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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20219/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di 37,59 g di cocaina. Il ricorrente deduce vizi di motivazione: (i) carenza di gravità indiziaria per il concorso nella detenzione, posto che il Tribunale ha fondato la sua decisione prevalentemente sulle dichiarazioni auto- ed etero-accusatorie rese dal materiale detentore, senza valutare la loro intrinseca attendibilità e senza individuare riscontri estrinseci, oggettivi e individualizzanti ai sensi degli artt. 273, comma 1-bis, e 192 c.p.p.; (ii) motivazione insufficiente anche quanto alle esigenze cautelari, in particolare rispetto al pericolo di recidiva.

La decisione

Il ricorso è stato accolto in parte: la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il giudizio al Tribunale del riesame di Napoli per un nuovo esame. La Corte ha censurato l'assenza di valutazione dell'intrinseca attendibilità del dichiarante e la mancanza di indicazione di riscontri oggettivi e individualizzanti (il riferimento generico alla presenza dei due indagati nel veicolo e agli scambi WhatsApp è stato ritenuto insufficiente in assenza di analisi del contenuto), disponendo un nuovo giudizio che applichi correttamente il principio richiamato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale sulla detenzione di stupefacenti; al centro del procedimento è la contestazione di detenzione ai fini di spaccio di 37,59 g di cocaina

  • codice di procedura penale

    art. 273, comma 1 e comma 1-bis

    Determinano i requisiti della gravità indiziaria e specificano che le dichiarazioni del coindagato/coimputato possono integrare gravi indizi purché, oltre a essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci oggettivi e individualizzanti

  • codice di procedura penale

    Richiamato dall'art. 273 comma 1-bis; disciplina la valutazione delle dichiarazioni rese da indagati/imputati, richiedendo accertamento di attendibilità e riscontri esterni

  • legge

    Norma che ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 273 c.p.p., collegando la disciplina delle dichiarazioni del coindagato alle regole di cui all'art. 192 c.p.p.

  • disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la formulazione dei motivi di impugnazione nei termini strettamente necessari per la motivazione; richiamata per la forma con cui sono stati enunciati i motivi

Massime di principio

  • Le dichiarazioni auto- o etero-accusatorie rese da un coindagato possono costituire gravi indizi ai fini cautelari solo se sono intrinsecamente attendibili e corredate da riscontri estrinseci oggettivi e individualizzanti.
  • La mera contiguità fisica (es. la presenza nello stesso veicolo) non è di per sé un riscontro individualizzante sufficiente a fondare la gravità indiziaria rispetto alla detenzione di stupefacente trovata addosso a un altro soggetto.
  • Gli scambi di messaggi (es. WhatsApp) vanno valutati nel loro contenuto: il riferimento generico alla loro esistenza non supplisce all'obbligo di indicare elementi oggettivi e specifici che corroborino le dichiarazioni accusatorie.
  • In sede cautelare il giudice deve distinguere il livello probatorio richiesto (ragionevole e alta probabilità di responsabilità) rispetto al giudizio di merito; tuttavia anche per la cautela è necessario un'approfondita motivazione che valuti attendibilità e riscontri in modo non meramente formale.
  • La mancata valutazione motivata dell'attendibilità del dichiarante o l'assenza di riscontri concreti può determinare l'annullamento dell'ordinanza cautelare e il rinvio per nuovo giudizio del riesame.

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