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Ordinanza

Ordinanza n. 1650/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa201900152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-rifiuto sull’istanza di riqualificazione urbanistica dell’area e parere contrario alla fattibilità urbanistica di un programma di social housing

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza presentata al Comune di Palermo per ottenere la riqualificazione urbanistica di un fondo, a seguito della decadenza dei vincoli, nonché il parere comunale contrario alla fattibilità urbanistica di un programma di social housing e gli atti connessi. Il TAR aveva accolto il ricorso con sentenza, nominando un Commissario ad acta. Il Commissario ha riferito di avere provveduto alla ripianificazione dell’area, in precedenza destinata a plesso scolastico: una parte è stata ceduta gratuitamente al Comune come area a verde e la restante parte è stata zonizzata come Z.T.O. B3, con possibilità edificatoria. Ha quindi chiesto la liquidazione del compenso, quantificato in € 9.223,62, sulla base della cubatura realizzabile, del valore di mercato al metro cubo desunto dall’OMI e del 10% del valore di mercato complessivo dei fabbricati realizzabili. Tuttavia, la documentazione relativa alla stima della cubatura, al valore di mercato e alla proposta di parcella non risultava depositata.

La decisione

Il TAR non ha definito la richiesta di liquidazione del compenso del Commissario ad acta. Rilevata l’assoluta indispensabilità della documentazione mancante per valutare la parcella, ha disposto l’acquisizione dei documenti relativi alla cubatura realizzabile nel lotto zonizzato B3, alla stima del valore di mercato al metro cubo effettuata mediante consultazione dell’OMI e alla quantificazione del compenso, insieme a una breve e specifica relazione esplicativa. L’udienza camerale è stata rinviata al 7 luglio 2026. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza alle parti costituite e al Commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    La disposizione costituisce il riferimento processuale del giudizio avverso il silenzio e dell’attività conseguente alla sentenza di accoglimento; nell’ordinanza è richiamata anche per disporre gli incombenti istruttori relativi alla liquidazione del compenso del Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando il Commissario ad acta chiede la liquidazione del proprio compenso e la quantificazione si fonda su stime tecniche o valori economici, il giudice deve acquisire la documentazione posta a base del calcolo qualora essa non sia agli atti e sia indispensabile per valutare la richiesta.
  • La richiesta di liquidazione del compenso del Commissario ad acta non può essere esaminata compiutamente sulla base della sola proposta di parcella: devono essere verificabili i dati tecnici ed economici utilizzati per determinarla, inclusi la cubatura realizzabile, il valore di mercato assunto come riferimento e il criterio di quantificazione applicato.

Come è indicizzato

MaterieVincoli urbanisticiGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaIncompetenza

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