Sentenza n. 1006/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 440/2024 del Tribunale di Rimini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Rimini, munito di esecutorietà
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza a un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, munito del decreto di esecutorietà previsto dall'art. 647 c.p.c. e notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Nonostante la notifica e la decorrenza del termine, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto ingiuntivo, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario, se non già pagate, nonché quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza. L'esecuzione deve avvenire entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, provvederà in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è il rito applicato dal giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute nel titolo giudiziale.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo munito del decreto di esecutorietà costituisce titolo esecutivo idoneo a fondare la domanda di ottemperanza.
termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione
La notifica del decreto ingiuntivo è stata effettuata anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, decorso il quale l'inadempimento dell'amministrazione può essere fatto valere in sede di ottemperanza.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario e munito del decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. può costituire il titolo per proporre giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione inadempiente.
- La perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo giustifica l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine prefissato, con detrazione delle somme eventualmente già corrisposte.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in sostituzione dell'amministrazione qualora questa non esegua il titolo entro il termine assegnato.
- L'ordine di esecuzione del decreto ingiuntivo può comprendere anche le spese legali liquidate nel titolo giudiziale e quelle del giudizio di ottemperanza, se non già corrisposte.
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