Cassazione Civile, Ordinanza n. 35330/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione aveva recuperato in via solidale l'imposta proporzionale di registro e le imposte ipocatastali su una serie di atti societari tra loro collegati, unitariamente riqualificati come cessione di ramo aziendale ai sensi dell'art. 20 TUR. In concreto: costituzione di una new-co da parte di Siemens spa; conferimento in essa del ramo aziendale "Business Unit Water Technologies"; successiva cessione dell'intera partecipazione nella new-co a favore di WTG Holdco Italy srl. La CTR Lombardia aveva ritenuto illegittimo l'avviso, escludendo la legittimazione passiva della società le cui quote erano state cedute, negando la sussistenza di un collegamento negoziale rilevante ex art. 20 TUR, osservando l'assenza di un apprezzabile risparmio d'imposta e qualificando l'operazione come reale riorganizzazione interna del gruppo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 Cost. e dell'art. 20 TUR, sostenendo che gli atti dovevano essere letti unitariamente come cessione di ramo aziendale, imponibile con imposta proporzionale, in coerenza con la capacità contributiva. Nel corso del giudizio è poi emerso che la società contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria pendente ex art. 6 d.l. 119/2018, con pagamento di quanto dovuto, e l'Agenzia ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata della lite tributaria pendente ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018, riscontrata anche dalla comunicazione dell'Ufficio, e ha dichiarato estinto il processo per cessata materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate, secondo la disciplina richiamata. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura sull'interpretazione dell'art. 20 TUR e sulla riqualificazione degli atti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
richiamato quale parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 53 Cost.
invocato dall'Agenzia per sostenere la lettura unitaria degli atti in funzione del principio di capacità contributiva.
art. 20 TUR
richiamato come norma che consente la qualificazione degli atti secondo la loro intrinseca natura e i loro effetti giuridici complessivi.
art. 6 d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018
la definizione agevolata della controversia tributaria pendente determina l'estinzione del giudizio; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 46 d.lgs. 546/1992
richiamato in relazione alla cessazione della materia del contendere nel processo tributario.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria pendente viene validamente definita mediante la procedura agevolata prevista dalla legge, il giudizio di cassazione si estingue per cessata materia del contendere, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
- Se la definizione agevolata è perfezionata nei confronti del soggetto obbligato in solido rispetto al medesimo atto impositivo, l'effetto estintivo si estende al giudizio relativo all'intero rapporto controverso.
- In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, la Corte non decide sul merito della pretesa fiscale né sulla corretta applicazione dell'art. 20 TUR agli atti collegati.
- La disciplina speciale sulla definizione agevolata prevale sulla prosecuzione ordinaria del giudizio e regola anche il regime delle spese, poste a carico della parte che le ha anticipate.
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