Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20610/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di proroga della detenzione domiciliare concessa per motivi di salute ai sensi degli artt. 147, comma 1, n. 2 c.p. e 47-ter Ord. pen. Il difensore ha censurato la decisione per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la precedente misura (concessa dal Tribunale di sorveglianza di Palermo) era motivata dall'incapacità dell'istituto penitenziario di garantire le cure necessarie e che la relazione A.S.P. del 28/10/2025 avrebbe subordinato la compatibilità con il regime carcerario alla regolare somministrazione intramuraria delle terapie antiretrovirali, dei farmaci di supporto respiratorio e al monitoraggio periodico, deducendo apparente contraddittorietà e insufficienza della motivazione del Tribunale di Catania.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale di sorveglianza, fondata sulla relazione sanitaria dell'A.S.P. del 28/10/2025 che dava atto di una condizione clinica stabile: soppressione virologica completa dell'HIV con funzione immunitaria conservata, linfoma non Hodgkin in remissione da sette anni senza segni di recidiva, assenza di insufficienza respiratoria grave, e situazione complessiva compatibile con la permanenza in carcere poiché le cure e il monitoraggio necessari risultano garantiti in ambito intramurario. Per tali ragioni non è stata disposta la proroga della detenzione domiciliare. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 147, comma 1, n. 2, codice penale

    Prevede la possibilità del differimento facoltativo dell'esecuzione della pena o della detenzione domiciliare per grave infermità fisica del condannato quando le cure necessarie non possano essere praticate in regime carcerario; la Corte richiama il criterio della valutazione concreta della compatibilità tra regime detentivo e condizioni di salute.

  • art. 47-ter, Ordinamento penitenziario

    Collega la concessione di misure alternative o domiciliari a motivi di salute, indicandone la disciplina e richiedendo l'accertamento delle necessità terapeutiche e della loro praticabilità in ambito intramurario.

  • art. 616, codice di procedura penale

    Consente la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione; la decisione ha seguito tale disposizione disponendo la condanna del ricorrente alle spese.

  • Giurisprudenza della Cassazione richiamata

    Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025; Sez. 1, n. 26588 del 19/03/2024; Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023; Sez. 1, n. 39853 del 13/04/2023; Sez. 1, n. 36322 del 30/06/2015 (Pavone)

    Principi affermati: la grave infermità va valutata concretamente con riferimento alla possibilità di garantire le cure in carcere o presso presidi sanitari territoriali; rilevano il rischio immediato per la vita, la probabilità di conseguenze dannose non eliminabili o procrastinabili in regime intramurario e il livello esistenziale compatibile con la dignità della persona.

Massime di principio

  • La compatibilità tra detenzione carceraria e salute del detenuto si valuta in concreto sulla base di accertamenti medici aggiornati: decisioni pregresse non prevalgono se la situazione clinica attuale è stabile.
  • Le relazioni sanitarie dell'A.S.P. (o degli organi competenti) hanno forte valore probatorio; il detenuto deve fornire elementi specifici e aggiornati per contestarne i contenuti.
  • La sussistenza della 'grave infermità' richiede che le cure necessarie non siano praticabili in carcere o che la permanenza determini un rischio concreto per la vita o un decadimento sotto la soglia di dignità; se le terapie e il monitoraggio sono garantiti intramuralmente, la detenzione può essere ritenuta compatibile.
  • In assenza di contestazioni specifiche e datate delle condizioni cliniche rilevate dalla documentazione sanitaria, il rifiuto della misura domiciliare è giustificato e può comportare la condanna alle spese processuali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.