Sentenza n. 5333/2026 - Napoli, Sezione 6
per ottemperanza a giudicato per la giudiziale esecuzione della Sentenza n°60/2024 della Corte di Appello di Napoli - sezione Lavoro e Previdenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero della Salute nell’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 60/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto l’indennizzo ex legge n. 210/1992 e le spese dei due gradi di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria di indennizzo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che, nonostante la notifica in forma esecutiva della sentenza civile al Ministero e all’Avvocatura dello Stato il 2 febbraio 2025 e il successivo passaggio in giudicato, l’Amministrazione non aveva pagato l’indennizzo riconosciuto, gli accessori e le spese di lite, né aveva avviato l’istruttoria per la liquidazione. Il titolo riconosceva l’indennizzo ex art. 2 della legge n. 210/1992 nella misura corrispondente all’ottava categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 12 gennaio 2012, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al soddisfo, nonché le spese dei due gradi del giudizio civile. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, l’eventuale nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e le spese del giudizio. Dopo che il Ministero ha documentato i pagamenti intervenuti il 22 gennaio 2026, la ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese secondo la soccombenza virtuale, poiché la soddisfazione era avvenuta solo dopo l’introduzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., essendo stata integralmente soddisfatta in corso di causa la pretesa azionata. La documentazione ministeriale attestava il pagamento di euro 146.192,41 alla ricorrente, di cui euro 132.677,46 a titolo di indennizzo ed euro 13.514,95 per interessi legali, con ordine di pagamento del 22 gennaio 2026; risultavano inoltre pagati euro 6.701,19 per le spese legali liquidate nel giudizio civile. Venuta meno ogni utilità concreta di una pronuncia sull’obbligo di esecuzione, non residuavano i presupposti per la nomina del commissario ad acta o per la penalità di mora richiesta. Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio ha applicato la soccombenza virtuale: il ricorso era fondato al momento della proposizione, perché il titolo era esecutivo e passato in giudicato ma ancora inadempiuto, e il Ministero aveva pagato solo dopo l’avvio del giudizio. Esclusa la compensazione, il Ministero è stato condannato a pagare euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti comprova in modo inequivoco che il Ministero della Salute ha integralmente eseguito il giudicato civile posto a fondamento del presente ricorso.
La piena esecuzione del giudicato intervenuta durante il processo elimina la pretesa sostanziale dedotta e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 114 c.p.a.
L’art. 114 c.p.a. disciplina il giudizio di ottemperanza e attribuisce al giudice amministrativo il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, di determinare le modalità attuative, di nominare, se del caso, un commissario ad acta e di adottare gli ulteriori provvedimenti necessari in presenza di un persistente inadempimento dell’amministrazione.
I poteri attuativi e sostitutivi del giudice dell’ottemperanza sono funzionali a fronteggiare un persistente inadempimento; una volta provata l’integrale esecuzione, non residua spazio per la nomina del commissario ad acta o per ulteriori misure esecutive.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Ne consegue che l’interesse sostanziale fatto valere con il ricorso per ottemperanza è stato integralmente soddisfatto in corso di causa, non residuando alcuna utilità concreta in una pronuncia di merito sull’obbligo di esecuzione, né spazio per la nomina del commissario ad acta o per l’applicazione della misura di coercizione indiretta richiesta in ricorso.
La misura coercitiva indiretta richiesta in sede di ottemperanza non è applicabile quando l’integrale soddisfazione sopravvenuta ha eliminato ogni residua utilità della pronuncia sull’obbligo di esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, se l’Amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del processo e tale adempimento è comprovato, va dichiarata cessata la materia del contendere; venuta meno ogni utilità concreta della pronuncia esecutiva, non vi è spazio per la nomina di un commissario ad acta o per l’applicazione della coercizione indiretta richiesta.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale: occorre valutare se, al momento della proposizione del ricorso, la pretesa fosse fondata e se la parte ricorrente abbia ottenuto soddisfazione soltanto in corso di causa.
- Quando il titolo giudiziale è rimasto ineseguito alla data di proposizione del ricorso per ottemperanza e l’Amministrazione vi dà esecuzione solo dopo l’avvio del giudizio, il ricorso era fondato al momento della proposizione e le spese vanno poste a carico dell’Amministrazione, salvo specifiche ragioni che giustifichino la compensazione.
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