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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32621/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per furto aggravato (apertura della cassaforte ATM con codice e chiave duplicata e sottrazione di 105.000 euro). Motivi principali: Mattiazzi denunciava travisamento della prova e insufficiente valorizzazione della sua incensuratezza e ammissione nel determinare la pena; Casu contestava la fragilità del quadro probatorio fondato su un'impronta digitale che la difesa riteneva datata e non probante; Castagno censurava l'attribuzione della voce in una intercettazione ambientale (richiedendo perizia fonica e riapertura istruttoria), l'errata interpretazione del riferimento alle chiavi "Dallas" e la eccessività della pena. Inoltre i difensori hanno sollevato questioni procedurali relative alla querela a seguito del d.lgs. n.150/2022 e alla prescrizione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazioni principali: i giudici di merito hanno esercitato correttamente il potere valutativo e non sono emersi travisamenti della prova o vizi logici tali da consentire la riforma in sede di legittimità; la determinazione della pena è rimasta nella discrezionalità del giudice di merito ed è adeguatamente motivata (richiamo agli artt. 132 e 133 c.p.); l'impronta digitale è stata ritenuta probante in relazione al luogo (cassetto bancomat) e alla collocazione cronologica delle rilevazioni, escludendo una deposizione remota; l'identificazione della voce è stata fondata sul riconoscimento della polizia giudiziaria e su riscontri investigativi (osservazioni, pedinamenti, tracciati GPS) senza che fosse necessaria perizia fonica; la richiesta di annullamento per difetto di querela è irrilevante perché l'inammissibilità dei ricorsi non ha instaurato un valido rapporto processuale; la domanda di estinzione per prescrizione è infondata (reato commesso 10/09/2013, termine massimo prescrizione 12 anni e 6 mesi). Conseguenze: confermata la condanna dei ricorrenti con condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Regola il concorso di persone nel reato; applicato per inquadrare la responsabilità plurima degli imputati nell'azione criminosa

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto; utilizzata come fattispecie di base per la condanna per il reato commesso sugli ATM

  • art. 625 cod. pen., comma 1, n.5

    Determinazione della pena per le aggravanti previste in relazione al furto aggravato (richiamata per la graduazione del trattamento sanzionatorio)

  • art. 61 cod. pen., comma 1, numeri 7 e 9

    Elenca aggravanti; richiamata dalla Corte di merito nella valutazione del quadro aggravante ai fini della determinazione della pena

  • art. 132 cod. pen.

    Principi generali sulla determinazione della pena; richiamato per il potere discrezionale del giudice nella quantificazione della pena

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (parametri e bilanciamento attenuanti/aggravanti); la Corte ha ritenuto congruo il bilanciamento operato dai giudici di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze a carico delle parti per l'inammissibilità del ricorso in Cassazione (condanna al pagamento delle spese e sanzione pecuniaria)

  • d.lgs. n. 150/2022

    Ha modificato il regime di procedibilità di alcune fattispecie rendendole perseguibili a querela; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante in quanto i ricorsi erano inammissibili e quindi non instauravano rapporto processuale valido

Massime di principio

  • La valutazione del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è discrezionale e difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
  • Un'impronta digitale rinvenuta sul luogo del reato può costituire prova decisiva se la sua natura, collocazione e la cronologia delle rilevazioni escludono ragionevolmente che sia stata lasciata in epoca diversa dal fatto
  • L'identificazione della voce in intercettazioni non richiede necessariamente perizia fonica: il giudice può fondare il convincimento su riconoscimento da parte della polizia giudiziaria e su elementi convergenti di indagine (osservazioni, pedinamenti, tracciati GPS), salvo che la parte non ponga elementi oggettivi di segno contrario
  • La riapertura dell'istruttoria in appello è misura eccezionale; per ottenerla occorre dimostrare l'oggettiva necessità e che l'assenza dell'atto istruttorio abbia creato lacune decisive nella motivazione
  • Le censure sulla quantificazione della pena sono inammissibili in Cassazione se mirano solo a una rivalutazione della congruità, salvo evidenza di arbitrarietà o illogicità nella motivazione
  • Le modifiche del regime di procedibilità (es. d.lgs. n.150/2022) non operano retroattivamente a favore delle parti quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non si è instaurato un valido rapporto processuale
  • Per ottenere la riforma in sede di legittimità è necessario dimostrare travisamento della prova o vizi logici tali da incidere sulle fondamenta del ragionamento giudiziario; censure meramente rideterminate sui fatti sono inammissibili

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