Cassazione Penale, Sentenza n. 3959/2022 del 04/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 06/04/2021 della Corte d'Appello di Salerno che aveva confermato la condanna (9 mesi di arresto e 15.000 euro di ammenda, sentenza del 12/07/2019 del Tribunale di Nocera Inferiore) per reati edilizi commessi il 03/07/2017 ai sensi del d.P.R. n. 380/2001. Tre motivi principali: 1) nullità della citazione diretta per violazione dell'art. 157 c.p.p., perché la notifica era stata eseguita a mani del fratello non convivente; 2) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità) e mancata prova della novità e della natura delle opere edilizie contestate; 3) estinzione del reato per prescrizione, con riferimento a presunte attività edilizie già complete in data anteriore a quelle indicate dagli accertamenti ufficiali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto generica e infondata la censura: la notifica a mani del fratello non richiede l'esplicita indicazione della convivenza nella relata quando il vincolo di parentela consente all'ufficiale giudiziario di ritenere affidabile la conoscenza dell'atto, gravando sull'imputata l'onere di provare la mancata convivenza, prova che non è stata fornita. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per violazione dei limiti di sindacato in cassazione: il ricorrente non ha dimostrato il travisamento della prova né allegato integralmente gli atti necessari; la Corte ha confermato che le opere contestate erano nuove rispetto all'ordine di demolizione e riguardavano lo stesso fabbricato, che risultava abusivo, e che le opere accessorie seguono il regime dell'opera principale. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis per genericità della deduzione. Sul terzo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il principio della prescrizione, poiché, anche assumendo la tesi difensiva, alla data della sentenza impugnata i reati non erano prescritti. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha poi condannato la ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (equo importo di 3.000 euro).
Norme richiamate
art. 157 cod. proc. pen.
Norma sulla notificazione degli atti. La Corte interpreta che l'omessa indicazione nella relata dello stato di convivenza non comporta automaticamente nullità se, per la qualificazione del vincolo (es. fratello), l'ufficiale giudiziario poteva ragionevolmente ritenere che l'atto sarebbe stato portato a conoscenza dell'imputato; grava sull'imputato l'onere di provare il contrario.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte rileva che la deduzione è stata generica e assertiva e che, alla luce della consistenza e delle caratteristiche delle opere (ampliamento, volumetria, piscina), non sussistono i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità.
artt. 44, lett. b), 71 (in relazione all'art. 64), 72 (in relazione all'art. 65), 95 (in relazione all'art. 93) d.P.R. n. 380/2001
Norme del Testo Unico dell'edilizia richiamate nel capo di imputazione. La Corte conferma che le opere realizzate erano in parte incidenti su strutture in conglomerato cementizio armato e in zona sismica, richiedendo il rispetto delle norme tecniche (artt. 64-65 e altre), nonché il titolo abilitativo; le opere accessorie seguono il regime dell'opera principale abusiva.
art. 90 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato in relazione alla disciplina per opere in zona sismica e alla necessità di rispettare le condizioni tecniche; la Corte osserva che tali condizioni non risultano dimostrate a carico della difesa.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Limita la cognizione della Corte di cassazione al testo della motivazione; la Corte ricorda che non può riesaminare i fatti né valutare liberamente la tenuta delle argomentazioni del giudice di merito, salvo che non sia dimostrato il travisamento della prova e siano allegati gli atti necessari.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese e altre conseguenze a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ha disposto la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La notifica a mani di un familiare non comporta automaticamente nullità se il rapporto di parentela rende ragionevole l'affidamento dell'ufficiale giudiziario che l'atto verrà portato a conoscenza dell'interessato; grava sull'imputato provare la mancata convivenza.
- In cassazione non è consentito chiedere una rilettura integrale del compendio probatorio: per censurare il travisamento della prova occorre indicare e allegare gli atti specifici che dimostrano il travisamento, nonché spiegare come ciò comprometta la logica della decisione impugnata.
- Le opere accessorie realizzate su un fabbricato abusivo seguono il regime di illegittimità dell'opera principale; la realizzazione di ampliamenti, piscine e pertinenti strutture su edificio abusivo difficilmente giustifica l'applicazione della causa di non punibilità per tenuità.
- La mera riproposizione di valutazioni alternative dei fatti già decise in doppia conforme non è sufficiente in cassazione: bisogna dimostrare specifici vizi di motivazione o travisamento adeguatamente documentati.
- La prescrizione va calcolata sulla base delle date certe degli atti e dei processi; se alla data della sentenza impugnata il tempo necessario non era ancora decorso, la censura per prescrizione è manifestamente infondata.
- In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può imporre al ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende, valutando anche la possibile colpa nella proposizione del ricorso.
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