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Ordinanza

Ordinanza n. 1098/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0103702.22-12-2025.H.11:28 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, notificato a mezzo e-mail in data 22.12.2025, con il quale è stato comunicato il rigetto e la conclusione del procedimento di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Albania, acquisita agli atti del Ministero con prot. n. 849 in data 11 gennaio 2023 relativa alla Domanda n. 23665 del 01/12/2022, e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Albania e acquisita agli atti del Ministero Domanda n. 23665 del 01/12/2022 e prot. n. 849 in data 11/01/2023 per l'insegnamento del sostegno - ADMM - SPEC. SOSTEGNO (SOLO CON ABILITAZIONE) SCUOLE SEC DI I GRADO;

Giustizia amministrativa202600052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza e, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha considerato sufficientemente argomentata la motivazione del diniego, fondata sulla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento. Ha pertanto respinto la domanda cautelare, rinviando al giudizio definitivo la regolazione delle spese.

TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Albania per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha rigettato e definito il procedimento di riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Albania, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e domandando l'accertamento del diritto al riconoscimento per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di primo grado. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità articolati nel ricorso, ma dà conto della contestazione del diniego e della richiesta cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le modalità della tutela cautelare nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un primo e sommario esame, la motivazione del provvedimento impugnato appare sufficientemente argomentata in relazione alla carenza dei requisiti o della qualità della qualifica oggetto di riconoscimento.
  • La valutazione cautelare della legittimità del provvedimento è sommaria e non anticipa necessariamente la decisione sul merito, che resta impregiudicata quando il giudice rinvia al definitivo la regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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