Cassazione Penale, Sentenza n. 10429/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'istante impugna per omessa declaratoria di prescrizione dei reati a lui ascritti (furti pluriaggravati ai sensi degli artt. 624 e 625, nn. 2 e 5, c.p.), deducendo un errore di computo nel calcolo dei termini di prescrizione e dei periodi di sospensione. Sostiene che il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti avrebbe ridotto il termine massimo di prescrizione e che la Corte di appello e la Cassazione avrebbero errato nella quantificazione delle sospensioni (tra cui periodi d'appello, sospensione Covid e astensione degli avvocati). Chiede quindi l'annullamento della sentenza per vizio di calcolo della prescrizione.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che il motivo è prospettato come errore di fatto ammissibile ex art. 625-bis c.p.p., ma conferma che il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti non incide sulla determinazione del termine massimo di prescrizione (richiamando l'art. 157, comma 3, c.p.). Pertanto il termine di prescrizione non era maturato alla data della deliberazione della sentenza di appello (2/2/2021). Inoltre la dichiarazione di manifesta infondatezza del ricorso per Cassazione preclude la formazione di un valido rapporto di impugnazione e l'accoglimento di cause di non punibilità sopravvenute, ivi compresa la prescrizione intervenuta nel corso del procedimento di legittimità. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Richiamata nella motivazione di applicazione della pena da parte della Corte d'appello; utilizzata per descrivere la misura sanzionatoria applicata all'imputato.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Prevede il rimedio per l'omessa rilevazione della prescrizione per errore di fatto; il ricorrente ha invocato questo strumento per contestare il calcolo della prescrizione.
art. 625 cod. pen. (e artt. 624 e 625, nn. 2 e 5)
Norme sostanziali sui reati contestati (furto e sue aggravanti). La Corte ricorda che si tratta di furti pluriaggravati con pena detentiva massima valutata ai fini del computo della prescrizione (esito: termine massimo della pena non è ridotto dal giudizio di equivalenza).
art. 157, comma 3, cod. pen.
Stabilisce che il giudizio sul fatto che le circostanze aggravanti e attenuanti abbiano valore equivalente non incide sulla determinazione della pena massima del reato; da ciò deriva che non può ridursi il termine di prescrizione sulla base del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.
art. 69 cod. pen.
Richiamato in relazione al principio che il giudizio di equivalenza ex art. 69 non modifica la pena massima: quindi non incide sul calcolo della prescrizione.
art. 129 cod. proc. pen.
Disciplina le cause di non punibilità; la Corte osserva che l'inammissibilità del ricorso per Cassazione per manifesta infondatezza impedisce di valorizzare cause sopravvenute di non punibilità (tra cui la prescrizione intervenuta nel periodo di legittimità).
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo se l'omessa declaratoria di prescrizione deriva da un mero errore percettivo dell'organo, non da valutazioni giuridiche autonome.
- Il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti (art. 69 c.p.) non riduce la pena massima ai fini del calcolo della prescrizione: le aggravanti ad effetto speciale devono essere considerate nel computo del termine prescrizionale (art. 157, comma 3 c.p.).
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati tutti i periodi di sospensione validamente verificati (es.: fasi del giudizio, astensioni, sospensioni straordinarie come il periodo Covid), ma l'onere di dimostrare errori di computo grava sul ricorrente.
- La dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso in Cassazione può impedire che si riconoscano cause sopravvenute di estinzione del reato intervenute durante il procedimento di legittimità.
- Se si denuncia un errore aritmetico o di trascrizione nel calcolo dei termini, è necessario dimostrare con precisione le date e i periodi rilevanti; semplici deduzioni generiche o 'svisti' non sono sufficenti quando la Corte ha compiuto un calcolo esplicito.
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