Cassazione Penale, Sentenza n. 32621/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per furto aggravato (apertura della cassaforte ATM con codice e chiave duplicata e sottrazione di 105.000 euro). Motivi principali: Mattiazzi denunciava travisamento della prova e insufficiente valorizzazione della sua incensuratezza e ammissione nel determinare la pena; Casu contestava la fragilità del quadro probatorio fondato su un'impronta digitale che la difesa riteneva datata e non probante; Castagno censurava l'attribuzione della voce in una intercettazione ambientale (richiedendo perizia fonica e riapertura istruttoria), l'errata interpretazione del riferimento alle chiavi "Dallas" e la eccessività della pena. Inoltre i difensori hanno sollevato questioni procedurali relative alla querela a seguito del d.lgs. n.150/2022 e alla prescrizione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazioni principali: i giudici di merito hanno esercitato correttamente il potere valutativo e non sono emersi travisamenti della prova o vizi logici tali da consentire la riforma in sede di legittimità; la determinazione della pena è rimasta nella discrezionalità del giudice di merito ed è adeguatamente motivata (richiamo agli artt. 132 e 133 c.p.); l'impronta digitale è stata ritenuta probante in relazione al luogo (cassetto bancomat) e alla collocazione cronologica delle rilevazioni, escludendo una deposizione remota; l'identificazione della voce è stata fondata sul riconoscimento della polizia giudiziaria e su riscontri investigativi (osservazioni, pedinamenti, tracciati GPS) senza che fosse necessaria perizia fonica; la richiesta di annullamento per difetto di querela è irrilevante perché l'inammissibilità dei ricorsi non ha instaurato un valido rapporto processuale; la domanda di estinzione per prescrizione è infondata (reato commesso 10/09/2013, termine massimo prescrizione 12 anni e 6 mesi). Conseguenze: confermata la condanna dei ricorrenti con condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Regola il concorso di persone nel reato; applicato per inquadrare la responsabilità plurima degli imputati nell'azione criminosa
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto; utilizzata come fattispecie di base per la condanna per il reato commesso sugli ATM
art. 625 cod. pen., comma 1, n.5
Determinazione della pena per le aggravanti previste in relazione al furto aggravato (richiamata per la graduazione del trattamento sanzionatorio)
art. 61 cod. pen., comma 1, numeri 7 e 9
Elenca aggravanti; richiamata dalla Corte di merito nella valutazione del quadro aggravante ai fini della determinazione della pena
art. 132 cod. pen.
Principi generali sulla determinazione della pena; richiamato per il potere discrezionale del giudice nella quantificazione della pena
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena (parametri e bilanciamento attenuanti/aggravanti); la Corte ha ritenuto congruo il bilanciamento operato dai giudici di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze a carico delle parti per l'inammissibilità del ricorso in Cassazione (condanna al pagamento delle spese e sanzione pecuniaria)
d.lgs. n. 150/2022
Ha modificato il regime di procedibilità di alcune fattispecie rendendole perseguibili a querela; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante in quanto i ricorsi erano inammissibili e quindi non instauravano rapporto processuale valido
Massime di principio
- La valutazione del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è discrezionale e difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- Un'impronta digitale rinvenuta sul luogo del reato può costituire prova decisiva se la sua natura, collocazione e la cronologia delle rilevazioni escludono ragionevolmente che sia stata lasciata in epoca diversa dal fatto
- L'identificazione della voce in intercettazioni non richiede necessariamente perizia fonica: il giudice può fondare il convincimento su riconoscimento da parte della polizia giudiziaria e su elementi convergenti di indagine (osservazioni, pedinamenti, tracciati GPS), salvo che la parte non ponga elementi oggettivi di segno contrario
- La riapertura dell'istruttoria in appello è misura eccezionale; per ottenerla occorre dimostrare l'oggettiva necessità e che l'assenza dell'atto istruttorio abbia creato lacune decisive nella motivazione
- Le censure sulla quantificazione della pena sono inammissibili in Cassazione se mirano solo a una rivalutazione della congruità, salvo evidenza di arbitrarietà o illogicità nella motivazione
- Le modifiche del regime di procedibilità (es. d.lgs. n.150/2022) non operano retroattivamente a favore delle parti quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non si è instaurato un valido rapporto processuale
- Per ottenere la riforma in sede di legittimità è necessario dimostrare travisamento della prova o vizi logici tali da incidere sulle fondamenta del ragionamento giudiziario; censure meramente rideterminate sui fatti sono inammissibili
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