Sentenza del 23/09/2016 n. 18665 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, contestando ai fini Irpeg la mancata rivalutazione di una partecipazione nella S. C. S.p.A. La partecipazione era stata inizialmente valutata con il metodo del patrimonio netto e, dopo precedenti svalutazioni fiscalmente dedotte, la società non aveva adeguato il valore ai successivi utili della partecipata, invocando i principi di prudenza e di rappresentazione veritiera e corretta. L'accertamento riguardava inoltre alcune irregolarità Iva. La società ha contestato la leggibilità della sentenza, la ricostruzione del criterio di valutazione della partecipazione, l'obbligo di rivalutazione, l'applicazione dei principi contabili e l'omessa pronuncia sui rilievi Iva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che la grafia difficilmente leggibile della sentenza comportasse nullità, ritenendo eventualmente possibile richiedere una copia dattiloscritta. Ha confermato che la partecipazione era stata valutata con il metodo del patrimonio netto e che tale criterio, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati, non poteva essere modificato. Poiché la partecipata aveva conseguito utili costanti negli anni 2001-2003, la società era tenuta ad adeguare il valore della partecipazione; il principio di prudenza non poteva giustificare una deliberata sottostima dei ricavi o l'uso di politiche di bilancio per occultare i risultati effettivi. Il motivo relativo all'Iva è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la Commissione tributaria regionale aveva già annullato integralmente la ripresa Iva. È stata inoltre respinta la richiesta di applicazione retroattiva delle sanzioni più favorevoli introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015, non ancora efficaci alla data della decisione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54, comma 2-bis, nel testo ratione temporis
Costituiva la base normativa della ripresa fiscale relativa alla valutazione della partecipazione e alla conseguente maggiore Irpeg.
Codice civile, art. 2426, comma 1, n. 4
Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, anziché secondo il criterio del costo, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime.
Una volta adottato il metodo del patrimonio netto, la partecipazione deve essere adeguata all'andamento del patrimonio netto della partecipata; il cambiamento del criterio è ammesso solo in casi eccezionali e con adeguata motivazione nella nota integrativa.
Codice civile, art. 2423-bis
Il principio di prudenza nella redazione del bilancio non consente di mantenere artificiosamente un valore non aggiornato quando l'andamento della partecipata evidenzi utili costanti e il criterio contabile adottato imponga l'adeguamento.
Codice civile, artt. 2423 e 2423-bis
I principi di rappresentazione veritiera e corretta e di prudenza devono essere applicati congiuntamente, ma non possono essere invocati per giustificare politiche di bilancio finalizzate a occultare ricavi o risultati effettivi.
Codice di procedura civile, art. 100
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
L'impugnazione è ammissibile solo in presenza di una soccombenza sostanziale, anche parziale. Non sussiste interesse a impugnare un capo della sentenza che abbia già accolto integralmente la domanda della parte.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c.
La mera difficoltà di lettura della grafia della sentenza non determina nullità per mancanza di motivazione, purché il contenuto della decisione sia comunque comprensibile; può essere richiesta una copia leggibile.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 15, comma 1, lett. f), e art. 32
Le modifiche più favorevoli al sistema delle sanzioni amministrative tributarie non erano applicabili nel caso concreto, poiché la loro efficacia era differita al 1° gennaio 2017.
Massime di principio
- Quando una società adotta il metodo del patrimonio netto per valutare una partecipazione, deve normalmente aggiornare il valore contabile in base alle variazioni del patrimonio netto della partecipata; il ritorno al criterio del costo richiede circostanze eccezionali e una motivazione specifica.
- Il principio di prudenza non autorizza a ignorare utili effettivi, costanti e documentati quando ciò comporti una sottovalutazione del valore della partecipazione o una riduzione artificiosa del reddito imponibile.
- Le precedenti svalutazioni fiscalmente dedotte rendono particolarmente rilevante il successivo adeguamento del valore della partecipazione quando la partecipata recupera redditività, poiché i maggiori valori possono assumere rilevanza fiscale.
- Un motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse se la parte ha già ottenuto integralmente, nel precedente grado, l'annullamento del capo della pretesa tributaria cui il motivo si riferisce.
- La difficoltà materiale di lettura di una sentenza non comporta automaticamente nullità: occorre dimostrare una concreta impossibilità di comprendere la decisione e le sue ragioni.
- La richiesta di applicare una disciplina sanzionatoria più favorevole deve rispettare la decorrenza prevista dalla legge; il principio del favor rei non consente di applicare automaticamente norme non ancora efficaci secondo la disciplina transitoria.
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