Sentenza n. 2048/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione prima, 24 aprile 2023 n. 355, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva riconosciuto al militare il diritto all’indennità di trasferimento d’autorità prevista dall’art. 1 l. n. 86/2001
Esito
Favorevole al resistente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il militare, già sottufficiale del ruolo dei sergenti dell’Esercito, aveva partecipato a un concorso per titoli ed esami riservato, tra gli altri, ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei sergenti. Dopo essere stato nominato sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale, era stato trasferito d’autorità dalla precedente sede di servizio a una nuova sede situata in diverso comune e distante circa 500 chilometri. Aveva quindi chiesto il riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 1, comma 1, l. n. 86/2001. Il TAR aveva accolto la domanda, respingendo l’eccezione di prescrizione dell’amministrazione. Il Ministero della difesa ha appellato la sentenza deducendo un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. n. 86/2001, sostenendo che il concorso avesse natura pubblica e che il passaggio al nuovo ruolo avesse determinato la novazione del rapporto di impiego, sicché l’assegnazione della sede successiva al corso avrebbe dovuto qualificarsi come prima assegnazione, non come trasferimento d’autorità. Il Ministero non ha impugnato il capo relativo al rigetto dell’eccezione di prescrizione, sul quale si è formato il giudicato interno.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la sentenza del TAR. Ha richiamato la disciplina dell’art. 1 l. n. 86/2001 e i principi dell’Adunanza plenaria, secondo cui il diritto all’indennità richiede un trasferimento d’ufficio, una distanza superiore a dieci chilometri e la collocazione della nuova sede in un comune diverso. Il trasferimento deve inoltre essere diretto a soddisfare in via primaria l’interesse pubblico e non derivare da una scelta libera del dipendente. Il passaggio a un grado superiore non esclude l’indennità quando derivi dal superamento di un corso o concorso riservato, o parzialmente riservato purché il posto conseguito rientri nella quota di riserva, poiché in tal caso non si verifica novazione del rapporto di impiego. Nel caso concreto, il bando consentiva la partecipazione anche ai sottufficiali del ruolo dei sergenti; la presenza di una ulteriore riserva in favore dei marescialli non mutava la natura riservata della procedura. L’assegnazione della nuova sede, espressamente qualificata nel dispaccio come trasferimento d’autorità, doveva pertanto considerarsi trasferimento d’autorità e non prima assegnazione, con conseguente diritto all’indennità. Il Ministero è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00, nonché al pagamento di euro 2.000,00 ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., per la manifesta infondatezza dell’appello.
Norme richiamate
art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86
al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [...] trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi
La disposizione disciplina l’indennità per il trasferimento d’autorità ordinario, subordinandola al trasferimento d’ufficio in altra sede, alla diversa ubicazione comunale e, secondo i principi giurisprudenziali richiamati, alla distanza superiore a dieci chilometri.
art. 976 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare)
La norma distingue l’assegnazione alla prima sede di servizio e il trasferimento d’autorità; il trasferimento d’autorità costituisce un ordine militare quando è disposto per soddisfare primariamente l’interesse dell’amministrazione.
art. 627, comma 6, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
È richiamato per qualificare il concorso come procedura riservata al personale militare del ruolo dei sergenti, con conseguente assenza di novazione del rapporto di impiego.
art. 26, commi 1 e 2, c.p.a.
Consente la condanna alle spese e, in presenza di manifesta infondatezza dell’impugnazione, l’applicazione dell’ulteriore sanzione pecuniaria; nel caso concreto sono stati liquidati euro 1.000,00 ai sensi del comma 1 e euro 2.000,00 ai sensi del comma 2.
art. 74 c.p.a.
Richiamato per il rinvio a precedenti giurisprudenziali nella motivazione della decisione.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato per il rinvio a precedenti in materia di regolazione delle spese e di sanzione per manifesta infondatezza.
Massime di principio
- Il diritto all’indennità prevista dall’art. 1, comma 1, l. n. 86/2001 richiede un trasferimento d’autorità, una distanza tra la sede di provenienza e quella di destinazione superiore a dieci chilometri e la collocazione della nuova sede in un comune diverso; la distanza va calcolata tra le sedi di servizio secondo l’ordinaria percorrenza stradale.
- La qualificazione di una movimentazione come trasferimento d’autorità dipende principalmente dalla finalità perseguita, ossia dalla soddisfazione primaria dell’interesse pubblico e dalla migliore organizzazione amministrativa, e non esclusivamente dalle modalità formali della movimentazione o dal consenso eventualmente prestato dal dipendente.
- Il superamento di un concorso o corso riservato al personale militare non determina novazione del rapporto di impiego; pertanto, l’assegnazione della sede successiva può integrare un trasferimento d’autorità indennizzabile. In caso di concorso parzialmente riservato, l’indennità spetta se il posto conseguito rientra nella quota riservata.
- L’assegnazione alla prima sede dopo un corso di formazione o dopo un concorso interamente pubblico, ovvero dopo un concorso parzialmente riservato quando il posto non rientri nella quota di riserva, non costituisce trasferimento d’autorità e non dà diritto all’indennità.
- L’indennità di trasferimento ha natura compensativa del disagio derivante da uno spostamento imposto dall’amministrazione per esigenze primarie di interesse pubblico; non costituisce un beneficio solidaristico spettante per ogni mutamento della sede lavorativa.
- Il capo di una sentenza non specificamente impugnato in appello passa in giudicato interno e non può più essere rimesso in discussione nel medesimo grado di giudizio.
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