Cassazione Penale, Sentenza n. 8210/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per il delitto previsto dagli artt. 110, 56, 624, 625 n.2 e 5 c.p., con unico motivo di ricorso fondato su violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente lamentava che la pena base riconosciuta fosse estremamente elevata e sproporzionata rispetto alla qualificazione del fatto come furto tentato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito che avevano valorizzato la gravità del fatto, le modalità di commissione, il valore del rame sottratto e i gravi precedenti specifici dell'imputato nonostante la giovane età. In primo grado la pena base era stata fissata in 1 anno e 2 mesi di reclusione, aumentata per recidiva a 1 anno e 9 mesi e poi ridotta per il rito a 1 anno e 2 mesi. La Corte ha altresì rilevato che non è stata inflitta la multa prevista dal titolo del reato. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale - art. 110
Richiamato per la figura di concorso di più persone nel reato; usato nel capo di imputazione insieme ad altri articoli
Codice penale - art. 56
Regola le circostanze del tentativo, rilevante poiché il fatto è qualificato come furto tentato
Codice penale - art. 624
Furto: norma sostanziale che disciplina il reato contestato
Codice penale - art. 625 n.2 e n.5
Aggravanti specifiche applicate alla fattispecie (es. modalità e valore della cosa sottratta o altre aggravanti previste dalle lettere indicate)
Disp. att. c.p.p. - art. 173, comma 1
Limiti di impugnazione: il ricorso è stato enunciato nei limiti previsti da questa disposizione (costi e formalità del ricorso)
Codice di procedura penale - art. 606 lett. b) ed e)
Motivi di censura ammessi in Cassazione: b) violazione di norme sostanziali o processuali, e) vizio di motivazione; il ricorrente ha invocato queste lettere in relazione alla determinazione della pena
Codice di procedura penale - art. 616
Conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e possibilità di irrogare una somma a favore della Cassa delle Ammende, qui applicata per euro 3.000,00
Massime di principio
- Quando il ricorso in Cassazione contesta la determinazione della pena, occorre un'effettiva e specifica critica delle argomentazioni dei giudici di merito: mere asserzioni di sproporzione non sono sufficienti.
- Le valutazioni sulla gravità del fatto, sulle modalità di commissione, sul valore della cosa sottratta e sui precedenti specifici dell'imputato costituiscono elementi idonei a giustificare una pena anche se superiore a quella ritenuta dal difensore, se adeguatamente motivate dai giudici di merito.
- La formula della doppia conforme (prime due decisioni che si conformano) rende più difficile per la Cassazione sindacare la motivazione in assenza di un vizio giuridico chiaro o di una manifesta illogicità.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., può essere disposta l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle Ammende.
- Per impugnare con successo la quantificazione della pena è preferibile dimostrare errori di applicazione delle norme che disciplinano le aggravanti o la recidiva, o l'esistenza di palese sproporzione attraverso confronti giurisprudenziali e dati concreti sul valore della sottrazione e sulle circostanze del caso.
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