Ordinanza n. 70/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della “Comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 90 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023” prot. n. 10380/2026 del 12.6.2026 della Provincia di Terni nonché dell’allegata nota di “verifica congruità dell’offerta” del Responsabile del Procedimento del 28.5.2026; di tutti i verbali della Commissione di gara e in particolare del Verbale del 10.6.2026, allo stato ignoto, e con il quale è stato preso atto della predetta esclusione nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente e per quanto occorrer possa della nota prot. n. 7995/2026 del 7.5.2026 con cui il Responsabile del Procedimento ha richiesto giustificazioni ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché in parte qua del Bando di gara, del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale di Appalto nonché per il risarcimento del danno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di gara per ritenuta incongruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023, preceduta dalla verifica di congruità e dalla richiesta di giustificazioni
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Bindi S.p.A. ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione di esclusione adottata dalla Provincia di Terni nell'ambito della procedura di gara identificata dal CIG BB06C6CDCB, la nota di verifica della congruità dell'offerta, i verbali della commissione di gara e gli ulteriori atti presupposti, compresa la richiesta di giustificazioni ai sensi dell'art. 110 d.lgs. 36/2023 e, per quanto occorrer possa, alcune previsioni della lex specialis. È stato inoltre chiesto il risarcimento del danno. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto della domanda cautelare e della costituzione della Provincia di Terni e dell'impresa rimasta in gara.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora. In particolare, sulla base di quanto dichiarato a verbale dalla stazione appaltante, le operazioni di valutazione delle offerte delle concorrenti rimaste in gara erano ancora in corso; pertanto, nelle more della decisione sul merito, anche considerati i tempi di fissazione dell'udienza pubblica, la ricorrente non avrebbe subito un danno grave e irreparabile. L'ordinanza non definisce il merito delle censure di annullamento né la domanda risarcitoria. Il TAR ha fissato l'udienza pubblica del 6 ottobre 2026 per la trattazione del ricorso e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023
“Comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 90 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023”
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'esclusione impugnata, ma l'ordinanza cautelare non ne esamina la legittimità sostanziale.
art. 110 d.lgs. 36/2023
richiesta giustificazioni ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023
La norma è richiamata in relazione alla verifica di congruità dell'offerta e alla richiesta di giustificazioni; l'ordinanza non decide sulla correttezza di tali attività.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
Costituisce il fondamento processuale della domanda e della decisione cautelare; il rigetto è motivato per assenza del periculum in mora.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere respinta quando, in relazione allo stato della procedura di gara e ai tempi prevedibili della decisione di merito, non risulti dimostrato un danno grave e irreparabile per il ricorrente.
- Nelle controversie relative all'esclusione da una gara, la prosecuzione delle operazioni di valutazione delle offerte delle concorrenti rimaste in gara può escludere il periculum in mora, se consente la decisione sul merito prima del verificarsi di un pregiudizio irreversibile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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