Cassazione Penale, Sentenza n. 29002/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna per rapina aggravata, lesioni personali aggravate e detenzione/porto illegale di arma. La difesa ha denunciato: vizio della motivazione per manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza nella valutazione delle prove indiziarie; in particolare contestava la valutazione delle dichiarazioni difensive (ritenute precostituite), la ricostruzione del presunto furto della vettura e l'illogicità del mancato deposito della denuncia per furto per timori connessi allo status irregolare; la valutazione della fuga all'estero; la valutazione dei riconoscimenti fotografici e delle intercettazioni (si chiedeva l'audizione dell'intercettato Oneto per verificarne le fonti), nonché il diniego della richiesta di integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le doglianze fossero, in larga parte, una mera richiesta di riconsiderazione del merito e proposte alternative di ricostruzione fattuale non idonee a evidenziare una manifesta illogicità della motivazione impugnata. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato il rilievo sul diniego dell'integrazione istruttoria: le intercettazioni di un soggetto non indagato che riferisca fatti appresi da terzi vanno valutate come fonte autonoma di prova (non secondo la regola della testimonianza de relato), valutandone attendibilità nel contesto; inoltre la Corte ha ritenuto corretta la valutazione che l'eventuale escussione dell'Oneto potesse essere ostacolata dall'art. 63 c.p.p. perché l'Oneto poteva risultare indagato per favoreggiamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai motivi di ricorso non consentiti in cassazione: la Corte ne ha usato il principio per dichiarare inammissibili le censure che si limitano a proporre una diversa ricostruzione del fatto senza dimostrare la manifesta illogicità della motivazione impugnata.
art. 195 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto del confronto tra valutazione delle intercettazioni e della regola della deposizione de relato: la Corte ha affermato che le dichiarazioni acquisite mediante intercettazione da soggetti non indagati che riferiscono fatti appresi da altri non vanno trattate automaticamente come de relato, ma come fonte autonoma da valutare quanto ad attendibilità.
art. 194 cod. proc. pen.
Menziionato insieme all'art. 195 nella giurisprudenza citata: la Corte ha precisato che le regole sulla testimonianza non sono automaticamente applicabili alle conversazioni occulte intercettate tra soggetti ignari della captazione.
art. 63 cod. proc. pen.
Rilevato in ordine all'ostacolo a escutere come teste soggetti potenzialmente indagati: la Corte ha ritenuto che l'Oneto potesse essere considerato indagato per favoreggiamento personale, con la conseguente impedibilità della sua escussione in veste di testimone.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in ragione della inammissibilità del ricorso e dei profili di colpa emersi nell'impugnazione.
Massime di principio
- La Cassazione non rivede il merito: per ottenere l'annullamento per vizio di motivazione occorre dimostrare una manifesta illogicità o contraddittorietà effettiva e non proporre semplici ricostruzioni alternative dei fatti.
- Le censure che si limitano a mettere in luce una diversa plausibile spiegazione dei fatti sono inammissibili se non mostrano precise carenze argomentative nel provvedimento impugnato.
- Le conversazioni intercettate tra soggetti non indagati che riportano fatti appresi da altri costituiscono fonte autonoma di prova e vanno valutate per attendibilità nel contesto, non automaticamente come testimonianza de relato; l'esigenza di ascoltare le fonti deve essere motivata in relazione alla concreta utilità probatoria.
- La richiesta di integrazione istruttoria (rinnovazione probatoria) deve dimostrare la necessità e la rilevanza dell'atto istruttorio richiesto; il giudice di merito può rifiutare se ritiene che l'atto non sia necessario per la valutazione della prova complessiva.
- Se un soggetto che si intende escutere come testimone è potenzialmente indagato per reati connessi (es. favoreggiamento), l'art. 63 c.p.p. può impedire la sua escussione in qualità di teste.
- La fuga o l'allontanamento dall'Italia possono essere ritenuti compatibili con timori legittimi connessi a ordini di esecuzione o a pendenze penali, e devono essere valutati nel complesso delle circostanze prima di assumerli automaticamente come indizio di colpevolezza.
- Un ricorso per cassazione manifestamente infondato o proposto con colpevolezza processuale può comportare la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
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