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Sentenza

Sentenza n. 9439/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, sez.lav., n. 342/2023 (rg n. 6656/2022)

Giustizia amministrativa202514763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza definitiva del giudice del lavoro, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a essere collocata nella fascia stipendiale 15/20 con decorrenza dal 1° settembre 2019 e alla corresponsione di euro 13.376,07, oltre accessori, quale differenza tra gli stipendi spettanti e quelli effettivamente percepiti. Ha dedotto la protratta inerzia del Ministero, nonostante la notificazione del titolo esecutivo. L'Amministrazione si è costituita con atto di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero non aveva dimostrato di avere adempiuto agli obblighi derivanti dal giudicato né aveva giustificato la propria inerzia. Ha ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e subordinando l'intervento alla richiesta della ricorrente. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora, disponendo che essa decorra solo dall'eventuale inottemperanza ai termini fissati dal dispositivo e sia quantificata negli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 900,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, co. 4, lett. e)

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta e con decorrenza dall'eventuale inottemperanza ai termini assegnati.

  • D.M. 55/2014

    Utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, facendo riferimento ai compensi previsti per l'esecuzione mobiliare.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dal titolo o fornire una giustificazione dell'inerzia; in mancanza, il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e predisporre un commissario ad acta per l'eventuale fase sostitutiva.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta contestualmente all'ordine di esecuzione, con decorrenza dell'intervento sostitutivo dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e previa richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere riconosciuta in presenza di un significativo ritardo nell'esecuzione del giudicato, ma può essere fatta decorrere dall'eventuale successiva inottemperanza ai termini stabiliti dal giudice e commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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