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Ordinanza

Ordinanza n. 30/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna-Bologna, Sezione I, 16 ottobre 2025, n. 1166, resa tra le parti, non notificata e concernente l’accertamento del silenzio-inadempimento;

Giustizia amministrativa202509562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato, nella fase cautelare e sulla base di una cognizione sommaria, ha ritenuto che i motivi d'appello non presentassero profili di manifesta fondatezza, con particolare riferimento alla questione della natura dell'archiviazione della domanda di regolarizzazione. Ha quindi respinto la richiesta di sospensione degli effetti della sentenza impugnata. Le spese del grado cautelare sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. I, che aveva deciso sul ricorso per l'accertamento del silenzio-inadempimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero ha proposto appello contro la sentenza del TAR Emilia-Romagna - Bologna del 16 ottobre 2025, n. 1166, nell'ambito di un giudizio concernente l'accertamento del silenzio-inadempimento dell'amministrazione in relazione a una domanda di regolarizzazione. In sede cautelare ha chiesto la sospensione degli effetti della sentenza. I motivi d'appello riguardavano, in particolare, la natura dell'archiviazione della domanda di regolarizzazione.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare in appello; il giudice ha negato la sospensione degli effetti della sentenza sulla base dell'assenza di manifesta fondatezza dei motivi, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione degli effetti della sentenza può essere negata quando, all'esito della cognizione sommaria, i motivi d'appello non presentino profili di manifesta fondatezza.
  • La valutazione cautelare può concentrarsi su una questione decisiva prospettata nell'appello, quale la qualificazione giuridica dell'archiviazione di una domanda di regolarizzazione, senza anticipare la definizione piena della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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