Cassazione Penale, Sentenza n. 25342/2026 del 06/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Nel procedimento penale a carico dell'imputato per reati tributari e connessi, il difensore ha proposto ricusazione nei confronti della giudice del dibattimento, sostenendo che la magistrata, avendo fatto parte del collegio del tribunale del riesame che aveva confermato una misura cautelare reale, aveva gia' espresso in quel provvedimento valutazioni di merito sul fatto e sulla responsabilita' dell'imputato, con formule ritenute assertive e non meramente funzionali alla decisione cautelare. La Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: violazione di legge per erronea declaratoria di inammissibilita' con procedimento de plano, sostenendo che l'istanza fosse fondata su una causa tipizzata e non manifestamente infondata; violazione dell'art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p., per avere la Corte di appello considerato le espressioni del riesame come pertinenti alla sola cautela reale, mentre secondo la difesa esse integravano una indebita anticipazione del giudizio; vizio di motivazione per asserita motivazione apparente, per mancata analisi testuale delle frasi contestate e per aver fatto riferimento a profili estranei, come malafede e abuso della funzione; violazione dei principi di imparzialita' ex art. 111 Cost. e art. 6 CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, pur essendo la partecipazione al collegio del riesame in materia di misura cautelare reale, di regola, compatibile con il successivo giudizio di merito, occorre una verifica concreta del contenuto delle valutazioni espresse nel provvedimento cautelare. Nel caso specifico, le espressioni utilizzate nel provvedimento del riesame sono state ritenute una evidente e indebita anticipazione del giudizio di merito sulla responsabilita' dell'imputato. Di conseguenza, la Corte ha accolto il ricorso, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per gli adempimenti previsti dall'art. 42, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 611, comma 1, c.p.p.
richiamato per la trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, senza partecipazione delle parti all'udienza
art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p.
la ricusazione e' ammissibile quando il giudice abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione; la manifestazione rileva solo se estranea alla necessita' funzionale dell'atto compiuto
art. 41 c.p.p.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla procedura di ricusazione
art. 44 c.p.p.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla procedura di ricusazione
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
vizio dedotto per violazione di legge in relazione alla declaratoria di inammissibilita'
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
vizio dedotto per motivazione apparente
art. 36, comma 1, lett. h), c.p.p.
obbligo di astensione per altre gravi ragioni di convenienza quando il giudice abbia gia' espresso valutazioni di merito pregiudicanti
art. 34, comma 2, c.p.p.
richiamato per distinguere l'incompatibilita' oggettiva nel caso di misure cautelari personali
art. 42, comma 2, c.p.p.
dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello dopo l'annullamento dell'ordinanza sulla ricusazione
art. 111 Cost.
richiamato a tutela del principio di imparzialita' del giudice
art. 6 CEDU
richiamato a tutela del diritto a un giudice imparziale
art. 4, comma 1, d.lgs. n. 74/2000
indicata come una delle norme incriminatrici contestate nel procedimento principale
art. 648-ter c.p.
indicata come una delle norme incriminatrici contestate nel procedimento principale
art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983
indicata come una delle norme incriminatrici contestate nel procedimento principale
Massime di principio
- In tema di ricusazione, la manifestazione del convincimento del giudice sui fatti di causa rileva solo se sia indebita, cioe' espressa senza necessita' funzionale rispetto alla decisione adottata nella fase procedimentale in cui e' resa.
- La partecipazione del giudice al tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali non determina automaticamente incompatibilita' con il successivo giudizio di merito; occorre verificare in concreto se il provvedimento cautelare contenga valutazioni di responsabilita' tali da pregiudicare l'imparzialita'.
- Le espressioni contenute in un provvedimento cautelare reale possono integrare causa di ricusazione quando travalicano la valutazione strumentale propria della misura e anticipano, senza nesso funzionale necessario, un giudizio sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato.
- Se il giudice ha espresso in un atto della fase procedimentale valutazioni di merito sulla responsabilita' dell'imputato, sorge l'obbligo di astensione; in difetto, la parte puo' proporre ricusazione.
- La verifica dell'incompatibilita' o della ricusazione richiede un accertamento concreto del contenuto motivazionale dell'atto pregresso, non essendo sufficiente un richiamo astratto al precedente coinvolgimento del giudice nel procedimento.
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