Corte di giustizia, Sentenza C-582/21
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 aprile 2024. — FY contro Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Principi del diritto dell’Unione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione – Autonomia procedurale – Principi di equivalenza e di effettività – Principio di interpretazione conforme del diritto nazionale – Normativa nazionale che prevede un mezzo di ricorso straordinario che consente la riapertura di un procedimento civile concluso con una sentenza definitiva – Motivi – Decisione successiva di una Corte costituzionale che dichiara l’incompatibilità con la Costituzione di una disposizione di diritto nazionale sul cui fondamento tale sentenza è stata pronunciata – Privazione, per effetto di una violazione del diritto, della possibilità di agire – Applicazione estensiva di tale mezzo di ricorso – Asserita violazione del diritto dell’Unione risultante da una sentenza successiva della Corte che statuisce sull’interpretazione di tale diritto ai sensi dell’articolo 267 TFUE – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Sentenza contumaciale – Assenza di verifica d’ufficio del carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali. — Causa C-582/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta un caso polacco di riapertura di un processo civile definitivo, in cui una consumatrice contesta una sentenza contumaciale ottenuta da un creditore sulla base di una cambiale, senza esame d’ufficio delle clausole del contratto di credito al consumo. La Corte esclude che una sentenza pregiudiziale interpretativa debba essere equiparata, ai fini del rimedio straordinario, a una decisione della Corte costituzionale nazionale che faccia cadere il fondamento giuridico della sentenza definitiva. Tuttavia, afferma che il giudice nazionale deve verificare se il diritto interno consenta un’interpretazione conforme del rimedio di riapertura; in difetto, la tutela effettiva dei diritti del consumatore deve essere garantita nell’esecuzione o in un successivo giudizio.
Riapertura di un procedimento civile definitivo e tutela del consumatore: nessun obbligo di equiparare una sentenza pregiudiziale interpretativa della Corte a una decisione della Corte costituzionale nazionale, ma possibile interpretazione conforme del rimedio straordinario e, in mancanza, tutela effettiva in esecuzione o in un successivo giudizio.
La questione giuridica
Se i principi di leale cooperazione, equivalenza ed interpretazione conforme impongano di estendere un rimedio straordinario di riapertura del procedimento, previsto in diritto polacco per le decisioni della Corte costituzionale, anche alle sentenze pregiudiziali interpretative della Corte; e se la disposizione nazionale sulla riapertura per privazione della possibilità di agire debba essere interpretata estensivamente per ricomprendere una sentenza contumaciale resa senza esame d’ufficio di clausole abusive in un contratto di credito al consumo, con conseguente necessità, in caso negativo, di garantire comunque una tutela effettiva del consumatore.
Principio di diritto
Il diritto dell’Unione non impone agli Stati membri di prevedere, per effetto del principio di equivalenza, la riapertura di un procedimento civile definitivo quando il motivo addotto è una sentenza pregiudiziale interpretativa della Corte, neppure se il diritto nazionale consente la riapertura in caso di decisione della Corte costituzionale che faccia venir meno il fondamento normativo della sentenza definitiva. Spetta però al giudice nazionale verificare se la norma interna sulla riapertura per privazione della possibilità di agire possa essere interpretata, nei limiti del diritto nazionale, in modo da coprire anche una sentenza contumaciale resa senza controllo d’ufficio delle clausole abusive; in caso contrario, il principio di effettività richiede che la tutela dei diritti del consumatore sia assicurata nell’esecuzione o in un distinto procedimento successivo.
Norme richiamate
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 19, paragrafo 1, TUE
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
Riapertura del procedimento civile definitivo e clausole abusive nei contratti di credito al consumo
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy Warszawa-Praga (Tribunale regionale di Varsavia-Praga) nell’ambito di una controversia tra una consumatrice, FY, e un operatore di credito, Profi Credit Polska S.A. La questione centrale è se il diritto dell’Unione imponga di riaprire un procedimento civile concluso con sentenza definitiva, in presenza di una precedente sentenza contumaciale resa senza esame d’ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali ai sensi della direttiva 93/13.
Fatti e procedimento principale
FY aveva stipulato un contratto di credito al consumo per PLN 4000, con un costo complessivo significativamente più elevato, e aveva rilasciato una cambiale in bianco. La Profi Credit Polska aveva poi agito in giudizio chiedendo il pagamento sulla base della cambiale e di una notifica di risoluzione del contratto. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda con sentenza contumaciale, senza richiedere il contratto di credito e senza verificare d’ufficio la possibile abusività delle clausole contrattuali.
FY non aveva proposto opposizione alla sentenza, che era divenuta definitiva. Successivamente aveva chiesto la riapertura del procedimento, invocando l’articolo 401, punto 2, del codice di procedura civile polacco, sostenendo di essere stata privata, per effetto di una violazione del diritto, della possibilità di agire, in quanto il giudice non aveva applicato correttamente la direttiva 93/13 e la giurisprudenza della Corte, in particolare la sentenza Profi Credit Polska I.
Normativa rilevante
La Corte richiama, sul piano del diritto dell’Unione, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, l’articolo 267 TFUE e la direttiva 93/13, in particolare gli articoli 3, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, nonché il ventiquattresimo considerando. Sul piano nazionale, rilevano l’articolo 190, paragrafo 4, della Costituzione polacca e gli articoli 399, 401, punto 2, 4011 e 407 del codice di procedura civile.
Prima questione: confronto tra decisioni della Corte costituzionale e sentenze pregiudiziali interpretative
Il giudice del rinvio chiedeva se, in base ai principi di leale cooperazione ed equivalenza, un rimedio straordinario che consente la riapertura del procedimento dopo una decisione della Corte costituzionale polacca che dichiari l’incostituzionalità di una norma o di una sua interpretazione debba valere anche quando sopravvenga una sentenza pregiudiziale della Corte che interpreti il diritto dell’Unione.
La Corte respinge questa assimilazione. Ricorda che, nel sistema dell’articolo 267 TFUE, la Corte fornisce un’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione, ma spetta al giudice nazionale applicare tale interpretazione al caso concreto e trarne le conseguenze sulla validità o applicabilità del diritto interno. Diversamente dalle decisioni della Corte costituzionale, che nel contesto illustrato dal giudice nazionale producono direttamente l’effetto di espellere la norma o l’interpretazione incompatibile dall’ordinamento, la sentenza pregiudiziale interpretativa non elimina di per sé il fondamento giuridico della decisione nazionale già definitiva.
Per questo motivo, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e il principio di equivalenza non impongono di estendere automaticamente al caso della sentenza pregiudiziale interpretativa il rimedio di riapertura previsto per le decisioni della Corte costituzionale, purché le conseguenze concrete di tale decisione costituzionale derivino direttamente dalla medesima.
Seconda questione: interpretazione conforme del motivo di riapertura per privazione della possibilità di agire
Quanto alla seconda questione, la Corte esamina se l’articolo 401, punto 2, del codice di procedura civile debba essere interpretato in modo estensivo per ricomprendere la situazione in cui il giudice abbia pronunciato sentenza contumaciale senza esaminare d’ufficio le clausole abusive, in violazione della direttiva 93/13.
La Corte ribadisce che il principio di interpretazione conforme obbliga il giudice nazionale a interpretare il diritto interno alla luce del diritto dell’Unione, entro i limiti del diritto nazionale e senza giungere a un’interpretazione contra legem. Ricorda inoltre che l’obbligo di esame d’ufficio delle clausole abusive è una regola processuale che grava sul giudice e che il procedimento va valutato nel suo complesso, includendo le modalità di opposizione alla sentenza contumaciale.
Il giudice del rinvio deve verificare se il sistema nazionale di opposizione, con il suo termine breve, l’obbligo di formulare subito tutte le difese, i costi e l’assenza di effetto sospensivo, renda eccessivamente difficile o poco probabile l’esercizio dei diritti del consumatore, come già rilevato dalla giurisprudenza nella causa Profi Credit Polska I. Se ciò fosse accertato, la situazione potrebbe rientrare nel motivo di riapertura per privazione della possibilità di agire.
Effettività della tutela del consumatore e alternative alla riapertura
La Corte precisa che la riapertura del procedimento non è necessariamente l’unico strumento per garantire la tutela effettiva prevista dalla direttiva 93/13. Se il rimedio straordinario non fosse applicabile, il giudice nazionale deve comunque assicurare che i diritti del consumatore siano protetti nel procedimento esecutivo o in un distinto procedimento successivo.
In particolare, il giudice dell’esecuzione deve poter esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole quando il titolo esecutivo è stato ottenuto senza tale controllo; inoltre, se l’esecuzione è già terminata, il consumatore deve poter far valere in un successivo giudizio il carattere abusivo delle clausole per ottenere il ristoro del pregiudizio economico subito.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e il principio di equivalenza non impongono di equiparare una sentenza pregiudiziale interpretativa della Corte a una decisione della Corte costituzionale nazionale ai fini della riapertura del procedimento, quando la riapertura è prevista dal diritto interno per quest’ultima ipotesi;
- spetta al giudice nazionale verificare se il motivo di riapertura per privazione della possibilità di agire possa essere interpretato in modo da coprire anche una sentenza contumaciale resa senza controllo d’ufficio delle clausole abusive;
- in mancanza di tale interpretazione conforme, il principio di effettività richiede una tutela piena nell’esecuzione o in un procedimento successivo distinto.
Principi pratici per l’operatore
La decisione conferma che l’autorità di cosa giudicata resta un valore forte nell’ordinamento dell’Unione, ma non può impedire che i diritti del consumatore siano resi effettivi con strumenti alternativi quando il processo originario non ha consentito un controllo reale delle clausole abusive. Per la pratica professionale, il punto decisivo è verificare sia la possibilità di riapertura secondo il diritto nazionale, sia l’esistenza di rimedi effettivi in sede esecutiva o contenziosa successiva.
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