Cassazione Penale, Sentenza n. 18711/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva condannato per plurimi episodi di diffamazione via articoli pubblicati su un quotidiano online. Ha dedotto: 1) errata esclusione della scriminante del diritto di critica (violazione art.606 lett. b) c) e e) c.p.p., artt. 595 e 51 c.p.), sostenendo che le espressioni erano opinioni rientranti nella libertà di critica e che il giudice non ha applicato correttamente i requisiti di veridicità, pertinenza e continenza; 2) vizio per mancata rinnovazione dell'istruttoria e omissione di escussione di testi decisive (tra cui McNally e Miriam Saif), con contestazione di travisamento della prova; 3) censura sul trattamento sanzionatorio e sul bilanciamento fra attenuanti e aggravanti, lamentando carenza motivazionale; 4) censura sulla determinazione della provvisionale riconosciuta alle parti civili, ritenuta illogica rispetto alla diffusione degli scritti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto correttamente applicata la nozione di diritto di critica: pur riconoscendo che la critica gode di una tutela costituzionale, essa non può poggiare su fatti dimostratisi non veri o su attacchi personali che eccedono il 'nucleo di verità' e la continenza espressiva. La Corte ha condiviso la valutazione che le espressioni usate dal ricorrente hanno oltrepassato i limiti della continenza e hanno avuto contenuto diffamatorio. Quanto alla rinnovazione istruttoria, la Corte ha ritenuto congrue le motivazioni della Corte territoriale per non riassumere le testi, anche in presenza di elementi di reità emersi durante l'escussione. Sono state ritenute infondate le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulla provvisionale. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese di costituzione e rappresentanza delle parti civili (euro 3.500 ciascuna).
Norme richiamate
art. 51 cod. pen.
La scriminante del diritto di critica è applicabile se la critica rispetta veridicità dei fatti, pertinenza e continenza; il requisito della verità assume rilevanza attenuata ma è necessario un "nucleo di verità" e non si può fondare su fatti non corrispondenti al vero
art. 595 cod. pen.
Norma penale che incrimina la diffamazione: è il reato contestato nella fattispecie
art. 606 cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione (lett. b, c, d, e richiamati dal ricorrente) e costituisce il parametro per il sindacato della motivazione e degli eventuali vizi di diritto denunciati
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità e di estensione del ricorso in cassazione rispetto ai motivi dedotti in appello
art. 539 cod. proc. pen.
Riguarda le statuizioni civili nella sentenza penale; la quantificazione della provvisionale rientra nella discrezionalità del giudice e difficilmente sindacabile in cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, qui applicato nella misura indicata dalla Corte
art. 210 cod. proc. pen.
Riferito in tema di prova dichiarativa: disciplina sulla modalità di utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza da testi richiamati
art. 63 comma 2 e art. 507 cod. proc. pen.
Richiamati nella discussione sull'escussione dei testi e sulla valutazione se il dichiarante assuma la veste di indagato; il giudice di merito ha discrezionalità nel valutare la rilevanza e l'attendibilità delle dichiarazioni
art. 21 Cost. e art. 10 CEDU
Garantiscono la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero; la loro tutela è bilanciata con la protezione dei diritti inviolabili della persona (es. reputazione), e incidono sull'interpretazione della scriminante del diritto di critica
Massime di principio
- Il diritto di critica è tutelato, ma non è assoluto: può costituire scriminante solo se la critica poggia su un "nucleo di verità" e rispetta i requisiti di pertinenza e continenza; non è lecito fondare la critica su fatti dimostratisi non veri
- Per valutare la continenza bisogna contestualizzare il linguaggio (contesto spazio-temporale e dialettico) e verificare se i toni, pur aspri, siano pertinenti e proporzionati agli interessi pubblici in gioco
- In sede di impugnazione in Cassazione il sindacato è limitato: vizi di motivazione o travisamento della prova devono essere denunciati con specificità (individuazione dell'atto, del dato probatorio, prova della verità dell'elemento e dimostrazione della sua decisività)
- La decisione del giudice di merito di non rinnovare l'istruttoria o di escludere l'utilizzo di determinate dichiarazioni è devoluta alla sua valutazione e, se congruamente motivata, difficilmente sindacabile in Cassazione
- La quantificazione della provvisionale per le parti civili è esercizio discrezionale del giudice penale e non costituisce facilmente oggetto di annullamento in Cassazione
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