Corte di giustizia, Ordinanza C-670/23
Order of the Court of 8 April 2024. — Gürok Turizm ve Madencilik Anonim Sirketi v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-670/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in formazione deputata a decidere sull’ammissibilità dei ricorsi, ha respinto la richiesta di Gürok Turizm di far proseguire l’impugnazione contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio UE. Ha ritenuto che il ricorso non dimostrasse, con il grado di precisione richiesto, una questione significativa per l’unità, coerenza o sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato ammesso a procedere e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE non ammesso a procedere per mancata dimostrazione di una questione significativa ai fini dell’unità, coerenza o sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se il ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale in materia di marchio UE sollevasse una questione significativa ai fini dell’unità, coerenza o sviluppo del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, tale da consentire l’ammissione del ricorso.
Principio di diritto
Un ricorso contro una decisione del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO non è ammesso a procedere se il ricorrente non dimostra, in modo chiaro e dettagliato, che i motivi dedotti sollevano effettivamente una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Non basta lamentare un preteso scostamento dalla giurisprudenza del Tribunale o contestare l’apprezzamento del rischio di confusione: occorre identificare con precisione la norma o la giurisprudenza violata, i passaggi pertinenti e le ragioni concrete per cui l’errore denunciato presenta rilievo sistemico. In mancanza di tali elementi, la Corte respinge la richiesta di ammissione e il ricorso non prosegue.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE non ammesso a procedere
La presente ordinanza riguarda un ricorso per cassazione proposto da Gürok Turizm ve Madencilik Anonim Sirketi contro la sentenza del Tribunale del 13 settembre 2023, resa nella causa T-473/22, relativa a un’opposizione dinanzi all’EUIPO in materia di marchio dell’Unione europea. La Corte è intervenuta nella fase preliminare prevista dall’articolo 58a dello Statuto, cioè nella verifica se il ricorso potesse essere ammesso a procedere.
Parti e contesto processuale
La ricorrente è Gürok Turizm ve Madencilik Anonim Sirketi, con sede in Türkiye. La controparte in sede di impugnazione è l’EUIPO, già convenuto in primo grado; nel procedimento amministrativo e nel contenzioso dinanzi al Tribunale erano coinvolti anche Gábor Darvas e Dorina Pap, opponenti nella controversia sul marchio.
Oggetto dell’impugnazione
La ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso avverso la decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 maggio 2022 (causa R 1745/2021-2). Il ricorso per cassazione era fondato, in sostanza, su un unico motivo relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, cioè la disciplina del rischio di confusione tra marchi.
Quadro normativo richiamato dalla Corte
La Corte richiama il meccanismo speciale di filtro per i ricorsi contro decisioni del Tribunale in materia di decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO:
- articolo 58a dello Statuto della Corte;
- articolo 56 dello Statuto;
- articoli 170a e 170b del regolamento di procedura;
- articolo 137 e articolo 184 del regolamento di procedura per il regime delle spese.
La Corte ribadisce che il ricorso può essere ammesso a procedere solo se solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Argomenti della ricorrente
La ricorrente sosteneva che il suo motivo unico sollevasse una questione di principio. In particolare, contestava tre profili della sentenza impugnata:
- la valutazione del grado di attenzione del pubblico rilevante e la rilevanza dei criteri utilizzati dal Tribunale;
- l’analisi della somiglianza visiva e fonetica di segni brevi;
- la valutazione della percezione e della pronuncia dei segni da parte di una parte del pubblico rilevante.
Quanto al primo profilo, deduceva che il Tribunale si sarebbe discostato dalla propria giurisprudenza, in particolare dalle sentenze in materia di attenzione del pubblico e criteri da considerare nella valutazione del rischio di confusione. Quanto agli altri due profili, lamentava errori di diritto nell’approccio del Tribunale alla comparazione dei segni.
Ragionamento della Corte sul filtro di ammissibilità
La Corte ricorda che incombe al ricorrente l’onere di dimostrare che le questioni sollevate sono realmente significative ai fini dell’unità, della coerenza o dello sviluppo del diritto dell’Unione. La richiesta di ammissione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di pronunciarsi e deve indicare con precisione:
- il motivo di ricorso;
- la questione di diritto posta da ciascun motivo;
- il carattere “significativo” di tale questione;
- le ragioni concrete per cui tale significatività sussiste.
Se si invoca una contraddizione con la giurisprudenza, la domanda deve inoltre indicare con chiarezza i passaggi della sentenza impugnata e delle decisioni giurisprudenziali ritenute violate, nonché spiegare in cosa consista la contraddizione e perché essa abbia rilievo sistemico.
Valutazione dei motivi dedotti
Per il primo profilo, la Corte osserva che la ricorrente si limita a denunciare un supposto scostamento dalla giurisprudenza del Tribunale, senza dimostrare adeguatamente la comparabilità delle situazioni richiamate né spiegare con sufficiente precisione perché la divergenza prospettata comporti una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto.
Per il secondo e terzo profilo, la Corte rileva che la ricorrente non identifica neppure in modo preciso i passaggi della sentenza impugnata che intende contestare e si limita a formulare censure di errore di diritto, senza dimostrare il necessario rilievo sistemico. In altre parole, le doglianze mirano a rimettere in discussione il merito dell’apprezzamento compiuto dal Tribunale, ma non soddisfano il criterio di ammissione del ricorso.
Decisione e spese
La Corte conclude che la domanda non consente di dimostrare che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Per questo motivo, il ricorso non è stato ammesso a procedere. Quanto alle spese, la Corte ha disposto che la ricorrente sopporti le proprie spese, tenuto conto che la decisione è intervenuta prima della notifica del ricorso alla controparte nel procedimento di impugnazione.
Principio desumibile
Il ricorso avverso una decisione del Tribunale in materia di EUIPO non supera il filtro dell’articolo 58a se la richiesta di ammissione non espone in modo preciso e dettagliato il motivo di ricorso, il preteso errore di diritto, i passaggi pertinenti e, soprattutto, le ragioni per cui la questione sarebbe rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La mera critica alla valutazione del rischio di confusione o l’allegazione generica di un contrasto giurisprudenziale non sono sufficienti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 9 apr 2024Corte di giustizia, Sentenza C-582/21
- Sentenza · 9 apr 2024Corte di giustizia, Sentenza C-551/21
- Sentenza · 10 apr 2024Tribunale, Sentenza T-262/23
- Sentenza · 10 apr 2024Tribunale, Sentenza T-63/23
- Sentenza · 10 apr 2024Tribunale, Sentenza T-62/23
- Sentenza · 10 apr 2024Corte di giustizia, Ordinanza C-532/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →