Cassazione Civile, Ordinanza n. 11036/2025 del 27/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di una cooperativa per il pagamento di euro 7.441,10, qualificati come residua quota sociale ancora da versare da una lavoratrice che era stata socia della cooperativa per un periodo determinato. La destinataria del decreto ha proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che il rapporto associativo fosse nullo o comunque annullabile perché la sua adesione sarebbe stata ottenuta con coartazione della volontà, raggiri e artifici dei vertici della cooperativa, che avrebbero imposto ai lavoratori la firma del contratto sociale come condizione per conservare il posto di lavoro. Ha inoltre dedotto l’assenza di un reale vincolo associativo, la nullità per indeterminatezza dell’ammontare del capitale sociale e delle trattenute in busta paga, nonché l’inefficacia nei suoi confronti di una delibera successiva di riduzione del capitale e riparto delle perdite, perché non più socia al momento della delibera. I giudici di merito hanno respinto l’opposizione e poi l’appello, valorizzando la sottoscrizione della domanda di ammissione a socia, le trattenute in busta paga mai contestate, la partecipazione ad assemblee tramite deleghe e l’insufficienza dei capitoli di prova testimoniali dedotti per dimostrare la coartazione. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non aver considerato la pretesa coartazione della volontà e il diniego delle prove testimoniali; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa ex art. 132 n. 4 c.p.c., quanto all’esclusione della coartazione; 3) nullità del procedimento per mancata concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; 4) nullità per mancata sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c. in ragione di un parallelo procedimento penale contro gli amministratori della cooperativa per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La ricorrente ha insistito anche sul rischio di conflitto di giudicati e sull’analogia tra i fatti oggetto del processo civile e quelli del penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi: il primo perché proposto in un caso di doppia conforme senza l’indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni e, comunque, perché mirava in realtà a contestare la mancata ammissione delle prove testimoniali e non l’omesso esame di un fatto storico; il secondo perché la motivazione della sentenza d’appello era invece presente, coerente e comprensibile, avendo il giudice del merito esaminato documenti e capitoli di prova e spiegato perché non provassero la coartazione; il terzo perché la censura non si confrontava con la doppia ratio decidendi della Corte territoriale, che aveva escluso sia la necessità della sospensione ex art. 295 c.p.c. per difetto di identità soggettiva e di pregiudizialità tecnica, sia comunque l’idoneità delle prove richieste a dimostrare la coartazione. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato e in parte inammissibile: la Corte ha confermato che non ricorrevano i presupposti della sospensione necessaria, perché la coincidenza materiale dei fatti non basta e occorre un nesso di pregiudizialità tecnica tale da rendere la decisione penale logicamente e giuridicamente pregiudicante rispetto alla fattispecie civile; inoltre la ricorrente non aveva adeguatamente censurato la ratio della decisione ed aveva introdotto un dato non valutabile in questa sede. La Corte ha però disposto la compensazione integrale delle spese di lite per la peculiarità della vicenda, pur restando ferma la soccombenza, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sull'omesso esame di un fatto decisivo è limitato; non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove o il mancato accoglimento di richieste istruttorie quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
art. 360, comma 4 c.p.c.
Nel caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e confronta le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 132, n. 4 c.p.c.
La nullità per motivazione apparente ricorre solo in presenza di anomalie motivazionali radicali; non basta il dissenso sulla valutazione del materiale probatorio, se la motivazione è effettiva, comprensibile e coerente.
art. 183, comma 6 c.p.c.
La mancata concessione dei termini istruttori non determina nullità quando il giudice possa decidere allo stato degli atti e la doglianza si risolva nella contestazione della valutazione di merito delle allegazioni e delle prove.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria richiede una pregiudizialità tecnica e una sovrapponibilità soggettiva idonee a far dipendere la decisione civile dall'esito del processo pregiudicante; non è sufficiente la mera coincidenza dei fatti materiali o la pendenza di un procedimento penale parallelo.
art. 603 bis c.p.
È richiamato solo come titolo di reato oggetto del parallelo procedimento penale, senza un'autonoma interpretazione civilistica nella decisione.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
Alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata, possono essere compensate le spese anche in caso di soccombenza totale in presenza di gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
D.M. 12 luglio 2012, n. 140
Richiamato per la liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente una rivalutazione del merito, né serve a censurare il mancato ingresso di una prova quando il fatto storico sia stato comunque esaminato dal giudice di merito.
- La motivazione è apparente solo quando manchi realmente il discorso giustificativo o sia irriducibilmente incomprensibile; una motivazione che analizzi documenti, allegazioni e capitoli di prova è insindacabile in cassazione sotto il profilo del merito.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone una pregiudizialità tecnica, non una semplice analogia tra fatti oggetto di due giudizi; il processo penale pregresso o parallelo rileva solo se la decisione penale è logicamente e giuridicamente condizionante rispetto agli elementi costitutivi della domanda civile.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede un confronto puntuale tra le due decisioni di merito, con indicazione delle diverse rationes facti poste a base delle pronunce.
- Se la parte deduce che l’adesione a una compagine cooperativa sia stata coartata o indotta con raggiri, la prova non può ridursi a generiche affermazioni o a capitoli valutativi, ma deve riguardare specifiche condotte idonee a incidere sulla libertà del consenso; comportamenti successivi incompatibili con la dedotta mancanza di adesione consapevole possono essere valorizzati come indice contrario.
- La compensazione delle spese può essere disposta anche in caso di soccombenza totale quando la peculiarità concreta della controversia integri gravi ed eccezionali ragioni.
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