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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3420/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma di condanna per il reato previsto dall'art. 10 d.lgs. 74/2000 (occultamento o distruzione delle scritture contabili) deducendo: (1) mancanza e vizio di motivazione sul fatto che egli non avrebbe avuto conoscenza dell'invito dell'amministrazione finanziaria e quindi mancherebbe l'elemento oggettivo del reato; (2) assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo perché era stato nominato amministratore di diritto da poco tempo, non aveva mai ricevuto o preso possesso della documentazione contabile e sarebbe stato un semplice "prestanome"; (3) vizio della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e richiesta di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p.; inoltre rilevava errori nell'interpretazione dei precedenti penali risultanti dal casellario

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le questioni sulla responsabilità (primo e secondo motivo) siano valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, poiché la motivazione della Corte d'appello e del Tribunale era congrua: risultavano atti (verbale di assemblea, verbale di consegna firmato, atto notarile di cessione) che collegavano il Ciubotaru alla documentazione e alla posizione amministrativa; la Corte d'appello ha inoltre ritenuto provato il dolo specifico anche nella forma del dolo eventuale e il concorso morale nel reato. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha giudicato motivato il riferimento dei giudici di merito ai precedenti penali e alla personalità dell'imputato; la censura sul casellario non muta il giudizio, perché i precedenti richiamati presentano tratti comuni con il reato fiscale. Il motivo relativo all'art. 131-bis è stato considerato eterogeneo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermata la condanna (pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione oltre accessori) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 74/2000

    Criminalizza l'occultamento o la distruzione, anche parziale, delle scritture contabili e dei documenti societari obbligatori al fine di evadere imposte o di consentire l'evasione a terzi; il dolo specifico (finalità evasiva) può essere integrato anche dal dolo eventuale

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti del sindacato sulla motivazione: l'omesso esame di un profilo difensivo non determina automaticamente difetto di motivazione quando quel profilo sia incompatibile con l'impianto argomentativo della sentenza e le deduzioni siano implicitamente disattese

  • art. 62-bis cod. pen.

    Prevede le circostanze attenuanti generiche; il giudice deve fare riferimento ai parametri dell'art. 133 c.p., ma non è obbligato ad esaminarli tutti, è sufficiente indicare a quale parametro ha fatto riferimento

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i parametri per la determinazione delle circostanze attenuanti e della pena (personalità, motivi, modalità, precedenti etc.); la Corte d'appello ha motivato il diniego delle attenuanti facendo riferimento ai precedenti e alla personalità dell'imputato

  • art. 101 cod. pen.

    Definisce i reati "della stessa indole": non solo violazioni della stessa norma ma anche reati che, per natura dei fatti o motivi, presentano caratteri fondamentali comuni; la Corte ha ritenuto che precedenti per reati motivati da lucro siano della stessa indole rispetto al reato fiscale

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la richiesta è stata sollevata ma il motivo è stato considerato eterogeneo e non ha avuto successo

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel casellario (sospensione del procedimento per irreperibilità); il ricorrente ha contestato l'interpretazione dei riferimenti nel casellario ma la Corte ha ritenuto che i precedenti pertinenti emergessero comunque dal certificato

Massime di principio

  • Le valutazioni sulla prova di possesso, consegna e conoscenza della documentazione contabile sono tipicamente devolute al giudice di merito e difficilmente ribaltabili in Cassazione se motivate in modo congruo
  • La presenza di verbali firmati (nomina, consegna documenti) e di atti notarili collegati alla cessione di quote costituiscono elementi probatori rilevanti per ricollegare un amministratore alla custodia delle scritture contabili
  • Il dolo specifico richiesto per il reato di occultamento delle scritture può essere integrato dal dolo eventuale: l'accettazione del rischio che terzi possano occultare o distruggere documenti è sufficiente a fondare la responsabilità
  • Rendere se stessi "irreperibile" o non ottemperare alle convocazioni per l'esibizione della documentazione rafforza l'ipotesi di occultamento e l'aggravamento probatorio a carico dell'amministratore
  • Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è importante contestare prontamente e documentatamente i precedenti indicati dai giudici e fornire elementi concreti sugli altri parametri dell'art. 133 c.p.; l'assenza di contestazioni specifiche sui parametri consente al giudice di valorizzare i precedenti
  • Nel valutare se reati passati sono della "stessa indole" occorre argomentare la compatibilità tra natura e motivi dei fatti: reati orientati al profitto possono essere considerati affini a reati fiscali
  • Chi assume ruolo amministrativo dovrebbe formalmente verificare e documentare il trasferimento e la conservazione delle scritture contabili: la mancanza di tale cura espone a responsabilità anche quando la funzione sia sostanzialmente formale

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