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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22313/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che esso fosse proposto fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con cui gli era stata applicata la pena concordata di anni 4, mesi 10 di reclusione ed euro 24.000 di multa per due episodi riconducibili alla partecipazione alla detenzione e cessione di stupefacenti aggravata. Il ricorso deduceva, sotto il profilo del vizio di motivazione, il mancato proscioglimento nonostante la definizione con patteggiamento. La Corte ha però rilevato che la censura non rientrava nei ristretti casi di impugnabilità della sentenza ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non attinente alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma concorsuale nella contestazione del fatto

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato come disciplina della continuazione tra i fatti contestati

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti contestato

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato come aggravante della fattispecie stupefacenti contestata

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e disporre gli effetti economici conseguenti

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
  • Non è ammissibile un ricorso che, sotto la veste del vizio di motivazione, miri sostanzialmente a ottenere un proscioglimento o a contestare il mancato proscioglimento dopo patteggiamento, se non si denuncia uno dei vizi specificamente previsti dalla legge.
  • Quando il ricorso è proposto fuori dai casi consentiti contro il patteggiamento, la Corte deve dichiararlo inammissibile e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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