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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23342/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per diffamazione aggravata (art. 595 c.p.) con pena detentiva di un anno e risarcimento alla parte civile. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) censura dell'affermazione di responsabilità per difetto di motivazione e per l'esistenza di provocazione e offese reciproche, nonché per l'asserita mancanza della diffusione a terzi (sostegno che la fattispecie sarebbe stata ingiuria e non diffamazione); (2) censura della commisurazione della pena e dell'entità del risarcimento, chiedendo la revisione del trattamento sanzionatorio alla luce della giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n.150/2021).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (sulla responsabilità) perché le questioni di provocazione e offese reciproche non erano state devolute con la dovuta specificità al giudice d'appello e l'atto di appello era generico; ha però accolto in parte il secondo motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Perugia per un nuovo esame sulla scelta della sanzione (detentiva o pecuniaria). Il rinvio è motivato dall'esigenza di verificare, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.150/2021, se la condotta integri l'eccezionale gravità richiesta per mantenere una pena detentiva per diffamazione commessa con mezzi di pubblicità diversi dalla stampa; nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 595, terzo comma, codice penale

    La diffusione di offese attraverso la bacheca Facebook può integrare la diffamazione aggravata come mezzo di pubblicità diverso dalla stampa; tuttavia l'applicazione della pena detentiva richiede la verifica della eccezionale capacità lesiva delle espressioni, ossia una grave lesione di diritti fondamentali

  • art. 599, comma 1 e comma 2, codice penale

    Riferita dalla difesa (offese reciproche e stato d'ira) come possibile causa di non punibilità; la Corte di Cassazione rileva però che tali questioni non erano state specificamente devolute e quindi non possono essere esaminate in cassazione

  • art. 606, comma 3, codice di procedura penale

    Richiamato indirettamente in relazione ai limiti di scrutinio della Corte di Cassazione: non si possono dedurre in cassazione questioni che non siano state specificamente devolute al giudice d'appello

  • Sentenza Corte costituzionale n. 150 del 22/06/2021

    Dichiarata rilevante per la revisione del trattamento sanzionatorio: la Consulta ha chiarito limiti alla disciplina delle sanzioni per reati di stampa e analoghi, imponendo che la pena detentiva per diffamazione commessa con mezzi di pubblicità diversi dalla stampa sia applicata solo se ricorre l'eccezionale gravità del fatto

  • art. 13 legge 8/02/1948 n.47 e art. 30, comma 4, legge 6/08/1990 n.223

    Queste disposizioni sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale nella pronuncia richiamata e ciò ha inciso sulla necessità di riconsiderare la scelta tra pena detentiva e pecuniaria per il reato di diffamazione commesso con mezzi di pubblicità

Massime di principio

  • La pubblicazione di offese su una bacheca Facebook può integrare il delitto di diffamazione aggravata per il mezzo di pubblicità, per la sua potenzialità di raggiungere un numero indeterminato di persone
  • Questioni difensive come provocazione e offese reciproche devono essere specificamente dedotte e devolute al giudice di merito; se non sono state adeguatamente svolte in appello, la Cassazione le può dichiarare inammissibili
  • A seguito della giurisprudenza costituzionale, la pena detentiva per diffamazione via mezzi di pubblicità richiede una verifica dell'eccezionale gravità delle espressioni e della concreta lesione di diritti fondamentali; in mancanza, la sanzione detentiva deve essere sostituita o calibrata con la pena pecuniaria
  • In caso di mutamenti o chiarimenti normativi o costituzionali sopravvenuti, la Corte di Cassazione può annullare la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio e rinviare al giudice di merito per un nuovo apprezzamento
  • La motivazione del giudice di merito deve separare la valutazione dei precedenti personali dall'analisi del tenore delle espressioni incriminate quando si decide tra pena detentiva e pecuniaria

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