Sentenza del 23/06/2022 n. 2979 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Scudo fiscale - Imposta di bollo - Importo commisurato al regime di segretezza - Esclusione - Perdita del regime di segretazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso verteva sulla qualificazione dell'importo versato a titolo di imposta straordinaria (art. 13‑bis d.l. 78/2009) rispetto al regime di segretezza previsto per i conti interessati dallo scudo fiscale: in particolare se l'imposta di bollo versata dovesse ritenersi assoluta e coperta dalla segretazione anche nel caso di successiva perdita, oppure se la perdita della segretazione comportasse l'applicazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo effettivo di segretazione.
La decisione
La decisione ha escluso che l'importo dell'imposta di bollo versato nell'ambito dello scudo fiscale possa considerarsi preservato dal regime di segretezza in caso di eventi che comportino la perdita della segretazione. Richiamando la circolare n. 29/E del 5 luglio 2012 (che specifica le modalità di perdita del regime di segretezza per effetto di prelievi) e l'art. 19 d.l. 201/2011, il giudice ha stabilito che, qualora nel corso del periodo d'imposta venga meno, in tutto o in parte, la segretazione, l'imposta è dovuta in proporzione al valore delle attività finanziarie per il periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione. In sintesi: la perdita del regime di segretezza sussiste e l'imposta è ricalcolata pro rata; il versamento effettuato non produce un'automatica esclusione dall'obbligo in questi casi.
Norme richiamate
d.l. 78/2009, art. 13‑bis
Disciplina l'imposta straordinaria dovuta per le operazioni di emersione (scudo fiscale); il suo versamento regolarizza il rapporto ma non impedisce che, a seguito della perdita della segretazione, si applichino conseguenti obbligazioni fiscali in ragione del periodo di segretazione
d.l. 201/2011, art. 19
Prevede che se la segretazione viene meno nel corso del periodo d'imposta, l'imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione; utilizzata come base per il ricalcolo pro rata dell'imposta
Circolare Agenzia delle Entrate n. 29/E del 5 luglio 2012
Circolare n. 29/E del 5/7/2012
Specifica le modalità operative di perdita del regime di segretezza per i conti utilizzati nelle operazioni di emersione, in particolare per gli effetti dei prelievi; conferma che determinati comportamenti (es. prelievi) fanno venir meno la segretazione e attivano gli effetti di cui all'art. 19 d.l. 201/2011
Massime di principio
- Il versamento dell'imposta straordinaria previsto dallo scudo fiscale regolarizza l'operazione ma non garantisce che il conto rimanga soggetto al regime di segretezza in modo assoluto: eventi successivi (es. prelievi) possono far perdere la segretazione e riattivare obblighi fiscali.
- In caso di perdita totale o parziale della segretazione nel corso del periodo d'imposta, l'imposta viene ricalcolata proporzionalmente al periodo effettivo di segretazione e rimane dovuta sul valore delle attività finanziarie secondo l'art. 19 d.l. 201/2011.
- Le circolari dell'Agenzia delle Entrate (in particolare la n. 29/E/2012) hanno valore interpretativo operativo: occorre verificare comportamenti che possano essere qualificati come causa di perdita della segretazione (prelievi, trasferimenti non conformi, ecc.).
- Per ridurre il rischio di ricalcoli o contestazioni conviene evitare operazioni sui conti emergenti che possano configurare perdita della segretazione durante il periodo d'imposta e conservare documentazione comprovante la natura e i tempi delle operazioni.
- In situazioni analoghe, l'interpretazione prevalente è che la protezione offerta dalla procedura di emersione è condizionata al mantenimento effettivo della segretazione: qualsiasi fattore che la interrompa comporta la possibile riapertura di obblighi fiscali e ricalcoli pro rata.
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