Cassazione Penale, Sentenza n. 3420/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma di condanna per il reato previsto dall'art. 10 d.lgs. 74/2000 (occultamento o distruzione delle scritture contabili) deducendo: (1) mancanza e vizio di motivazione sul fatto che egli non avrebbe avuto conoscenza dell'invito dell'amministrazione finanziaria e quindi mancherebbe l'elemento oggettivo del reato; (2) assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo perché era stato nominato amministratore di diritto da poco tempo, non aveva mai ricevuto o preso possesso della documentazione contabile e sarebbe stato un semplice "prestanome"; (3) vizio della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e richiesta di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p.; inoltre rilevava errori nell'interpretazione dei precedenti penali risultanti dal casellario
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le questioni sulla responsabilità (primo e secondo motivo) siano valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, poiché la motivazione della Corte d'appello e del Tribunale era congrua: risultavano atti (verbale di assemblea, verbale di consegna firmato, atto notarile di cessione) che collegavano il Ciubotaru alla documentazione e alla posizione amministrativa; la Corte d'appello ha inoltre ritenuto provato il dolo specifico anche nella forma del dolo eventuale e il concorso morale nel reato. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha giudicato motivato il riferimento dei giudici di merito ai precedenti penali e alla personalità dell'imputato; la censura sul casellario non muta il giudizio, perché i precedenti richiamati presentano tratti comuni con il reato fiscale. Il motivo relativo all'art. 131-bis è stato considerato eterogeneo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermata la condanna (pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione oltre accessori) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 74/2000
Criminalizza l'occultamento o la distruzione, anche parziale, delle scritture contabili e dei documenti societari obbligatori al fine di evadere imposte o di consentire l'evasione a terzi; il dolo specifico (finalità evasiva) può essere integrato anche dal dolo eventuale
art. 606 cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti del sindacato sulla motivazione: l'omesso esame di un profilo difensivo non determina automaticamente difetto di motivazione quando quel profilo sia incompatibile con l'impianto argomentativo della sentenza e le deduzioni siano implicitamente disattese
art. 62-bis cod. pen.
Prevede le circostanze attenuanti generiche; il giudice deve fare riferimento ai parametri dell'art. 133 c.p., ma non è obbligato ad esaminarli tutti, è sufficiente indicare a quale parametro ha fatto riferimento
art. 133 cod. pen.
Elenca i parametri per la determinazione delle circostanze attenuanti e della pena (personalità, motivi, modalità, precedenti etc.); la Corte d'appello ha motivato il diniego delle attenuanti facendo riferimento ai precedenti e alla personalità dell'imputato
art. 101 cod. pen.
Definisce i reati "della stessa indole": non solo violazioni della stessa norma ma anche reati che, per natura dei fatti o motivi, presentano caratteri fondamentali comuni; la Corte ha ritenuto che precedenti per reati motivati da lucro siano della stessa indole rispetto al reato fiscale
art. 131-bis cod. pen.
Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la richiesta è stata sollevata ma il motivo è stato considerato eterogeneo e non ha avuto successo
art. 420-quater cod. proc. pen.
Norma richiamata nel casellario (sospensione del procedimento per irreperibilità); il ricorrente ha contestato l'interpretazione dei riferimenti nel casellario ma la Corte ha ritenuto che i precedenti pertinenti emergessero comunque dal certificato
Massime di principio
- Le valutazioni sulla prova di possesso, consegna e conoscenza della documentazione contabile sono tipicamente devolute al giudice di merito e difficilmente ribaltabili in Cassazione se motivate in modo congruo
- La presenza di verbali firmati (nomina, consegna documenti) e di atti notarili collegati alla cessione di quote costituiscono elementi probatori rilevanti per ricollegare un amministratore alla custodia delle scritture contabili
- Il dolo specifico richiesto per il reato di occultamento delle scritture può essere integrato dal dolo eventuale: l'accettazione del rischio che terzi possano occultare o distruggere documenti è sufficiente a fondare la responsabilità
- Rendere se stessi "irreperibile" o non ottemperare alle convocazioni per l'esibizione della documentazione rafforza l'ipotesi di occultamento e l'aggravamento probatorio a carico dell'amministratore
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è importante contestare prontamente e documentatamente i precedenti indicati dai giudici e fornire elementi concreti sugli altri parametri dell'art. 133 c.p.; l'assenza di contestazioni specifiche sui parametri consente al giudice di valorizzare i precedenti
- Nel valutare se reati passati sono della "stessa indole" occorre argomentare la compatibilità tra natura e motivi dei fatti: reati orientati al profitto possono essere considerati affini a reati fiscali
- Chi assume ruolo amministrativo dovrebbe formalmente verificare e documentare il trasferimento e la conservazione delle scritture contabili: la mancanza di tale cura espone a responsabilità anche quando la funzione sia sostanzialmente formale
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