Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19932/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per rapina aggravata. I motivi di cassazione: (1) la rapina sarebbe stata tentata e non consumata perché il bene non sarebbe mai uscito dalla sfera di sorveglianza dell'appuntato Laudani che aveva seguito la scena e così impedito l'acquisizione del possesso; (2) non sussisterebbe l'aggravante della 'più persone riunite' perché la persona offesa si sarebbe accorta del furto solo al momento dell'intervento di Laudani e la vera vittima dello spossessamento sarebbe stata una terza persona (Liu); (3) pur avendo riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., la Corte ha giudicato equivalenti le circostanze e non ha riconosciuto la prevalenza delle attenuanti, contestazione che avrebbe dovuto portare a un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato principio consolidato secondo cui la rapina si considera consumata quando la cosa sottratta è caduta nel dominio esclusivo dell'agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo, e anche se l'agente è poi costretto ad abbandonarla per intervento dell'avente diritto o della forza pubblica. Ha ritenuto dunque insindacabili, in sede di legittimità, i giudizi di merito che hanno concluso per la perdita del controllo del bene da parte della vittima. Sull'aggravante 'più persone riunite' la Corte ha ricordato che è sufficiente la contemporanea presenza di almeno due persone nel luogo e al momento della violenza o minaccia, indipendentemente dalla percezione soggettiva della vittima. Quanto al confronto tra aggravanti e attenuanti, la Corte ha affermato che è sindacabile in cassazione solo se risultante da mero arbitrio o ragionamento illogico; nel caso non è stata ravvisata tale arbitrarietà. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 62 n.4 cod. pen.

    Riconosciuta come attenuante nella sentenza impugnata; la Corte ha tuttavia ritenuto legittimo il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti e non ha ravvisato elementi per ritenere prevalenti le attenuanti.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per disporre la condanna della parte privata al pagamento delle spese e per l'irrogazione della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con valutazione equitativa della somma dovuta.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. 2, sent. n. 14305/2017 e richiamate)

    Il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica.

    La Corte ha applicato questo principio per affermare la consumazione della rapina anche in presenza di immediato intervento che ha impedito la definitiva sottrazione; inoltre ha precisato la nozione di aggravante 'più persone riunite' come requisito oggettivo di concomitanza di più autori nel luogo del reato.

Massime di principio

  • La rapina va considerata consumata se la cosa è entrata nel dominio esclusivo dell'agente anche per breve tempo; non è rilevante che l'agevolazione sia subito vanificata dall'intervento di terzi.
  • L'aggravante della 'più persone riunite' richiede la contemporanea presenza di almeno due soggetti nel luogo e al momento della violenza o della minaccia; non è necessario che la vittima abbia percepito la presenza di tutti gli autori.
  • I giudizi di fatto dei giudici di merito (es. sulla perdita di controllo del bene da parte della vittima) sono limitatamente sindacabili in Cassazione: sono impugnabili solo se affetti da vizi logico-giuridici evidenti o arbitrio.
  • La comparazione tra aggravanti e attenuanti è rimessa alla valutazione del giudice ed è censurabile in cassazione soltanto se risultante da mero arbitrio o da illogicità manifesta.
  • La proposizione di ricorso in cassazione infondato può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.); pertanto il ricorso deve mirare a profili di legittimità effettivamente sindacabili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.