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Sentenza

Sentenza del 18/03/2016 n. 5407 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava la legittimità dell'emissione di autofatture con applicazione del regime IVA di esonero previsto per i produttori agricoli dall'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, nei confronti di produttori non soci. Secondo l'Amministrazione, il Consorzio non aveva verificato né dimostrato che i cedenti possedessero tutti i presupposti soggettivi e oggettivi per beneficiare dell'esonero, inclusi il volume d'affari entro il limite previsto e la qualifica di impresa agricola. In assenza di tale prova, il Consorzio avrebbe dovuto applicare il regime IVA ordinario e regolarizzare le operazioni ai sensi dell'art. 6, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 471/1997.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che il regime di esonero IVA costituisce un regime speciale e che chi intende applicarlo deve provare la sussistenza dei relativi presupposti. Tale onere grava anche sul cessionario che emetta autofattura e intenda applicare l'esonero in luogo del cedente. La sentenza della CTR dell'Abruzzo è stata cassata e la causa è stata rinviata alla stessa CTR, in diversa composizione, per verificare se il Consorzio avesse assolto l'onere probatorio e per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sul merito dell'imposta, ma la posizione processuale del Consorzio è risultata soccombente nella fase di Cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 34, comma 6

    Regime di esonero dal versamento e dagli adempimenti IVA per determinati produttori agricoli, entro il limite di volume d'affari previsto dalla legge.

    L'esonero è un regime speciale e non può essere applicato automaticamente. Il soggetto che lo invoca deve dimostrare tutti i presupposti di fatto e di diritto, compresa la qualifica di impresa agricola e il rispetto del limite di volume d'affari.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 2135 c.c. mediante rinvio

    La qualifica di impresa agricola deve essere valutata secondo la nozione civilistica di imprenditore agricolo.

    La prova del diritto all'esonero comprende anche la dimostrazione che il cedente eserciti effettivamente un'attività qualificabile come impresa agricola.

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 6, commi 8 e 9

    Obbligo del cessionario di regolarizzare l'operazione quando il cedente non emette la fattura nei termini di legge.

    Il cessionario che emette autofattura deve applicare il regime corretto. Se non è provato il diritto all'esonero del cedente, deve regolarizzare l'operazione applicando l'IVA ordinaria.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    L'onere della prova dei presupposti dell'agevolazione o dell'esonero grava sul contribuente che intende beneficiarne e, nel caso di autofatturazione, sul cessionario che applica il regime speciale.

Massime di principio

  • Le agevolazioni e gli esoneri fiscali, in quanto deroghe al regime ordinario, devono essere interpretati restrittivamente e applicati solo quando il contribuente dimostri tutti i requisiti richiesti.
  • Il cessionario che emette un'autofattura non può presumere che il cedente possieda i requisiti per un regime IVA speciale, anche se il cedente svolge un'attività astrattamente compatibile con tale regime.
  • Quando il cessionario applica un'esenzione o un esonero in luogo del cedente, l'onere documentale e probatorio può trasferirsi su di lui; è quindi necessario conservare prove verificabili della qualifica del cedente, del volume d'affari e della sua scelta o spettanza del regime agevolato.
  • In mancanza di prova sufficiente dei presupposti del regime speciale, deve essere applicato il regime IVA ordinario e l'operazione deve essere regolarizzata secondo le norme previste per l'omessa o irregolare fatturazione.
  • L'Amministrazione finanziaria non è tenuta a ricostruire autonomamente, incrociando dati esterni, i requisiti individuali di ogni cedente: spetta al soggetto che invoca l'esonero fornire la relativa dimostrazione.

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