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Sentenza

Sentenza n. 77/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento A) del Piano Educativo Individualizzato prot. n. 10045/U del 21.10.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dalla Direzione Didattica Statale di Orta di Atella (Ce) con il quale vengono assegnate 22 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su n. 25 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno, incluso il verbale del Glo prot. n. 10044/U del 21.10.2025; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 25 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;

Giustizia amministrativa202506313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano Educativo Individualizzato per l'anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui assegnava 22 ore di sostegno su 25 ore di frequenza settimanale, nonché il verbale del GLO e gli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di studente)

Prevale il privato

La controversia

Il genitore ha impugnato il PEI del minore, riconosciuto in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, contestando l'assegnazione di sole 22 ore di sostegno a fronte di 25 ore di frequenza settimanale. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3, 12 e 13 della legge n. 104/1992, degli artt. 7 e 10 del d.lgs. n. 66/2017, del decreto interministeriale n. 182/2020 e successive modificazioni e delle Linee guida allegate al decreto interministeriale n. 153/2023, nonché l'illegittimità derivante dalla mancata richiesta di posti di sostegno in deroga all'organico di diritto. Il PEI e il verbale del GLO riconoscevano la necessità di un supporto continuativo e la copertura integrale dell'orario, ma il PEI quantificava le ore in misura inferiore, senza fornire una motivazione individualizzata idonea a giustificare la riduzione. Inoltre, l'Amministrazione non ha documentato di avere tempestivamente richiesto all'USR i posti in deroga necessari; la copertura delle tre ore residue mediante risorse interne risultava, secondo il ricorrente, soltanto temporanea e non effettivamente attuata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il PEI nella parte relativa alla quantificazione delle ore di sostegno, accertando il diritto del minore alla copertura integrale delle ore di effettiva frequenza scolastica secondo quanto stabilito dal GLO. Il Collegio ha ravvisato una motivazione intrinsecamente illogica e contraddittoria: il PEI riconosceva la necessità di un sostegno continuativo, ma assegnava soltanto 22 ore su 25, in contrasto con le valutazioni del GLO e senza adeguata motivazione individualizzata. Ha inoltre rilevato la violazione degli obblighi di programmazione e richiesta dei posti in deroga previsti dall'art. 10 del d.lgs. n. 66/2017, non essendo stata provata la tempestiva richiesta dell'organico aggiuntivo. Il diritto al sostegno scolastico, quando necessario in relazione alla condizione individuale dell'alunno, è costituzionalmente garantito e non può essere sacrificato per carenze finanziarie o organizzative; tuttavia, il sostegno intensivo non comporta automaticamente la copertura integrale dell'orario, che deve risultare dalla valutazione individualizzata del PEI e del GLO e deve essere adeguatamente motivata. L'Amministrazione è stata condannata ad attribuire il sostegno per il numero di ore quantificato dal GLO entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e di avvalersi di ausiliari per la redazione del PEI. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese processuali, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato. La sentenza è stata trasmessa alle amministrazioni e autorità indicate nel provvedimento, inclusa la Procura regionale della Corte dei conti.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 104/1992

    La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo; il sostegno intensivo ricorre quando la compromissione rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.

    La disposizione collega la condizione certificata di disabilità all'obbligo pubblico di assicurare i sostegni necessari, qualificando il sostegno intensivo come livello elevato o molto elevato di supporto e riconducendolo alla precedente nozione di disabilità grave.

  • artt. 12 e 13 l. 104/1992

    Sono posti a fondamento del diritto all'integrazione scolastica e alle misure di sostegno, incluso il personale docente specializzato.

  • art. 7 d.lgs. 66/2017

    Il PEI esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe.

    Il PEI deve essere elaborato e approvato dal GLO, tenere conto della documentazione sul funzionamento dell'alunno e indicare, con motivazione individualizzata, le risorse necessarie per l'inclusione e il numero di ore di sostegno proposto.

  • art. 10 d.lgs. 66/2017

    Il dirigente scolastico, sulla base del PEI, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno; l'ufficio scolastico regionale assegna le risorse.

    La richiesta tempestiva dei posti di sostegno, anche in deroga all'organico di diritto, costituisce passaggio necessario quando le esigenze individuali dell'alunno richiedono una copertura maggiore.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice di impartire misure idonee ad assicurare l'effettività della tutela, imponendo all'Amministrazione di rieditare il PEI e assegnare le ore di sostegno necessarie entro il termine stabilito.

  • art. 3 d.lgs. 62/2024

    Ha modificato l'art. 3 della legge n. 104/1992, introducendo la disciplina della persona con disabilità avente diritto ai sostegni e la distinzione tra sostegno e sostegno intensivo.

  • decreto interministeriale n. 153/2023

    Le Linee guida sul PEI richiedono che la proposta delle ore sia riferita esclusivamente alle esigenze dell'alunno titolare del PEI, sia coerente con l'effettivo utilizzo delle risorse e sia adeguatamente motivata; vietano l'impiego improprio del docente di sostegno per esigenze generiche della classe o della scuola.

  • art. 81 Cost.

    L'obbligo di copertura finanziaria vincola il legislatore e non consente al giudice o all'Amministrazione di negare un diritto costituzionalmente garantito per ragioni di equilibrio di bilancio.

Massime di principio

  • Il diritto dell'alunno con disabilità alle misure di sostegno scolastico necessarie per l'inclusione è costituzionalmente garantito e non può essere negato o ridotto per mere carenze finanziarie, di organico o organizzative dell'Amministrazione scolastica.
  • Il sostegno intensivo non determina automaticamente il rapporto di sostegno pari a 1:1 per l'intero orario scolastico; la copertura integrale deve risultare dalla valutazione individualizzata del PEI e del GLO. Tuttavia, quando PEI e GLO riconoscono la necessità di un supporto continuativo e di una copertura totale, una quantificazione inferiore è illegittima se non sorretta da una motivazione specifica, coerente e individualizzata.
  • Il PEI deve essere coerente con le valutazioni del GLO e con la documentazione sul funzionamento dell'alunno; è illegittimo il PEI che riconosca la necessità di un sostegno continuativo ma assegni un numero di ore inferiore all'orario di frequenza senza spiegare le ragioni della riduzione.
  • Quando le esigenze dell'alunno richiedono ore ulteriori rispetto all'organico di diritto, il dirigente scolastico deve rilevare tempestivamente il fabbisogno e richiedere all'USR i posti di sostegno in deroga. In assenza di prova della richiesta, la mancata copertura integrale è illegittima quando il sistema PEI/GLO individua tale necessità.
  • Le ore di sostegno, pur essendo assegnate alla classe, sono funzionali al progetto educativo personalizzato dell'alunno titolare del PEI e non possono essere utilizzate liberamente per esigenze generiche della classe, della scuola o per sostituire docenti assenti.
  • In caso di annullamento del PEI per insufficiente quantificazione delle ore, il giudice può imporre all'Amministrazione un termine per la riedizione del PEI e per l'assegnazione delle ore necessarie, nominando preventivamente un commissario ad acta per l'ipotesi di mancata ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDecisione e riti specialiGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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