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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13556/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per ricettazione relativa a un assegno di provenienza illecita. Deduce: 1) che il titolo proveniva da smarrimento e non da furto, sicché non sussisterebbe il delitto presupposto; 2) assenza di prova che l'imputato avesse consegnato l'assegno alla persona offesa (Ortolani) che lo avrebbe posto all'incasso; 3) manca il dolo, essendosi manifestata solo una condotta colposa; 4) illegittima declarazione di recidiva, fondata solo sui precedenti penali; 5) mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod.pen.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato e, per il resto, inammissibile. Sono rigettati i primi tre motivi relativi alla responsabilità: la Corte ha ritenuto credibile la testimonianza della persona offesa (supportata anche da deposizione di terzo), ha richiamato la giurisprudenza che consente di fondare la condanna sulle dichiarazioni della persona offesa ove adeguatamente motivate, e ha ritenuto che l'assegno postale non trasferibile, denunciato come smarrito e chiaramente appartenente ad altri, integri i presupposti per la qualificazione come furto/appropriazione indebita a seconda dei segni esteriori, con conseguente ricettazione; inoltre, in assenza di giustificazioni dall'imputato, è integrato il dolo. È invece accolto il quarto motivo: la Corte d'appello ha valutato la recidiva solo sulla base dei precedenti penali, senza l'analisi concreta richiesta dall'art.133 c.p.; la Cassazione annulla la sentenza limitatamente alla recidiva e rinvia per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. L'ultimo motivo (attenuante art.62 n.4) è ritenuto inammissibile: la mera utilizzazione di un assegno bloccato come mezzo di pagamento non comporta automaticamente l'attenuante, specialmente per importi rilevanti (qui €20.000). La pronuncia di responsabilità è definitiva per il resto.

Norme richiamate

  • art. 62, primo comma, n. 4 cod.pen.

    La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di gravame relativo a questa attenuante, osservando che l'utilizzo di un assegno bloccato non determina di per sé la sussistenza dell'attenuante, soprattutto con riferimento a un importo significativo (20.000 euro).

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    Richiamata per spiegare che le regole sulle dichiarazioni testimoniali non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa: tali dichiarazioni possono, se ritenute credibili e adeguatamente motivate, fondare da sole la condanna.

  • art. 133 cod. pen.

    Applicato come criterio per la valutazione della recidiva: il giudice deve esaminare concretamente il rapporto tra il reato per cui si procede e le precedenti condanne per valutare la pericolosità sociale e l'incidenza delle precedenti condotte sulla commissione del reato 'sub iudice'; non è sufficiente basarsi solo sui precedenti penali.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa, se ritenute attendibili e adeguatamente motivate, possono da sole sostenere una condanna, anche in assenza di riscontri esterni, purché la motivazione sia penetrante e rigorosa.
  • La distinzione tra smarrimento e furto per cose che conservano chiari segni di legittimo possesso altrui può giustificare la qualificazione come furto/appropriazione indebita: l'appropriazione di un bene smarrito che mantiene segni esteriori di possesso altrui può integrare reato analogo al furto.
  • Per provare il dolo in reati come la ricettazione è rilevante l'assenza di giustificazioni plausibili da parte dell'imputato una volta dimostrato il suo possesso del bene altrui.
  • La recidiva va valutata concretamente secondo i criteri dell'art.133 c.p.; il mero riferimento ai precedenti penali senza un'analisi del nesso con il reato attuale è insufficiente e può comportare annullamento sul punto.
  • L'uso di un titolo 'bloccato' (es. assegno denunciato smarrito) come mezzo di pagamento non comporta automaticamente l'applicazione di attenuanti legate alla minima offesa: la quantificazione dell'importo e la negoziabilità sostanziale del titolo sono elementi rilevanti nella valutazione.

Testo integrale

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