Cassazione Penale, Sentenza n. 19068/2026 del 26/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena (art. 168 c.1 n.1 c.p.). Il ricorrente sosteneva che la pena relativa alla sentenza irrevocabile del 30/05/2013 si fosse estinta ai sensi dell'art. 172 c.p. per decorso del termine decennale dalla irrevocabilità, e deduceva violazione degli artt. 163 e 167 c.p.; proponeva inoltre una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 172 c.p. oppure, in subordine, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 172 c.p. nella parte in cui escluderebbe l'estinzione della pena dopo 10 anni per il condannato beneficiario della sospensione condizionale. La difesa si richiamava anche all'orientamento delle Sezioni Unite n. 46387/2021 in relazione al dies a quo della prescrizione della pena.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha confermato che la sospensione condizionale è stata legittimamente revocata ai sensi dell'art. 168 c.1 n.1 c.p. perché il ricorrente ha commesso un nuovo reato l'8/8/2017, nel quinquennio successivo alla irrevocabilità della sentenza del 30/05/2013, accertato con sentenza divenuta irrevocabile in data 13/03/2025. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza sull'applicabilità dell'art. 172 c.p., evidenziando che, quando l'esecuzione è condizionalmente sospesa, il tempo per l'estinzione della pena incomincia a decorrere dal giorno in cui la condizione che sospende l'esecuzione si è compiuta e si è concretamente realizzata; nel sistema ciò implica che l'effetto impeditivo dell'aver commesso un nuovo reato nel periodo di prova opera in presenza di un accertamento definitivo (sentenza irrevocabile) del nuovo reato, per rispetto della presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.). Pertanto non si è verificata l'estinzione della pena e la revoca era corretta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 168 c.p.
Consente la revoca della sospensione condizionale della pena quando il beneficiario compie un nuovo reato nel termine di prova (quinquennio o biennio). La revoca si basa sulla accertata commissione del nuovo reato, che per effetto della presunzione di non colpevolezza deve essere dimostrata con sentenza irrevocabile
art. 172 c.p.
Regola l'estinzione della pena per decorso del tempo. Nel caso di sospensione condizionale l'interpretazione applicata dal giudice è che il decorso rilevante inizia quando si è realizzata e definitivamente accertata la condizione che produce l'esecutività o l'ostatività (cioè l'accertamento definitivo del nuovo reato), per cui l'art. 172 non ha fatto scattare l'estinzione nel caso concreto
art. 163 c.p.
Disciplina l'effetto estintivo del reato per decorso del tempo. Applicazione coordinata con l'art. 167 quando la pena è sospesa: l'effetto estintivo è subordinato alla mancata commissione di un nuovo reato nel periodo di prova e al relativo accertamento
art. 167 c.p.
Prevede l'estinzione del reato se, dopo la condanna con sospensione della pena, non è stato commesso un nuovo reato nel periodo di prova. L'applicazione dell'istituto richiede che la mancanza di nuovo reato sia accertata; la commissione di un nuovo reato nel periodo di prova impedisce l'effetto estintivo
art. 336 c.p.
Norma del reato per cui il ricorrente era stato condannato originariamente; qui rileva come titolo della pena cui era stata concessa la sospensione condizionale
art. 27 Cost.
Principio della presunzione di non colpevolezza. Ha valore interpretativo vincolante: gli effetti che incidono sulla sospensione condizionale e sull'estinzione della pena richiedono un accertamento definitivo del nuovo reato (sentenza irrevocabile)
legge 895/1967, artt. 2 e 7
Norme relative ai reati per i quali il ricorrente è stato successivamente condannato (richiamate per delimitare la natura dei nuovi reati che hanno determinato la revoca della sospensione)
Massime di principio
- Quando l'esecuzione di una pena è sospesa condizionalmente, l'effetto estintivo previsto dall'art. 172 c.p. non si considera automaticamente maturato dal giorno di irrevocabilità della sentenza originaria: il decorso utile per l'estinzione della pena è collegato al momento in cui la condizione che sospende l'esecuzione si realizza e viene definitivamente accertata
- La revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 c.1 n.1 c.p. richiede la commissione del nuovo reato nel periodo di prova; tale commissione deve essere accertata con sentenza irrevocabile per poter incidere sui benefici precedentemente concessi, in ossequio alla presunzione di non colpevolezza
- Le pendenze o procedimenti non definitivi non possono legittimare la revoca della sospensione: è necessario il giudicato della condanna per considerare operante l'effetto ostativo all'estinzione
- In ipotesi analoghe la tutela costituzionale invocata (es. disparità di trattamento o violazione del principio di ragionevolezza) difficilmente viene accolta se non è proposta con adeguata specificazione e se la normativa può essere coerentemente interpretata in modo compatibile con i principi costituzionali (in particolare art. 27 Cost.)
- L'effetto di diritto (revoca, impedimento all'estinzione) opera ex tunc rispetto al momento di commissione del nuovo reato, ma la sua applicazione pratica richiede l'accertamento definitivo; per questo motivo il calcolo dei termini utili all'estinzione e alla revoca richiede attenzione sia alla data di consumazione del nuovo reato sia alla data di irrevocabilità dell'accertamento giudiziale
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