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Sentenza

Sentenza n. 587/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, preceduto dal preavviso di rigetto, fondato sulla ritenuta pericolosità sociale desunta da una serie di condanne penali emesse tra il 2007 e il 2023 e sulla mancata dimostrazione di un reddito sufficiente per il periodo successivo al 2022. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere, manifesta illogicità e contraddittorietà. Ha sostenuto che le condanne non fossero ostative al rinnovo, richiamando anche l’estinzione ex art. 445, comma 2, c.p.p. del reato oggetto di patteggiamento nel 2010, e ha lamentato l’assenza di una concreta valutazione della propria persona e del suo inserimento socio-lavorativo. Ha inoltre prodotto dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2022, 2023 e 2024, assumendo che esse dimostrassero la produzione di redditi e smentissero l’accertamento dell’Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la condanna del 7 ottobre 2010 per tentato omicidio fosse autonomamente ostativa al rinnovo del permesso ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, poiché il reato rientra tra quelli previsti dall’art. 380, comma 1, c.p.p. La condanna derivante da patteggiamento è rilevante ai fini amministrativi e l’eventuale estinzione prevista dall’art. 445, comma 2, c.p.p. opera soltanto agli effetti penali; inoltre, secondo il TAR, la fattispecie estintiva non sarebbe comunque integrata, essendo stata inflitta una pena di quattro anni e dieci mesi, superiore al limite di due anni previsto dalla norma. In presenza della condanna ostativa, il diniego costituisce atto vincolato, poiché la valutazione della pericolosità è stata effettuata direttamente dal legislatore in relazione alla tipologia di reato, senza margini discrezionali dell’autorità amministrativa. In ogni caso, il provvedimento era ulteriormente sorretto da una motivazione articolata sulla pericolosità sociale, fondata sulle ulteriori condanne per rissa, lesioni personali, porto abusivo d’armi ed evasione, ritenute indicative di scarso inserimento sociale e di una prognosi sfavorevole sul comportamento futuro. Il TAR ha ritenuto altresì legittimo il rilievo relativo all’insufficienza reddituale: dagli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate risultavano un’ultima dichiarazione dei redditi riferita al 2021 e redditi da lavoro per il 2022 pari a euro 2.203,73. Le dichiarazioni prodotte in giudizio non hanno potuto rendere illegittimo, ex post, un provvedimento legittimo al momento della sua adozione; inoltre, erano atti di parte privi di prova certa della data di compilazione e trasmissione e dei versamenti dovuti, ed erano state prodotte soltanto dopo la conclusione del procedimento amministrativo. Non sussisteva un obbligo dell’Amministrazione di riesaminare o revocare il diniego, essendo l’autotutela discrezionale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.500,00 per spese di lite, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Non è ammesso in Italia lo straniero…che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato…o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale…

    La condanna, anche derivante da patteggiamento, per un reato compreso tra quelli indicati dall’art. 380 c.p.p. costituisce causa ostativa all’ingresso e al soggiorno.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato…

    Il venir meno dei requisiti per il soggiorno impone il rifiuto del rinnovo; in presenza di una condanna ostativa il diniego è vincolato.

  • art. 380, comma 1, c.p.p.

    un delitto non colposo consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni

    Il tentato omicidio rientra tra i reati ostativi richiamati dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998.

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    L’estinzione del reato opera ai soli effetti penali e non elimina la rilevanza della condanna quale causa ostativa amministrativa al rinnovo del permesso di soggiorno; il TAR ha comunque rilevato il superamento del limite di pena di due anni.

  • art. 26, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è richiesto un reddito annuo proveniente da fonti lecite superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

  • art. 73 c.p.a.

    Il TAR ha dato atto che le parti non si sono avvalse della facoltà prevista dalla disposizione prima dell’udienza pubblica.

Massime di principio

  • La condanna, anche pronunciata a seguito di patteggiamento, per un reato rientrante tra quelli previsti dall’art. 380, comma 1 o 2, c.p.p. costituisce causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.
  • In presenza di una condanna per reato automaticamente ostativo al soggiorno, il diniego di rinnovo è un atto vincolato: l’autorità amministrativa non deve svolgere un’ulteriore valutazione discrezionale sull’effettiva pericolosità sociale dello straniero, poiché tale valutazione è stata compiuta direttamente dal legislatore in relazione alla tipologia del reato.
  • L’estinzione del reato prevista dall’art. 445, comma 2, c.p.p. produce effetti soltanto sul piano penale e non esclude, di per sé, la rilevanza amministrativa della condanna quale causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
  • La documentazione reddituale prodotta per la prima volta nel giudizio amministrativo non può rendere illegittimo, con effetto retroattivo, un diniego che era legittimo al momento della sua adozione; l’eventuale riesame in autotutela sulla base della documentazione sopravvenuta è rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione.
  • Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno può essere autonomamente sorretto sia dalla presenza di una condanna automaticamente ostativa sia da ulteriori elementi concreti concernenti la pericolosità sociale e l’insufficiente inserimento sociale dello straniero.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimentoAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliRinnovo e requisito reddituale
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoEccesso di potere

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