Sentenza n. 91/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza definitiva n. 335/2025, pubblicata il 13.06.2025, RGN. 1146/2024, emessa dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro e notificata all'Amministrazione intimata il 13.06.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva n. 335/2025 del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il diritto a fruire, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, del beneficio della Carta elettronica del docente, per l'importo di 500 euro per ciascun anno, e il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione complessivi 2.500 euro, oltre interessi legali ed eventuale maggior somma da rivalutazione. La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era stata notificata al Ministero il 13 giugno 2025. L'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo nemmeno dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero, salvo l'eventuale adempimento nelle more non risultante dagli atti, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito nel titolo esecutivo. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell'importo è stata motivata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112-114 c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, adottando anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione dell'obbligo pecuniario gravante sull'Amministrazione.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
Costituisce, insieme al d.p.c.m. 28 novembre 2016, la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
d.p.c.m. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'Amministrazione statale per l'esecuzione di una condanna pecuniaria contenuta in una sentenza passata in giudicato, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consentono al giudice amministrativo di ordinare l'adempimento dell'obbligo entro un termine ulteriore fissato nella sentenza.
- In caso di persistente inottemperanza all'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla pronuncia un commissario ad acta, individuato anche in un dirigente dell'Amministrazione debitrice o di una sua articolazione territoriale, conferendogli il potere di adottare in via sostitutiva tutti gli atti necessari all'attuazione del giudicato.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere autorizzato a ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 quando l'Amministrazione soccombente non disponga di fondi sufficienti nei pertinenti capitoli di bilancio.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, lo svolgimento dell'incarico non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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