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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8210/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per il delitto previsto dagli artt. 110, 56, 624, 625 n.2 e 5 c.p., con unico motivo di ricorso fondato su violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente lamentava che la pena base riconosciuta fosse estremamente elevata e sproporzionata rispetto alla qualificazione del fatto come furto tentato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito che avevano valorizzato la gravità del fatto, le modalità di commissione, il valore del rame sottratto e i gravi precedenti specifici dell'imputato nonostante la giovane età. In primo grado la pena base era stata fissata in 1 anno e 2 mesi di reclusione, aumentata per recidiva a 1 anno e 9 mesi e poi ridotta per il rito a 1 anno e 2 mesi. La Corte ha altresì rilevato che non è stata inflitta la multa prevista dal titolo del reato. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 110

    Richiamato per la figura di concorso di più persone nel reato; usato nel capo di imputazione insieme ad altri articoli

  • Codice penale - art. 56

    Regola le circostanze del tentativo, rilevante poiché il fatto è qualificato come furto tentato

  • Codice penale - art. 624

    Furto: norma sostanziale che disciplina il reato contestato

  • Codice penale - art. 625 n.2 e n.5

    Aggravanti specifiche applicate alla fattispecie (es. modalità e valore della cosa sottratta o altre aggravanti previste dalle lettere indicate)

  • Disp. att. c.p.p. - art. 173, comma 1

    Limiti di impugnazione: il ricorso è stato enunciato nei limiti previsti da questa disposizione (costi e formalità del ricorso)

  • Codice di procedura penale - art. 606 lett. b) ed e)

    Motivi di censura ammessi in Cassazione: b) violazione di norme sostanziali o processuali, e) vizio di motivazione; il ricorrente ha invocato queste lettere in relazione alla determinazione della pena

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e possibilità di irrogare una somma a favore della Cassa delle Ammende, qui applicata per euro 3.000,00

Massime di principio

  • Quando il ricorso in Cassazione contesta la determinazione della pena, occorre un'effettiva e specifica critica delle argomentazioni dei giudici di merito: mere asserzioni di sproporzione non sono sufficienti.
  • Le valutazioni sulla gravità del fatto, sulle modalità di commissione, sul valore della cosa sottratta e sui precedenti specifici dell'imputato costituiscono elementi idonei a giustificare una pena anche se superiore a quella ritenuta dal difensore, se adeguatamente motivate dai giudici di merito.
  • La formula della doppia conforme (prime due decisioni che si conformano) rende più difficile per la Cassazione sindacare la motivazione in assenza di un vizio giuridico chiaro o di una manifesta illogicità.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., può essere disposta l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle Ammende.
  • Per impugnare con successo la quantificazione della pena è preferibile dimostrare errori di applicazione delle norme che disciplinano le aggravanti o la recidiva, o l'esistenza di palese sproporzione attraverso confronti giurisprudenziali e dati concreti sul valore della sottrazione e sulle circostanze del caso.

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