Sentenza n. 7772/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento dei seguenti atti: - provvedimento dell’Area V Ufficio SUAP del 29.02.2024 prot. N. 0016400 con il quale il Comune di Marino ha ingiunto ai ricorrenti il pagamento della sanzione pecuniaria ivi indicata ed ha disposto, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 4/2023, l’immediata cessazione dell’esercizio e la chiusura della struttura; - nota prot. 15639 del 27.02.2024 del Comando Carabinieri per la Tutela della salute NAS di Roma, richiamata nel documento impugnato; - verbale di ispezione igienico sanitaria dei NAS del 22.02.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione comunale di pagamento di una sanzione pecuniaria, con contestuale cessazione immediata dell’esercizio e chiusura della struttura, nonché gli atti presupposti dei NAS
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento dell’Ufficio SUAP del Comune di Marino che, richiamando la nota e il verbale di ispezione igienico-sanitaria dei Carabinieri per la Tutela della Salute, aveva ingiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria e disposto, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 4/2023, l’immediata cessazione dell’esercizio e la chiusura della struttura. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso; le parti costituite non si sono opposte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso, rilevando la non opposizione delle parti costituite. Non è stata quindi pronunciata alcuna decisione di merito sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio e di chiusura né sugli atti presupposti. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione di giusti motivi, anche considerando le circostanze che avevano determinato il parziale accoglimento della domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, L.R. 4/2023
immediata cessazione dell’esercizio e la chiusura della struttura
La disposizione è richiamata nel provvedimento comunale quale base normativa del potere di disporre la cessazione dell’esercizio e la chiusura della struttura; la sentenza non ne interpreta direttamente la portata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se non vi è opposizione delle parti costituite, comporta l’estinzione del giudizio senza decisione sul merito della domanda di annullamento.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può compensare le spese di lite quando ravvisi giusti motivi, anche in considerazione dell’andamento della precedente fase cautelare.
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