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Sentenza

Sentenza n. 122/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 891 del 2024.

Giustizia amministrativa202502149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente contestata, della sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 891 del 2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 891 del 2024. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Nel corso del giudizio il ricorrente ha rappresentato che il titolo era stato eseguito mediante intervenuto pagamento e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Il Ministero ha chiesto la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nelle more del giudizio l'Amministrazione aveva eseguito il titolo mediante pagamento. Ha tuttavia posto le spese, sia pure parzialmente compensate, a carico del Ministero, liquidandole in euro 200,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La decisione sulle spese è stata motivata facendo riferimento all'intervenuto pagamento, al carattere seriale della controversia e alla natura della lite, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari. È stata richiamata la precedente giurisprudenza del TAR Sicilia - Catania, confermata dal CGA, in materia di ottemperanza relativa alla carta docente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale, viene meno l'interesse alla prosecuzione e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • L'intervenuta esecuzione del titolo nel corso del giudizio non esclude necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese: la regolazione può essere effettuata considerando la soccombenza virtuale e il comportamento processuale delle parti.
  • Nelle controversie seriali di ottemperanza aventi contenuto assimilabile a procedure esecutive mobiliari, la liquidazione delle spese può essere contenuta e parzialmente compensata, purché sia motivata in relazione alla natura e al carattere seriale della controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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