Sentenza n. 1727/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 2182/2025, che aveva annullato una precedente autorizzazione paesaggistica limitatamente alla prescrizione sull’altezza dell’impianto
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che l’amministrazione non avesse dato esecuzione alla sentenza n. 2182/2025, passata in giudicato, e chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari alla definizione del procedimento amministrativo relativo all’adeguamento tecnologico di un impianto di telefonia e all’installazione di un nuovo impianto. Successivamente alla proposizione del ricorso, la Soprintendenza ha riattivato il procedimento, comunicando nuovi motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. Dopo le osservazioni della ricorrente, l’amministrazione ha riesaminato la vicenda considerando le esigenze tecniche connesse all’innalzamento dell’impianto fino a 22 metri, all’implementazione della rete 5G e all’ospitalità di altro operatore sul medesimo sito, e ha infine rilasciato l’autorizzazione paesaggistica richiesta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sopravvenuta aveva integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale della ricorrente e fatto venir meno sia l’inerzia sia l’interesse alla decisione. Ai fini delle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale: il ricorso appariva fondato perché la persistente inerzia successiva al passaggio in giudicato della sentenza integrava violazione dell’obbligo di esecuzione del giudicato previsto dall’art. 112 c.p.a. Inoltre, la riattivazione del procedimento e il rilascio dell’autorizzazione erano intervenuti soltanto dopo la notificazione del ricorso, sostanzialmente riconoscendo la fondatezza delle doglianze. Le amministrazioni regionali sono state quindi condannate, in solido, al pagamento di euro 1.500,00 oltre oneri e accessori, nonché al rimborso del contributo unificato se dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
L’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di un giudicato integra violazione dell’obbligo di conformarsi alla decisione giurisdizionale; la fondatezza del ricorso può rilevare ai fini della soccombenza virtuale anche quando, nelle more, l’amministrazione adotti il provvedimento richiesto.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è stata utilizzata nell’ambito della riattivazione del procedimento amministrativo successiva al ricorso per ottemperanza.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l’amministrazione adotta il provvedimento che soddisfa integralmente l’interesse sostanziale del ricorrente, viene meno l’interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta soddisfazione dell’interesse del ricorrente non impedisce al giudice di valutare virtualmente la fondatezza del ricorso ai fini della regolazione delle spese.
- La persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato integra violazione dell’obbligo di esecuzione del giudicato previsto dall’art. 112 c.p.a.
- Quando l’amministrazione riattiva il procedimento e adotta il provvedimento richiesto soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, tale condotta può giustificare la condanna dell’amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
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