Sentenza n. 12374/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 13.2.2026, avente ad oggetto la documentazione relativa alla pretesa creditoria avanzata dagli enti resistenti con comunicazione prot. n. QC/2025/-OMISSIS- del 23.12.2025; per la conseguente condanna a consentire l’accesso mediante visione ed estrazione di copie dei provvedimenti e/o documenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di accesso alla documentazione relativa alla pretesa di pagamento di euro 20.546,94 oltre interessi, formulata con diffida del 23 dicembre 2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di accesso del 13 febbraio 2026, avente a oggetto la documentazione relativa alla fattura con scadenza 5 ottobre 2023 e alle successive fatture, l'estratto conto della posizione contabile e ogni ulteriore documento connesso, inclusi eventuali provvedimenti di conguaglio o ricalcolo del canone e gli atti utili all'esercizio delle difese. Dopo la proposizione del ricorso, Roma Capitale ha trasmesso documentazione e chiarimenti concernenti il rapporto locativo, la posizione contabile, la diffida, l'estratto conto, le principali operazioni di conguaglio o rimodulazione dei corrispettivi e le ragioni contabili della pretesa. La ricorrente ha contestato l'incompletezza dell'ostensione, rilevando l'assenza del provvedimento di conguaglio o ricalcolo, della comunicazione di avvio, dell'indicazione della fascia reddituale e dei componenti del nucleo familiare considerati, nonché la presenza di conteggi riferiti agli anni 2019 e 2020 e l'assenza di atti interruttivi della prescrizione per tali annualità.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'Amministrazione avesse dato riscontro sostanziale all'istanza mediante la trasmissione dell'estratto conto dell'intera vita contrattuale informatizzata, l'indicazione delle principali operazioni di conguaglio, i chiarimenti sulle modalità di ricalcolo e la spiegazione della composizione della morosità. Le contestazioni relative alla fascia reddituale, alla composizione del nucleo familiare, alla necessità della comunicazione di avvio del procedimento, alla correttezza del ricalcolo e alla prescrizione riguardano la legittimità sostanziale della pretesa creditoria e non la completezza dell'accesso; esse possono essere fatte valere in altra sede. La presenza di conteggi riferiti ad annualità ulteriori non dimostra, di per sé, l'incompletezza dell'ostensione. Le spese sono state poste solidalmente a carico di Roma Capitale e della società intimata, nella misura di euro 1.000 oltre accessori, perché la documentazione è stata ostesa solo dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata; il Collegio lo ha applicato ritenendo sostanzialmente soddisfatta la richiesta di accesso.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi; il giudizio è stato delimitato alla verifica della completezza dell'ostensione, senza estendersi alla legittimità sostanziale della pretesa creditoria sottostante.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'accesso, la verifica giudiziale riguarda la concreta completezza dell'ostensione rispetto ai documenti richiesti e non la legittimità sostanziale del rapporto o della pretesa amministrativa cui i documenti si riferiscono.
- Le contestazioni concernenti la correttezza del ricalcolo, i dati reddituali o familiari utilizzati, la necessità della comunicazione di avvio del procedimento e la prescrizione del credito attengono al merito della pretesa amministrativa e devono essere fatte valere in un giudizio diverso da quello avente esclusivamente a oggetto l'accesso.
- La trasmissione, nel corso del giudizio, della documentazione e dei chiarimenti idonei a ricostruire il rapporto, la posizione contabile, gli addebiti e le operazioni di conguaglio può determinare la cessazione della materia del contendere, anche se l'Amministrazione non ha formalmente adottato un diniego di accesso.
- La mera presenza, nella documentazione trasmessa, di conteggi riferiti ad annualità ulteriori rispetto a quelle indicate come periodo principale della morosità non dimostra, di per sé, l'incompletezza dell'ostensione.
- Ai fini della regolazione delle spese, l'ostensione intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso giustifica la condanna dell'Amministrazione, anche quando essa deduca di essersi attivata per acquisire la documentazione o di non avere opposto un diniego espresso.
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