Cassazione Penale, Sentenza n. 07266/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di 'non luogo a provvedere' (pronunciata dal Tribunale di Bologna il 07/04/2025) relativa a tre delitti di furto (art. 624 c.p.). Il Procuratore generale ha censurato: 1) l'erroneo utilizzo dell'art. 554-ter c.p.p. nonostante fosse stato ammesso il rito abbreviato; 2) la violazione dell'art. 131-bis c.p. perché il Tribunale, pur riconoscendo la minima gravità dei fatti, ha ritenuto la non punibilità per particolare tenuità nonostante i numerosi precedenti specifici dell'imputato (tra cui quattro condanne per rapina), che configurerebbero l'abitualità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna in diversa composizione. La Corte ha rilevato: errore nella formula e nel richiamo all'art. 554-ter c.p.p. dato che il rito abbreviato era già stato ammesso; violazione dell'art. 131-bis c.p. in quanto la presenza di precedenti specifici e numerosi (anche di reati della stessa indole) integra elemento ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità. Poiché il Procuratore generale non poteva proporre appello contro il proscioglimento, la Corte ha proceduto all'annullamento con rinvio (art. 623, comma 1, lett. d, c.p.p.).
Norme richiamate
art. 554-ter, cod. proc. pen.
Il Tribunale ha fatto un richiamo errato all'art. 554-ter comma 1 nonostante fosse stato ammesso il rito abbreviato: l'istanza di giudizio abbreviato rileva ai sensi del comma 2 e impedisce la decisione prevista dal comma 1.
art. 131-bis, cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non può essere riconosciuta se il comportamento è 'abituale'. Le Sezioni Unite hanno precisato che l'abitualità sussiste quando l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello in esame; in tal caso la norma opera come ostativo inderogabile.
artt. 442 e 530, cod. proc. pen.
La motivazione del Tribunale è stata interpretata come una sentenza di assoluzione (art. 442 in relazione all'art. 530, comma 1), benché formulata impropriamente come 'non luogo a provvedere'.
art. 624, cod. pen.
Norma incriminatrice (furto) dei fatti contestati all'imputato.
art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Fondamento della censura per violazione della legge penale (motivo di cassazione utilizzato dal Procuratore generale).
art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
Regola l'impugnabilità delle sentenze di proscioglimento: il Procuratore generale non poteva proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento, cagionando il ricorso in Cassazione come via percorribile.
art. 623, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.
Dispositiva dell'effetto della cassazione in tali casi: annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale in diversa composizione.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Giurisprudenza richiamata per la nozione di 'comportamento abituale': almeno due illeciti oltre quello in esame escludono la particolare tenuità.
Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022 (Ubaldi)
Conferma che la pluralità di reati in continuazione non esclude automaticamente la tenuità, ma occorre valutare complessivamente indicatori quali natura, gravità, finalità, modalità, periodo, intensità del dolo e comportamenti successivi.
Sez. 5, n. 23152 del 12/03/2025 (Jammeh)
Ribadito che l'abitualità integra un ostativo oggettivo al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis.
Sez. 3, n. 20351 del 02/04/2024 (L.)
Precisazione sul fatto che reati 'della stessa indole' includono anche fattispecie previste da norme diverse ma con caratteri fondamentali comuni.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità prevista dall'art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta se l'imputato dimostra 'abitualità' della condotta: si considera abituale quando sono presenti almeno due illeciti oltre a quello in esame.
- I precedenti specifici e le condanne per reati della stessa indole (anche se disciplinati da norme diverse) sono indicatori rilevanti e possono costituire ostativo al riconoscimento della particolare tenuità.
- La pluralità di reati in continuazione non esclude automaticamente la particolare tenuità: il giudice deve compiere una valutazione complessiva basata su indicatori quali natura e gravità dei reati, beni giuridici lesi, modalità esecutive, finalità, periodo temporale, intensità del dolo e comportamenti successivi.
- Proceduralmente, se è stato ammesso il rito abbreviato il Tribunale non può pronunciarsi mediante l'istituto previsto dall'art. 554-ter comma 1 come se non fosse stato proposto il giudizio abbreviato; va rispettata la disciplina del comma 2 rispetto all'istanza abbreviata.
- Quando il Procuratore generale non può proporre appello contro un proscioglimento (art. 593 c.p.p.), è possibile il ricorso in Cassazione; se la Corte annulla, il rinvio deve avvenire ad un Tribunale in diversa composizione (art. 623, comma 1, lett. d).
- In presenza di precedenti penali rilevanti, il giudice deve motivare esplicitamente perché pur sussistendo tali precedenti ritenga comunque applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità.
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