Ordinanza n. 608/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. Lombardia n. XII/2854 del 29 luglio 2024, avente ad oggetto "Criteri per la definizione delle attività e servizi da finanziare con l'Istituto delle Funzioni di cui all'art. 8-sexies del D.Lgs. 502/1992, a decorrere dall'esercizio 2024", ed atti preordinati, conseguenziali e connessi B) per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della D.G.R. Lombardia n. XII/4266 in data 30.04.2025 ed atti connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2854 del 29 luglio 2024 sui criteri di finanziamento delle attività e dei servizi ai sensi dell'art. 8-sexies del d.lgs. 502/1992, nonché D.G.R. Lombardia n. XII/4266 del 30 aprile 2025, impugnata con motivi aggiunti
Esito
La controversia
La struttura sanitaria ha proposto ricorso introduttivo e motivi aggiunti per l'annullamento di due deliberazioni della Regione Lombardia relative ai criteri di finanziamento di attività e servizi sanitari. Dall'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel merito. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalla parte ricorrente una dichiarazione motivata circa la permanenza dell'interesse alla decisione, l'aggiornamento della situazione di fatto e degli eventuali atti sopravvenuti, nonché indicazioni sull'eventuale necessità di istruttoria e sull'esistenza di ricorsi connessi o aventi a oggetto le medesime questioni. Ha inoltre richiesto all'amministrazione resistente documentati chiarimenti aggiornati sui fatti di causa e, ove non già depositati, gli atti impugnati e la relativa documentazione.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né esaminato la legittimità delle deliberazioni impugnate. Ha disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione, imponendo alle parti di adempiervi entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della Segreteria, nelle forme del processo amministrativo telematico. La parte ricorrente deve precisare se persista l'interesse alla decisione; l'amministrazione deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti e la documentazione di corredo. Il giudice ha avvertito che l'inerzia della parte ricorrente sulla permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna decisione sulle spese è stata assunta.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibile valutazione dell'inerzia processuale della parte ai fini della decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; l'inerzia rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse può costituire manifestazione inequivoca di disinteresse alla decisione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla pronuncia.
art. 8-sexies d.lgs. 502/1992
Norma richiamata dalla deliberazione regionale per la definizione delle attività e dei servizi da finanziare; l'ordinanza non ne offre un'interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori per verificare l'attualità dell'interesse alla decisione e acquisire dalle parti l'aggiornamento della situazione di fatto, degli atti sopravvenuti e delle eventuali controversie connesse.
- Quando il ricorrente, espressamente sollecitato con ordinanza istruttoria o comunicazione processuale a dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione, rimane inerte entro il termine assegnato, tale comportamento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre all'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nell'ambito degli incombenti istruttori, l'amministrazione intimata o resistente può essere onerata di fornire chiarimenti documentati e di depositare gli atti impugnati e la relativa documentazione di corredo, aggiornati alla situazione esistente al momento dell'ordinanza.
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