Sentenza del 07/04/2022 n. 1225 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento - Contraddittorio preventivo - IVA - Obbligo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la validità degli avvisi di accertamento emessi senza aver previamente esperito il contraddittorio preventivo previsto per i tributi armonizzati (IVA), lamentando altresì che gli stessi accertamenti, basati sugli stessi presupposti di fatto e di diritto, erano stati utilizzati dall'Amministrazione anche per determinare maggiori imposte dirette senza aver rispettato il contraddittorio
La decisione
La Corte ha ritenuto che, per i tributi armonizzati come l'IVA, il contraddittorio preventivo è obbligatorio anche quando l'accertamento è 'a tavolino'. Inoltre, quando un avviso di accertamento è fondato sugli stessi presupposti sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette, la violazione del contraddittorio relativamente al tributo armonizzato rileva anche per le imposte non armonizzate. Conseguentemente gli atti impugnati sono stati annullati (o comunque dichiarati viziati) nella parte affetta dalla mancata instaurazione del contraddittorio e l'Amministrazione è tenuta a rinnovare il procedimento garantendo il contraddittorio prima di riformulare gli atti
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)
La disciplina dell'IVA rientra tra i tributi armonizzati dell'Unione; ne consegue l'esigenza di rispettare le garanzie procedurali connesse al diritto alla difesa e al contraddittorio prima dell'adozione di atti impositivi che incidono sul tributo armonizzato
Principi del diritto dell'Unione europea (diritto alla difesa/contraddittorio)
Il principio generale del diritto alla tutela giurisdizionale e al rispetto delle garanzie procedurali impone che, per i tributi armonizzati, l'Amministrazione ottemperi al contraddittorio preventivo anche negli accertamenti 'a tavolino'; la violazione di tale principio può comportare l'annullamento degli atti applicativi
Normativa/procedura nazionale in materia di contraddittorio preventivo (riferimenti procedurali applicabili)
La normativa nazionale che disciplina il contraddittorio e le modalità di notifica/contestazione è interpretata alla luce dei vincoli e delle garanzie derivanti dal diritto UE; la mancanza del contraddittorio obbligatorio nei casi di tributi armonizzati invalida l'azione amministrativa fondata su tali accertamenti
Massime di principio
- Per l'IVA (tributo armonizzato) il contraddittorio preventivo è obbligatorio anche in caso di accertamenti 'a tavolino'; la sua omissione può invalidare l'atto impositivo
- Se avvisi di accertamento relativi a tributi diversi (IVA e imposte dirette) sono basati sugli stessi presupposti di fatto e di diritto, la violazione del contraddittorio rispetto al tributo armonizzato può contaminare e rendere viziati anche gli atti relativi ai tributi non armonizzati
- In presenza di contestazioni fondate sugli stessi elementi, l'Amministrazione deve garantire il contraddittorio in modo coordinato: in mancanza, gli atti vanno riesaminati e, se necessario, annullati o rinnovati previa instaurazione del contraddittorio
- Il contribuente può ottenere l'annullamento dell'accertamento se dimostra che non è stato rispettato il diritto alla partecipazione al contraddittorio, soprattutto quando ciò ha inciso sulle valutazioni probatorie decisive
- Per difendersi efficacemente, l'Amministrazione dovrebbe documentare lo svolgimento del contraddittorio e, quando utilizza gli stessi presupposti per più tributi, esplicitare come siano state rispettate le garanzie procedurali per ciascuno
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