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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-69/25

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell' 11 giugno 2026. — Laurent Merlin contro Commissione europea. — Impugnazione – Ricorso per carenza – Articolo 265 TFUE – Politica comune della pesca – Finanziamenti a favore degli armatori che esercitano attività di pesca con reti da traino con impiego di impulso elettrico – Denuncia – Nozione di “presa di posizione” da parte della Commissione europea – Carattere chiaro e definitivo della presa di posizione. — Causa C-69/25 P

Giurisprudenza europea62025CJ0069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge integralmente l’impugnazione dei pescatori e dell’associazione LIFE contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile, per difetto di carenza, il ricorso relativo ai finanziamenti FEP e FEAMP. La lettera della Commissione del 14 febbraio 2023, letta nel contesto degli scambi precedenti, è stata ritenuta una presa di posizione chiara e definitiva ai sensi dell’articolo 265 TFUE. La Corte esclude anche che il Tribunale dovesse pronunciarsi, ai fini della ricevibilità, sull’applicabilità del regolamento 2015/1589 o sulla pretesa violazione dell’articolo 47 della Carta.

Impugnazione respinta: la lettera della Commissione che chiude l’esame delle denunce costituisce una "presa di posizione" idonea a escludere la carenza ex articolo 265 TFUE, anche senza una decisione formale ex regolamento 2015/1589 sui finanziamenti FEP/FEAMP.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel ritenere irricevibile il ricorso per carenza nella parte relativa ai finanziamenti concessi nell’ambito del FEP e del FEAMP, reputando che la Commissione avesse preso posizione in modo chiaro e definitivo sulla richiesta di agire; se la lettera del 14 febbraio 2023 potesse essere qualificata come presa di posizione ai sensi dell’articolo 265 TFUE; se il Tribunale dovesse verificare, ai fini della ricevibilità, l’applicabilità del regolamento 2015/1589 e il diritto dei denuncianti a ottenere una decisione formale ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento, nonché se vi fosse violazione della tutela giurisdizionale effettiva.

Principio di diritto

Ai fini dell’articolo 265 TFUE, la carenza cessa quando l’istituzione destinataria della richiesta di agire ha preso posizione in modo chiaro e definitivo prima della proposizione del ricorso; tale presa di posizione può risultare, secondo le circostanze, anche dalla lettura congiunta della lettera di risposta e degli scambi precedenti con il denunciante, senza che sia necessario riprodurre sistematicamente in quella lettera il contenuto di tali scambi o adottare necessariamente una decisione formale ex regolamento 2015/1589. Inoltre, l’esistenza o meno di un obbligo di adottare tale decisione attiene alla fondatezza o alla legalità della posizione della Commissione, ma non alla ricevibilità del ricorso per carenza una volta accertata la presa di posizione.

Norme richiamate

  • Articolo 265 TFUE
  • Articolo 56 Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 4 regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 12 regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 15 regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 24 regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 263 TFUE
  • Articoli 107, 108 e 109 TFUE
  • Articolo 42 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1198/2006
  • Articolo 7 regolamento (CE) n. 1198/2006
  • Regolamento (UE) n. 508/2014
  • Regolamento (UE) n. 794/2004
  • Regolamento (CE) n. 850/98
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 41 e 47

Impugnazione in materia di ricorso per carenza e finanziamenti FEP/FEAMP

La Corte di giustizia, Ottava Sezione, si pronuncia su un’impugnazione proposta da pescatori e da un’associazione di piccoli pescatori contro la sentenza del Tribunale che aveva accolto solo in parte un ricorso per carenza ai sensi dell’articolo 265 TFUE. La controversia riguarda denunce relative a finanziamenti concessi dai Paesi Bassi nell’ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), in connessione con l’impiego di reti da traino con impulso elettrico.

Contesto normativo

Il Tribunale aveva esaminato, tra l’altro, il regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al FEP, il regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al FEAMP e il regolamento (UE) 2015/1589, recante le modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE. Centrale è il rapporto tra le norme speciali della politica comune della pesca, che in alcuni casi escludono l’applicazione delle regole sugli aiuti di Stato, e la disciplina procedurale sugli aiuti di Stato prevista dal regolamento 2015/1589.

Fatti e procedimento amministrativo

I ricorrenti avevano presentato nel marzo 2021 denunce alla Commissione tramite il modulo previsto dal regolamento di esecuzione n. 794/2004. Essi contestavano, da un lato, l’illegittimità di autorizzazioni di pesca per la pesca a impulsi elettrici e, dall’altro, la concessione di finanziamenti europei e nazionali a pescherecci olandesi che praticavano tale tipo di pesca. La DG Concorrenza della Commissione, con scambi successivi del 2021 e del 2022, aveva ritenuto che i finanziamenti denunciati rientrassero nel FEP o nel FEAMP e che non emergessero elementi sufficienti per qualificare la fattispecie come aiuto di Stato illegale; con lettera del 14 febbraio 2023 aveva poi informato i denuncianti di aver terminato l’esame e di voler chiudere il fascicolo.

Ricorso per carenza davanti al Tribunale

Davanti al Tribunale i ricorrenti chiedevano di accertare la carenza della Commissione per non aver adottato una decisione ai sensi del regolamento 2015/1589 e di ordinare l’adozione di una decisione ex articolo 4 di tale regolamento. Il Tribunale ha distinto tra:

  • i finanziamenti denunciati nell’ambito del FEP e del FEAMP, per i quali ha ritenuto insussistente la carenza perché la Commissione aveva già preso posizione;
  • i presunti aiuti nazionali, per i quali ha invece accolto il ricorso per carenza.

Motivi dell’impugnazione

In appello i ricorrenti hanno dedotto tre motivi principali:

  • errore di diritto e snaturamento dei fatti per aver ritenuto sufficiente, ai fini dell’articolo 265 TFUE, il riferimento agli scambi precedenti alla richiesta di agire;
  • errore di qualificazione della lettera del 14 febbraio 2023 come presa di posizione chiara e definitiva;
  • difetto di motivazione e violazione della tutela giurisdizionale effettiva, per non avere il Tribunale verificato l’applicabilità del regolamento 2015/1589 e il diritto a una decisione formale della Commissione.

Valutazione della Corte sul primo e secondo motivo

La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, ai fini della verifica dell’esistenza di una presa di posizione ai sensi dell’articolo 265 TFUE possono essere presi in considerazione anche gli scambi intervenuti prima della richiesta di agire. La Corte precisa però che il Tribunale non si è fondato soltanto su tali scambi, ma anche sul contenuto della lettera del 14 febbraio 2023, che richiamava l’esame svolto alla luce delle informazioni supplementari fornite dai ricorrenti.

La Corte respinge l’argomento secondo cui la Commissione avrebbe dovuto riprodurre sistematicamente, nella lettera del 14 febbraio 2023, il contenuto dei precedenti scambi o richiamarli espressamente come base della propria posizione. È sufficiente, a seconda delle circostanze, che la presa di posizione sia comprensibile alla luce del contesto complessivo della corrispondenza, soprattutto quando i ricorrenti avevano già compreso che la Commissione riteneva di non essere competente ad adottare una decisione ex regolamento 2015/1589 sui finanziamenti in questione.

Valutazione del terzo motivo

Quanto al terzo motivo, la Corte osserva che la questione se il regolamento 2015/1589 fosse applicabile ai finanziamenti FEP/FEAMP attiene alla legittimità della posizione della Commissione, ma non alla ricevibilità del ricorso per carenza una volta accertato che una presa di posizione vi è stata. Di conseguenza, il Tribunale non era tenuto a pronunciarsi su tale profilo per decidere sulla carenza.

La Corte respinge anche la censura relativa all’articolo 47 della Carta: l’effettiva tutela giurisdizionale non consente di modificare le condizioni di ricevibilità stabilite dall’articolo 265 TFUE. La distinta questione della possibilità di impugnare eventualmente con ricorso di annullamento la lettera del 14 febbraio 2023 non incide sulla disciplina del ricorso per carenza.

Dispositivo e conseguenze

La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna i ricorrenti alle spese, oltre alle proprie spese, secondo la domanda della Commissione. Resta ferma la distinzione operata dal Tribunale tra la mancata carenza per i finanziamenti FEP/FEAMP e la carenza accertata per gli aiuti nazionali denunciati.

Come è indicizzato

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