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Sentenza

Sentenza n. 2384/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Gela che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 220/2025 del Tribunale di Gela, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per il valore complessivo di euro 2.000,00, condannando il Ministero alla relativa attribuzione. La sentenza riconosceva inoltre gli accessori e le spese di lite, ma la domanda di ottemperanza è stata limitata al capo relativo all’attribuzione della Carta elettronica. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia ministeriale nonostante la notifica della sentenza il 21 maggio 2025 e l’attestazione del passaggio in giudicato il 24 novembre 2025. Ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., trattandosi dell’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Ha inoltre accertato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione ai fini dell’esecuzione. Nel merito, ha rilevato l’inerzia ingiustificata del Ministero e ha ordinato l’esecuzione del giudicato mediante il riconoscimento della Carta elettronica spettante al ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dall’istanza dell’interessato. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., determinandola in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata nella sentenza del giudice ordinario per ogni giorno di ulteriore ritardo, dalla notificazione della presente sentenza fino all’integrale adempimento. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il giudizio di esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è ammissibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ai fini dell’esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una penalità di mora quando l’inadempimento dell’Amministrazione si protrae ingiustificatamente e gli obblighi risultanti dal giudicato non presentano particolare complessità.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in materia di penalità di mora.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Indicato nel giudicato del giudice ordinario quale parametro per la corresponsione degli accessori sulla somma dovuta.

  • art. 22 l. n. 724/1994

    Richiamato quale disposizione che estende o coordina l’applicazione del regime degli accessori previsto dall’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’Amministrazione destinataria non abbia dato spontanea esecuzione al comando giudiziale.
  • Nei confronti della pubblica amministrazione, il giudizio di ottemperanza presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ai fini dell’esecuzione.
  • L’accertata inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di un giudicato impone al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’adempimento entro un termine determinato e consente, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina preventiva di un commissario ad acta.
  • La penalità di mora può essere applicata nel giudizio di ottemperanza quando l’inadempimento sia ingiustificato, si protragga nel tempo e gli obblighi imposti dal giudicato siano sufficientemente determinati e non presentino particolare complessità.
  • La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta per ciascun giorno di ulteriore ritardo, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’integrale adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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