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Sentenza

Sentenza n. 390/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento - dell’ordinanza del Comune di Gaeta n. 377 del 18 settembre 2017, che ha ordinato al ricorrente la “demolizione e ripristino dello stato dei luoghi di opere abusive realizzate in assenza dei prescritti titoli abilitativi” sul proprio terreno in località S.Vito-Cologna; - di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, e/o comunque connesso, presupposto o coordinato con l'atto impugnato.

Giustizia amministrativa201700840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere edilizie realizzate senza titoli abilitativi e senza i prescritti pareri paesaggistico, idrogeologico e sismico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con la quale il Comune di Gaeta aveva ordinato la demolizione di numerose opere realizzate nel proprio complesso agrituristico, articolate in quattro corpi di fabbrica e comprendenti ampliamenti, nuovi manufatti, aumento di volumetria, portici e pavimentazioni. Ha dedotto, in primo luogo, che l'amministrazione avrebbe descritto unitariamente le opere senza qualificare giuridicamente ciascun intervento, impedendo la corretta sussunzione nelle singole fattispecie edilizie. Ha sostenuto, inoltre, che gli interventi, esaminati separatamente, sarebbero stati riconducibili, a seconda dei casi, all'attività edilizia libera, alla CILA o alla SCIA, mentre soltanto un intervento in parziale difformità dal titolo avrebbe potuto giustificare la fiscalizzazione prevista dalla disciplina edilizia. Nel corso del giudizio il ricorrente ha comunicato di avere presentato, il 20 dicembre 2017, un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, deducendo che tale istanza avrebbe reso inefficace l'ordinanza impugnata e determinato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure edilizie, ritenute assorbite. Il Collegio ha ritenuto che la successiva presentazione dell'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 renda inefficace l'originario ordine di demolizione, poiché impone al Comune un riesame dell'abusività e della sanabilità delle opere e la conclusione con un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto. In caso di rigetto, anche tacito, l'amministrazione deve rinnovare il procedimento repressivo e adottare una nuova ordinanza di demolizione, con nuovi termini per l'adempimento; tale atto non è meramente confermativo dell'originario. Il TAR ha preferito questa ricostruzione a quella della mera sospensione dell'ordine demolitorio, rilevando che non ricorrono i presupposti dell'art. 21-quater della l. n. 241/1990: non vi è una previsione legislativa o provvedimentale di sospensione, né una sospensione disposta dall'organo competente. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    La presentazione dell'istanza di accertamento di conformità dopo l'ordine di demolizione determina un riesame dell'abusività e della sanabilità delle opere e rende necessario un nuovo provvedimento amministrativo, facendo venir meno l'efficacia dell'originario ordine demolitorio.

  • art. 21-quater l. n. 241/1990

    i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo; L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge

    La sospensione dell'efficacia o dell'esecuzione di un provvedimento richiede una previsione legislativa o provvedimentale oppure una specifica decisione dell'organo competente; tali presupposti non ricorrono per effetto della sola presentazione dell'istanza di accertamento di conformità.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal provvedimento nell'ambito della definizione processuale della controversia.

Massime di principio

  • La presentazione, successiva all'impugnazione di un ordine di demolizione, di un'istanza di accertamento di conformità relativa alle opere sanzionate rende inefficace l'originario provvedimento repressivo e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'istanza di accertamento di conformità impone all'amministrazione di riesaminare la sanabilità delle opere e di concludere il relativo procedimento con un nuovo provvedimento; in caso di rigetto, l'amministrazione deve rieditare il potere sanzionatorio mediante una nuova ordinanza di demolizione, con nuovi termini per adempiere.
  • La presentazione dell'istanza di accertamento di conformità non sospende tecnicamente l'efficacia dell'ordine di demolizione ai sensi dell'art. 21-quater della l. n. 241/1990, in mancanza di una previsione di legge o del provvedimento, ovvero di una specifica decisione dell'organo competente.
  • Anche il rigetto tacito dell'istanza di accertamento di conformità richiede il rinnovo del procedimento sanzionatorio e l'adozione di un nuovo atto repressivo, che non è meramente confermativo dell'ordine originario, anche per la necessaria fissazione di nuovi termini di adempimento.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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