Corte di giustizia, Sentenza C-246/21
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 dicembre 2022. — Parlamento europeo contro Giulia Moi. — Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Membro del Parlamento europeo – Principio del ne ultra petita – Oggetto della lite – Diritti della difesa – Articolo 232 TFUE – Modalità di funzionamento del Parlamento – Articolo 263, sesto comma, TFUE – Termine di ricorso – Impugnazione incidentale. — Causa C-246/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto integralmente l’impugnazione del Parlamento europeo e l’impugnazione incidentale di Giulia Moi. Ha confermato che il Tribunale poteva ricomprendere nell’oggetto del ricorso anche la decisione che qualificava la condotta come molestia psicologica, perché strettamente connessa alla sanzione e chiaramente individuata dal Parlamento, che ha potuto difendersi. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la soluzione del Tribunale sul dies a quo del termine di ricorso e ha escluso che vi fosse stato un superamento dei poteri del giudice dell’Unione o una violazione dell’articolo 232 TFUE.
Impugnazione in materia di molestie psicologiche di un deputato europeo: limiti dell’oggetto del ricorso, tutela dei diritti della difesa e decorrenza del termine di impugnazione per atti inscindibilmente collegati
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia ecceduto i limiti della controversia annullando anche la decisione del presidente del Parlamento che qualificava la condotta come molestia psicologica; se abbia violato i diritti della difesa nel considerare tale decisione inclusa nel ricorso; se il Tribunale abbia errato nel ritenere tempestiva l’impugnazione di tale decisione e nel collegarla alla decisione sanzionatoria ai fini del termine ex articolo 263, sesto comma, TFUE; e, in via incidentale, se il Tribunale avesse dovuto riconoscere un risarcimento e disporre misure ripristinatorie.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che, quando due decisioni interne del Parlamento europeo sono inscindibilmente collegate e riguardano un’unica controversia, il Tribunale può considerarle entrambe nell’ambito del ricorso senza violare il principio del ne ultra petita, purché il convenuto abbia potuto identificarle e difendersi utilmente. In tale contesto, il termine di ricorso ex articolo 263, sesto comma, TFUE può essere allineato tra i due atti, specie quando uno dei due è stato sottoposto a ricorso interno obbligatorio o previsto dal regolamento interno; di conseguenza, nessun errore di diritto è stato ravvisato nel rigetto del Parlamento e nella conferma dell’annullamento delle decisioni impugnate.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 2 TUE
- Articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 11 del regolamento interno del Parlamento europeo
- Articolo 12 del regolamento interno sulle denunce di molestie morali (mobbing)
- Articolo 166 del regolamento interno del Parlamento europeo
- Articolo 167 del regolamento interno del Parlamento europeo
- Articolo 232 TFUE
- Articolo 263, sesto comma, TFUE
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 120 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 168 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 169 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 177 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 178 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 85 del regolamento di procedura del Tribunale
Impugnazione in materia di molestie psicologiche di un deputato europeo: limiti dell’oggetto del ricorso, tutela dei diritti della difesa e decorrenza del termine di impugnazione per atti inscindibilmente collegati
La Corte di giustizia, Sesta Sezione, è intervenuta in un contenzioso tra il Parlamento europeo e una deputata europea, Giulia Moi, relativo a decisioni interne concernenti una qualificazione di molestie psicologiche e la conseguente sanzione disciplinare. La pronuncia affronta temi di diritto istituzionale dell’Unione, di procedura giurisdizionale e di tutela dei diritti della difesa nel contesto delle norme interne del Parlamento.
Contesto normativo
La controversia si inserisce nel quadro dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari, che definisce la molestia psicologica, e dell’articolo 24 dello stesso Statuto, relativo all’assistenza ai funzionari. Sono poi rilevanti le disposizioni del regolamento interno del Parlamento europeo, in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, sugli obblighi di comportamento dei deputati, l’articolo 166 sulle sanzioni e l’articolo 167 sul ricorso interno. Centrale anche l’articolo 12 del regolamento interno sulle molestie, che disciplina il procedimento davanti al comitato consultivo e l’eventuale adozione di una sanzione da parte del Presidente.
Fatti e procedimento amministrativo interno
Giulia Moi era deputata al Parlamento europeo tra il 2014 e il 2019. Due suoi assistenti parlamentari accreditati avevano presentato una denuncia per molestie al comitato consultivo competente, dopo aver richiesto assistenza sulla base dell’articolo 24 dello Statuto. Il comitato consultivo sentì le parti e concluse, con parere del 22 maggio 2018, per l’esistenza di molestie ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto.
Il Presidente del Parlamento notificò alla deputata le conclusioni del comitato e la invitò a presentare osservazioni. Dopo aver esaminato il parere e le osservazioni difensive, adottò due atti del 2 ottobre 2018:
- una decisione che qualificava la condotta come molestia psicologica;
- una decisione sanzionatoria che infliggeva la perdita del diritto all’indennità di soggiorno per dodici giorni.
La deputata presentò poi ricorso interno all’Ufficio di presidenza ai sensi dell’articolo 167 del regolamento interno del Parlamento, ma tale organo confermò la sanzione.
Ricorso dinanzi al Tribunale
Dinanzi al Tribunale, Giulia Moi chiese l’annullamento della decisione dell’Ufficio di presidenza, della decisione sanzionatoria del Presidente e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, oltre a varie misure risarcitorie e riparatorie. Il Tribunale accolse il primo motivo, fondato sulla violazione dei diritti della difesa, rilevando che la ricorrente non aveva avuto accesso agli elementi del fascicolo, alle denunce e alle dichiarazioni degli assistenti parlamentari. Di conseguenza, annullò la decisione sulla situazione di molestie, la decisione sanzionatoria e la decisione dell’Ufficio di presidenza, respingendo invece le domande risarcitorie.
Motivi dell’impugnazione principale del Parlamento
Il Parlamento articolò quattro motivi:
- eccesso di potere giurisdizionale e violazione del principio del ne ultra petita, per avere il Tribunale incluso nell’oggetto della lite la decisione sulla situazione di molestie;
- violazione dei diritti della difesa del Parlamento, per non averlo invitato a pronunciarsi sull’eventuale ampliamento dell’oggetto del ricorso;
- violazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, per avere il Tribunale allineato il termine di ricorso relativo alla decisione sulla molestia a quello della sanzione;
- violazione dell’articolo 232 TFUE, per avere il Tribunale interferito con l’autonomia organizzativa del Parlamento e con le sue norme interne.
Valutazione della Corte sulla ricevibilità dell’impugnazione principale
La Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata da Giulia Moi. Ha ricordato che, in sede di impugnazione, è legittimo contestare gli errori di diritto della sentenza impugnata, anche riproponendo questioni già dibattute in primo grado, purché si individuino con precisione i punti censurati e gli argomenti giuridici.
Sul secondo motivo: diritti della difesa del Parlamento
La Corte ha osservato che il Parlamento, già nella comparsa di risposta davanti al Tribunale, aveva interpretato il ricorso di primo grado nel senso che includesse anche la contestazione della decisione sulla situazione di molestie. In tali condizioni, il Tribunale poteva ritenere che il Parlamento avesse individuato la domanda e vi avesse risposto in modo circostanziato. Non vi era dunque stata alcuna violazione dei diritti della difesa del Parlamento.
Sul primo motivo: ne ultra petita e oggetto della controversia
La Corte ha ribadito che, nei ricorsi diretti, l’oggetto della controversia è delimitato dalle parti, in particolare dalle conclusioni del ricorso, ma l’identificazione dell’atto impugnato può risultare anche implicitamente dal contenuto dell’atto introduttivo, se il convenuto ha potuto riconoscerlo e difendersi.
Nel caso concreto, dalla motivazione del ricorso di primo grado risultava chiaramente la volontà di contestare anche la decisione che qualificava la condotta come molestia psicologica. Inoltre:
- il Parlamento aveva potuto esercitare pienamente il contraddittorio;
- le due decisioni erano inscindibilmente legate, come riconosciuto anche dal Tribunale e non contestato efficacemente in impugnazione;
- pertanto esse riguardavano una sola e medesima controversia.
La Corte ha quindi escluso che il Tribunale avesse statuito ultra petita.
Sul quarto motivo: articolo 232 TFUE e autonomia del Parlamento
La Corte ha respinto la censura relativa all’articolo 232 TFUE. Ha chiarito che il Tribunale non aveva erroneamente qualificato le decisioni come meri "documenti", ma si era limitato a richiamarne il contenuto. Ha inoltre rilevato che il Tribunale non aveva negato la possibilità di decisioni distinte in base alle norme interne, ma aveva affermato che, pur ammettendo tale distinzione, le due decisioni erano strettamente collegate e non potevano essere sottratte a un controllo giurisdizionale effettivo.
Quanto alla decisione dell’Ufficio di presidenza, la Corte ha osservato che il Tribunale aveva valutato il contenuto della decisione stessa, dalla quale emergeva che l’Ufficio aveva verificato la regolarità del procedimento relativo alla decisione sulla molestia. Poiché il Parlamento non aveva dedotto alcuno snaturamento di tale contenuto, non vi era motivo di censura in diritto.
Sul terzo motivo: termine di ricorso ex articolo 263, sesto comma, TFUE
La Corte ha confermato l’impostazione del Tribunale. Poiché le due decisioni erano inscindibilmente collegate e riguardavano un’unica controversia, il termine di ricorso per la decisione sulla molestia poteva essere allineato a quello della sanzione. Il Tribunale aveva applicato la giurisprudenza richiamata non alla decisione sulla molestia in sé, ma alla sanzione, soggetta a ricorso interno ai sensi dell’articolo 167 del regolamento interno del Parlamento.
La Corte ha inoltre dichiarato inconferente la censura relativa a un passaggio del ragionamento del Tribunale qualificato come ad abundantiam, poiché tale passaggio non era decisivo ai fini del dispositivo.
Impugnazione incidentale di Giulia Moi
Giulia Moi chiedeva, in sostanza, la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva respinto le sue domande risarcitorie e le richieste di misure riparatorie. La Corte ha respinto entrambi i motivi.
Sul primo, ha rilevato che le censure riguardavano una motivazione ad abundantiam sulla domanda di risarcimento pecuniario, e quindi erano inconferenti.
Sul secondo, ha dichiarato irricevibile il motivo per difetto di specifica argomentazione giuridica: la ricorrente non aveva spiegato in che modo il Tribunale avesse violato i diritti della difesa o le norme processuali invocate nel negare le misure richieste.
Dispositivo e principi affermati
La Corte ha respinto integralmente sia l’impugnazione principale del Parlamento sia l’impugnazione incidentale di Giulia Moi, ponendo le spese a carico rispettivamente del Parlamento per l’impugnazione principale e della sig.ra Moi per l’impugnazione incidentale.
Il principio ricavabile è che, nei ricorsi dinanzi ai giudici dell’Unione, un atto non espressamente menzionato nelle conclusioni può essere incluso nell’oggetto della controversia se è chiaramente individuabile dal contenuto del ricorso e se il convenuto ha potuto difendersi efficacemente; quando gli atti sono inscindibilmente collegati, il giudice può trattarli congiuntamente ai fini del controllo di legittimità e della decorrenza del termine di impugnazione.
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