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Ordinanza

Ordinanza n. 3136/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia - Bari che aveva respinto la domanda cautelare relativa alla partecipazione al concorso unico regionale per 1.000 posti di infermiere

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Puglia - Bari concernente la partecipazione al concorso unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di 1.000 posti di infermiere. Dalla pronuncia emerge che la pretesa cautelare era volta a ottenere lo svolgimento di una prova suppletiva rispetto a quella fissata per il 7 luglio 2026 per tutti i candidati. Il Consiglio di Stato ha esaminato sommariamente i motivi dedotti in primo grado, ritenendoli privi di profili di fondatezza, e ha valutato anche l'assenza di un periculum in mora attuale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare, che i motivi del ricorso di primo grado non presentavano profili di fondatezza. Quanto al periculum in mora, ha escluso l'attualità del pregiudizio, osservando che non era comprensibile per quale ragione la prova suppletiva dovesse essere fissata immediatamente e non potesse attendere l'esito del giudizio di merito. L'ordinanza di primo grado è pertanto rimasta ferma. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.500, oltre oneri.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la concessione della misura richiede la presenza congiunta di un fumus boni iuris apprezzabile e di un periculum in mora attuale.
  • Non sussiste un periculum in mora attuale quando la misura richiesta consiste nell'immediata fissazione di una prova suppletiva, ma non è dimostrata la necessità che essa si svolga prima dell'esito del giudizio di merito.
  • La valutazione cautelare dei motivi di ricorso è condotta nei limiti della cognizione sommaria propria della fase, sicché la domanda può essere respinta quando le censure non presentino neppure sommariamente profili di fondatezza.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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