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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20085/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello che confermava la condanna emessa dal Tribunale di Ragusa. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva la mancata, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse pronunciato la condanna per un reato diverso da quello originariamente ascritto (afferente alla diversa fattispecie di guida in stato di ebbrezza, art.186 d.lgs. n.285/1992), con violazione del principio di correlazione tra capo di imputazione e decisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato e ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che, dalla motivazione della sentenza impugnata, emergeva chiaramente che la Corte d'appello aveva valutato la questione in relazione alla condotta effettivamente contestata (guida senza patente, art.116 d.lgs. 285/1992) e che il richiamo alla diversa fattispecie della guida in stato di ebbrezza costituiva un mero lapsus calami. Tale errore formale è stato rettificato ai sensi dell'art.619, comma 1, c.p.p., ritenendolo ininfluente sulla correttezza della decisione di merito. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 - art.116, commi 15 e 17

    La condotta accertata (guida senza la prescritta patente) rientra nella fattispecie e nella cornice edittale di cui a questo articolo; la pena inflitta è compatibile con i relativi limiti.

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 - art.186, commi 2 e 2-sexies

    Richiamato dal ricorrente come diversa fattispecie (guida in stato di ebbrezza); la Corte ha ritenuto che il riferimento alla stessa nella sentenza di appello fosse un mero lapsus non sostanziale.

  • codice penale - art.62-bis

    La Corte territoriale ha valuat o l'assenza di elementi positivi rilevanti ai sensi dell'art.62-bis, con conseguente negazione di apprezzabili circostanze attenuanti generiche.

  • codice di procedura penale - art.606, comma 1, lett. b)

    Fondamento normativo del motivo di cassazione invocato dal ricorrente (vizio di motivazione: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità); il vizio deve tuttavia risultare effettivo e tale da incidere sulla decisione, non invece limitarsi a errori formali.

  • codice di procedura penale - art.619, comma 1

    Consentita la rettificazione di errori materiali o lapsus nel testo della pronuncia quando tali errori siano evidenti e non incidano sulla sostanza della decisione; applicata dalla Cassazione per correggere il riferimento erroneo alla diversa fattispecie.

Massime di principio

  • Un riferimento isolato e riconoscibile come mero 'lapsus calami' nella motivazione non invalida la decisione se dal corpo della motivazione emerge chiaramente la fattispecie concretamente valutata: la Corte di legittimità può rettificare tali errori formali ai sensi dell'art.619 c.p.p.
  • Il motivo di cassazione per vizio di motivazione (art.606, comma 1, lett. b) c.p.p.) richiede che la mancanza, contraddittorietà o illogicità siano tali da incidere sulla decisione; non è sufficiente segnalare un errore apparente se la sostanza della motivazione è coerente e comprensibile.
  • La verifica della correlazione fra capo di imputazione e decisione è essenziale: se il convincimento della Corte è ancorato alla condotta contestata e la pena rientra nella cornice edittale corretta, una formulazione errata che non altera il contenuto sostanziale non comporta automaticamente l'annullamento.
  • In sede di appello la valutazione sulla commisurazione della pena e sulle attenuanti è rimessa al giudice del merito e la Cassazione interviene solo per vizi giuridici o macroscopiche illogicità nella motivazione.
  • In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è di norma condannato al pagamento delle spese processuali.

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