Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4584/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento: - del provvedimento prot. 23530 del 14.11.2025 notificato in pari data, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla richiesta di accesso ai documenti trasmessa da Idroelettrica Molino Rizzoni s.r.l.; - dell'art. 2 comma 1, lett. b) DM 14.3.2001, n. 292, se interpretato nel significato secondo cui sono da ritenersi esclusi dall'accesso tutti i documenti che riguardano la "le opere la cui realizzazione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza" e non solo quelli dalla cui divulgazione possa derivare "una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione" ai sensi dell'art. 24 comma 6, lett. a) L. 241/1990 e 8 DM 352/1992; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti con l'istanza del 16.10.2025 e per la condanna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'esibizione integrale, ex art.116 comma 4 c.p.a., dei documenti richiesti con l'istanza del 16.10.2025.

Giustizia amministrativa202515695

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso al Piano di manutenzione della diga di Pavana, agli eventuali manuali e programmi di manutenzione e agli atti attestanti l’esecuzione degli interventi manutentivi anteriori al 1° aprile 2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, titolare di un impianto idroelettrico a valle della diga di Pavana, lamentava un pregiudizio economico derivante dalla riduzione delle portate conseguente allo svaso e alla limitazione dell’esercizio dell’invaso, disposti per esigenze di pubblica incolumità. Dopo avere ottenuto l’accesso agli atti relativi allo svaso, aveva chiesto ulteriore documentazione riguardante il Piano di manutenzione della diga, gli eventuali manuali e programmi manutentivi e le comunicazioni del gestore sull’attuazione degli interventi previsti, allo scopo di valutare la responsabilità di Enel Green Power in vista di un’azione risarcitoria civile. Il Ministero aveva negato l’accesso ritenendo insussistenti un interesse diretto, concreto e attuale e il necessario nesso di strumentalità, poiché i documenti non riguardavano direttamente le operazioni di svaso. Aveva inoltre invocato le esclusioni relative alla sicurezza pubblica, alle infrastrutture critiche, ai segreti tecnici e commerciali, al know-how, alla proprietà intellettuale e ai dati personali. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 22, 24, commi 6 e 7, e 25 della l. 241/1990, dell’art. 8 d.P.R. 352/1992 e dell’art. 2 d.m. 14 marzo 2001, n. 292, nonché difetto di motivazione, contraddittorietà e travisamento. Ha sostenuto che l’interesse difensivo era concreto e attuale, essendo già in corso un pregiudizio e già stato manifestato, mediante invito alla negoziazione assistita, l’intendimento di agire per il risarcimento; che i documenti erano strumentali alla verifica di eventuali inadempimenti manutentivi; e che le ragioni di segretezza erano generiche e non accompagnate dall’individuazione di uno specifico pregiudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente un interesse diretto, concreto e attuale, fondato su un pregiudizio già verificatosi e su una controversia non meramente ipotetica, anche se l’azione risarcitoria non era ancora stata instaurata. L’invito alla negoziazione assistita e l’individuazione della causa petendi dimostravano la concretezza dell’interesse. Ha riconosciuto il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la situazione giuridica finale, poiché il Piano di manutenzione e gli atti sull’attuazione degli interventi potevano fornire elementi di prova circa eventuali condotte negligenti del gestore e circa le cause che avevano reso necessario lo svaso. Il Ministero aveva travisato la finalità dell’istanza concentrandosi sul fatto che i documenti non descrivessero le operazioni di svaso, mentre l’interesse conoscitivo riguardava proprio l’eventuale inadeguatezza della manutenzione quale presupposto causale dello svaso e del danno. Il Collegio ha ritenuto recessive, rispetto all’accesso difensivo necessario, le generiche ragioni di sicurezza e riservatezza invocate dall’Amministrazione e dalla controinteressata, precisando che, fuori dai casi di segreto di Stato e documenti classificati, l’art. 24, comma 7, l. 241/1990 opera con ordinaria efficacia derogatoria rispetto alle esclusioni regolamentari. Ha inoltre rilevato che non erano state individuate specifiche informazioni protette da segreto industriale o commerciale e che i dati personali erano stati evocati solo in via eventuale e senza precisarne la natura. L’ordine di esibizione è stato tuttavia limitato ai documenti esistenti: il solo Piano di manutenzione della diga nella versione applicabile al 1° aprile 2020 e gli atti trasmessi dal gestore attestanti l’attuazione degli interventi previsti dal piano anteriormente a tale data. Gli eventuali manuali e programmi di manutenzione non sono stati ordinati, essendo il Ministero risultato non contraddetto nell’affermare che la normativa di settore contempla esclusivamente il Piano di manutenzione. L’Amministrazione è stata condannata a consentire visione ed estrazione di copia entro trenta giorni e il Ministero e la controinteressata sono stati condannati, ciascuno, al pagamento di 2.000 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    L’interesse all’accesso deve essere diretto, concreto e attuale e collegato a una situazione giuridicamente tutelata; nel caso concreto tali requisiti sussistono in relazione al pregiudizio già subito e alla prospettata azione risarcitoria.

  • art. 24, comma 6, l. 241/1990

    Le ipotesi di esclusione dall’accesso non possono essere applicate in modo generico; devono essere riferite a un concreto interesse protetto e, fuori dai casi di segreto di Stato o documenti classificati, sono recessive rispetto all’accesso difensivo necessario previsto dal comma 7.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

    L’accesso difensivo può operare quale eccezione alle esclusioni dall’accesso, quando il richiedente dimostri il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti e la situazione giuridica finale, mediante una rappresentazione puntuale e specifica dell’esigenza difensiva.

  • art. 25, comma 2, l. 241/1990

    La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.

    La motivazione dell’istanza deve consentire all’Amministrazione di verificare il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione controversa; nel caso concreto tale onere è stato assolto.

  • art. 8 d.P.R. 352/1992

    I documenti connessi agli interessi tutelati dalle esclusioni sono sottratti all’accesso solo nell’ambito e nei limiti della connessione con tali interessi, non in modo automaticamente e indistintamente assoluto.

  • art. 2 d.m. 14 marzo 2001, n. 292

    La disposizione regolamentare sulle opere la cui realizzazione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza non giustifica, nel caso concreto, un diniego generalizzato non sostenuto dall’individuazione di un concreto pregiudizio alla sicurezza.

  • art. 98 d.lgs. 30/2005

    La tutela dei segreti commerciali e del know-how richiede l’individuazione specifica delle informazioni protette; il richiamo generico al carattere tecnico e specialistico dei documenti non è sufficiente.

  • art. 99 d.lgs. 30/2005

    La tutela delle informazioni aziendali riservate non può essere invocata in modo astratto, senza indicare quali specifiche informazioni contenute nei documenti siano coperte da segreto.

  • art. 116 c.p.a.

    Nel giudizio in materia di accesso il giudice può ordinare all’Amministrazione l’esibizione dei documenti, limitatamente a quelli esistenti e oggetto di un obbligo di ostensione.

Massime di principio

  • L’accesso difensivo richiede che il richiedente rappresenti in modo puntuale la situazione giuridica finale che intende tutelare, il pregiudizio concreto già subito e il rapporto di strumentalità tra i documenti richiesti e la prova dei fatti costitutivi della pretesa; non è necessaria la pendenza di un processo, purché la controversia sia concreta e non meramente ipotetica.
  • Il nesso di strumentalità non viene meno perché i documenti richiesti non descrivono direttamente l’evento dannoso o il provvedimento amministrativo che lo ha determinato, quando essi siano astrattamente idonei a dimostrare condotte o omissioni causalmente rilevanti rispetto alla responsabilità fatta valere.
  • Fuori dai casi di segreto di Stato e di documenti classificati, l’accesso difensivo necessario può prevalere sulle esclusioni regolamentari o sulle esigenze generiche di sicurezza, riservatezza e tutela del know-how previste dall’art. 24 l. 241/1990.
  • Il diniego fondato su segreti tecnici o commerciali deve individuare specificamente le informazioni protette e il concreto pregiudizio derivante dalla loro divulgazione; non è sufficiente richiamare in modo generico il carattere specialistico o riservato della documentazione.
  • L’obbligo di ostensione può riguardare esclusivamente documenti effettivamente esistenti: il giudice non può ordinare la consegna di manuali o programmi non previsti dalla disciplina di settore o non detenuti dall’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.