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Sentenza

Sentenza n. 1265/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 39/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 4582/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.01.2025, notificata il 16.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente, così suddivisi: € 1.000,00 CARDILLO MICHELA VALENTINA CARLOTTA (anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024); € 500,00 PATRASC LUNGU TEREZA (anno scolastico 2022/2023); € 500,00 ROMANO SIMONA (anno scolastico 2023/2024);

Giustizia amministrativa202600301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’accredito complessivo di euro 2.000,00 sulla Carta Elettronica del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 39/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare complessivamente euro 2.000,00 sulla Carta Elettronica del Docente, in favore dei tre docenti e con riferimento agli anni scolastici indicati nella sentenza. La pronuncia era stata notificata al Ministero mediante PEC, in copia conforme ai fini dell’esecuzione, ed era decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. I ricorrenti hanno quindi dedotto l’omessa esecuzione del giudicato e chiesto la corresponsione delle somme dovute, oltre interessi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali dell’ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero in copia conforme e che il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. L’inadempimento dell’Amministrazione non era contestato. Il Ministero è stato pertanto ordinato a dare esecuzione al giudicato e a corrispondere le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Sono stati riconosciuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro fino all’effettivo saldo. È stata esclusa la rivalutazione monetaria, non essendo stata allegata una maggiore incidenza della svalutazione rispetto al tasso legale. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e con termine di centoventi giorni per l’esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e distratte in favore dei difensori antistatari. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza al giudicato e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione della decisione e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni deve essere inutilmente decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza azionata deve essere prodotta in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, rispettivamente, la disciplina delle spese nel processo amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, compresa la distrazione delle spese.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia stato validamente formato e notificato all’amministrazione, sia decorso inutilmente il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione e risulti l’inadempimento dell’amministrazione.
  • In sede di ottemperanza a una condanna pecuniaria, il giudice può ordinare all’amministrazione il pagamento entro un termine determinato e, per l’eventuale ulteriore inerzia, nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Gli interessi legali sulle somme riconosciute da una sentenza decorrono dalla data di pubblicazione della decisione fino all’effettivo saldo, quando siano stati richiesti dal creditore.
  • La rivalutazione monetaria non è riconoscibile se il creditore non allega e dimostra che la perdita del potere d’acquisto abbia inciso in misura superiore a quella compensata dagli interessi legali.
  • Quando l’inadempimento dell’amministrazione sussiste già al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, l’amministrazione soccombente deve essere condannata alle spese del relativo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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