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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-551/21

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 aprile 2024. — Commissione europea contro Consiglio dell'Unione europea. — Intervento – Articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Istanza presentata dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Interesse alla soluzione della controversia – Ammissione. — Causa C-551/21

Giurisprudenza europea62021CJ0551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha accolto il ricorso della Commissione contro la decisione del Consiglio che, nel contesto della firma di un protocollo di pesca con il Gabon, autorizzava il presidente del Consiglio a designare il firmatario per l’Unione. La Corte ha affermato che la designazione del firmatario, dopo l’autorizzazione alla firma, rientra nella rappresentanza esterna della Commissione, salvo diversa attribuzione espressa dei trattati. Ha quindi annullato l’articolo 2 della decisione 2021/1117 e la designazione contestata, ma ne ha mantenuto gli effetti per preservare la certezza del diritto e la validità della firma già intervenuta.

Ricorso di annullamento: competenza a designare la persona abilitata a firmare un accordo internazionale dell’Unione e rapporto tra articolo 17, paragrafo 1, TUE e articolo 218, paragrafo 5, TFUE

La questione giuridica

Se, dopo l’autorizzazione del Consiglio alla firma di un accordo internazionale a nome dell’Unione, la competenza a designare la persona abilitata a firmare spetti al Consiglio in base all’articolo 218, paragrafo 5, TFUE oppure alla Commissione in quanto istituzione che assicura la rappresentanza esterna dell’Unione ex articolo 17, paragrafo 1, TUE; e se la designazione operata dal Consiglio tramite il suo presidente, nonché l’articolo 2 della decisione 2021/1117, siano annullabili.

Principio di diritto

Quando il Consiglio ha autorizzato la firma di un accordo internazionale non rientrante nella PESC, la successiva designazione della persona incaricata di firmare l’accordo a nome dell’Unione non rientra nella competenza del Consiglio ex articolo 218, paragrafo 5, TFUE, ma nella competenza della Commissione a "assicurare la rappresentanza esterna dell’Unione" ex articolo 17, paragrafo 1, TUE. La prassi costante del Consiglio non può derogare ai trattati; pertanto, l’articolo 2 della decisione 2021/1117 e la designazione del firmatario sono annullati, con mantenimento degli effetti per ragioni di certezza del diritto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 264, secondo comma, TFUE
  • Articolo 218 TFUE
  • Articolo 13, paragrafo 2, TUE
  • Articolo 16, paragrafi 1, 6, 7 e 9, TUE
  • Articolo 17, paragrafo 1, TUE
  • Articolo 27, paragrafo 2, TUE
  • Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 7, paragrafo 1, lettera a), e 18
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 120, lettera c), del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura
  • Articolo 140, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura
  • Decisione (UE) 2021/1117
  • Decisione (UE) 2022/2066

Competenza a designare il firmatario di un accordo internazionale dell’Unione

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto dalla Commissione contro una decisione del Consiglio relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica gabonese (2021-2026). La questione centrale è se il Consiglio possa designare la persona abilitata a firmare l’accordo a nome dell’Unione oppure se tale compito spetti alla Commissione in quanto titolare della rappresentanza esterna dell’Unione.

Fatti e svolgimento della procedura

Il Consiglio aveva autorizzato, nel 2015, l’avvio dei negoziati con la Repubblica gabonese. Dopo il parafo del nuovo protocollo nel febbraio 2021, la Commissione aveva presentato una proposta di decisione secondo la quale il segretariato generale del Consiglio avrebbe definito lo strumento dei pieni poteri per la firma, per la persona indicata dalla Commissione. La decisione finale 2021/1117, adottata il 28 giugno 2021, ha invece disposto che il presidente del Consiglio fosse autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.

Il medesimo giorno il presidente del Consiglio ha designato il rappresentante permanente del Portogallo presso l’Unione, allora Stato membro titolare della presidenza di turno, e il protocollo è stato firmato il 29 giugno 2021. La Commissione ha quindi chiesto l’annullamento dell’articolo 2 della decisione e della designazione del firmatario.

Eccezioni di irricevibilità

Il Consiglio ha eccepito l’irricevibilità del ricorso sostenendo, in sintesi, che:

  • l’articolo 2 non sarebbe scindibile dal resto della decisione;
  • la domanda relativa alla designazione del firmatario non sarebbe sufficientemente precisa;
  • il richiamo della Commissione alla base giuridica materiale della decisione sarebbe troppo ambiguo.

La Corte ha respinto tutte le eccezioni. Ha ritenuto che l’articolo 2 sia scindibile dagli articoli 1 e 3, perché questi ultimi riguardano l’autorizzazione alla firma e l’applicazione provvisoria, mentre l’articolo 2 si limita a determinare l’autorità competente a designare il firmatario. Ha inoltre considerato sufficientemente chiaro l’oggetto della domanda, anche alla luce delle precisazioni rese dalla Commissione in replica. Quanto alla censura sulla base giuridica materiale, l’ha ritenuta inconferente, poiché la Commissione non aveva formulato un motivo in proposito.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 13, paragrafo 2, TUE, sul rispetto delle attribuzioni e sulla leale cooperazione tra istituzioni;
  • l’articolo 16 TUE, che attribuisce al Consiglio funzioni di definizione delle politiche e di elaborazione dell’azione esterna;
  • l’articolo 17, paragrafo 1, TUE, secondo cui la Commissione assicura la rappresentanza esterna dell’Unione, salvo la PESC e gli altri casi previsti dai trattati;
  • l’articolo 218 TFUE, che disciplina la procedura di negoziazione, firma e conclusione degli accordi internazionali;
  • la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, in particolare gli articoli 2, 7 e 18, per il concetto di pieni poteri e gli effetti della firma.

Ragionamento della Corte sul riparto di competenze

La Corte ricorda che il sistema dei trattati si fonda su un’equilibrata ripartizione delle competenze tra istituzioni. Il Consiglio, ai sensi dell’articolo 218 TFUE, autorizza la firma dell’accordo internazionale: tale decisione rientra nella definizione delle politiche e nell’elaborazione dell’azione esterna dell’Unione.

Tuttavia, la Corte distingue nettamente tra:

  • la decisione di autorizzare la firma, che appartiene al Consiglio;
  • l’atto materiale e giuridico della firma, che consiste nell’apposizione della firma da parte della persona designata a tal fine.

Secondo la Corte, la designazione del firmatario non implica una nuova valutazione politica e non incide sulla sostanza della decisione già presa dal Consiglio. La firma, inoltre, produce gli effetti previsti dal diritto internazionale, in particolare l’obbligo di non compromettere oggetto e scopo del trattato ai sensi dell’articolo 18 della Convenzione di Vienna, effetti che restano invariati a prescindere dalla persona fisica firmataria.

Rappresentanza esterna e ruolo della Commissione

Per la Corte, l’apposizione della firma da parte della persona munita di pieni poteri è una forma di rappresentanza verso il paese terzo. Di conseguenza, fuori dal settore della PESC e in assenza di una diversa attribuzione espressa nei trattati, l’atto di assicurare che la firma sia apposta rientra nella competenza della Commissione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE.

L’articolo 218, paragrafo 5, TFUE non deroga a tale competenza: esso attribuisce al Consiglio il potere di autorizzare la firma e, se del caso, l’applicazione provvisoria, ma non quello di designare il firmatario. La Corte osserva anche che la prassi costante del Consiglio non può modificare i trattati.

Violazione dell’equilibrio istituzionale

Poiché la designazione della persona abilitata a firmare il protocollo spettava alla Commissione, il Consiglio ha oltrepassato le attribuzioni conferitegli dai trattati, violando l’articolo 13, paragrafo 2, TUE e il principio di equilibrio istituzionale. La Corte accoglie quindi la prima parte del primo motivo e, per tale ragione, annulla l’articolo 2 della decisione 2021/1117 e la designazione del rappresentante permanente portoghese.

Effetti dell’annullamento

Pur annullando gli atti impugnati, la Corte decide di mantenerne gli effetti definitivi ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE. La ragione è la certezza del diritto: senza tale mantenimento, l’annullamento metterebbe in discussione la firma già apposta il 29 giugno 2021 e la successiva conclusione del protocollo, mentre la competenza dell’Unione ad assumere tali impegni non era contestata. La Corte richiama anche la successiva decisione (UE) 2022/2066, con cui il Consiglio ha concluso il protocollo.

Dispositivo

La Corte:

  • annulla l’articolo 2 della decisione (UE) 2021/1117;
  • annulla la designazione del rappresentante permanente della Repubblica portoghese presso l’Unione come persona abilitata a firmare il protocollo;
  • dichiara definitivi gli effetti di tali atti;
  • condanna il Consiglio alle spese;
  • pone le spese degli intervenienti a carico di ciascuno di essi.

Implicazioni pratiche

La sentenza è rilevante perché chiarisce che, nei rapporti esterni dell’Unione, la fase della firma di un accordo internazionale non coincide con la decisione politica di autorizzarla. Per i professionisti, la pronuncia rafforza l’idea che il riparto tra Consiglio e Commissione debba essere verificato separatamente per ciascun segmento della procedura ex articolo 218 TFUE, senza fare affidamento su prassi istituzionali non previste espressamente dai trattati.

Come è indicizzato

Materierelazioni esterne dell’unioneaccordi internazionaliequilibrio istituzionalediritto istituzionale uediritto internazionale dei trattati

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