Ordinanza n. 431/2026 - Catanzaro, Sezione 2
nel giudizio per l''''ottemperanza al decreto emesso nel procedimento n. 1528/2018 VG decreto accoglimento n. 120/2019 (per equa riparazione ex legge 89/2001) emesso in data 29.12.2018, pubblicato in data 8.01.2019, dalla Corte di Appello di Catanzaro. Dr. An. Filardo, notificato in data 11.01.2019 a mezzo pec al Ministero di Giustizia presso Avvocatura di Stato di Catanzaro – giusta decreto notificato allegato - non opposto e passato in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale del decreto di equa riparazione, a causa della verifica ex art. 48-bis d.P.R. 602/1973 e del mancato pagamento delle spese legali al difensore distrattario
Esito
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza relativo a un decreto della Corte d’Appello di Catanzaro, non opposto e passato in giudicato, il beneficiario chiedeva l’esecuzione del pagamento dell’equa riparazione e contestava la decisione della Commissaria ad acta di subordinare il pagamento alla verifica prevista dall’art. 48-bis d.P.R. 602/1973. Il ricorrente richiamava una direttiva ministeriale del 2013, nonché atti della Ragioneria Generale dello Stato, secondo cui tale verifica sarebbe stata esclusa per gli indennizzi liquidati ai sensi della legge Pinto, e invocava l’art. 5-quinquies, commi 1 e 2, l. 89/2001. A seguito delle precedenti ordinanze istruttorie, il Collegio chiedeva alla Commissaria di acquisire la posizione del Ministero della Giustizia e della Ragioneria Generale dello Stato sull’applicabilità dell’art. 48-bis. La Ragioneria, con nota del 29 gennaio 2026, chiariva che l’orientamento del 2013 era stato successivamente rimeditato e sosteneva l’applicabilità della verifica anche ai pagamenti derivanti dalla legge Pinto.
La decisione
Il TAR ha condiviso la posizione più recente della Ragioneria Generale dello Stato e ha stabilito che, prima del pagamento al beneficiario dell’equa riparazione ex legge Pinto, la Commissaria ad acta deve applicare la verifica prevista dall’art. 48-bis d.P.R. 602/1973. Il Collegio ha ritenuto che la disposizione abbia portata generale e non preveda eccezioni per tali crediti; inoltre, ha escluso che la Convenzione EDU imponga la disapplicazione della verifica, poiché le deroghe collegate a esigenze primarie di vita riguardano situazioni eccezionali, quali il decoroso sostentamento o le cure, non l’indennizzo per la durata irragionevole del processo. L’eventuale inadempimento fiscale del beneficiario comporta quindi il mancato pagamento diretto e la segnalazione all’agente della riscossione. Diversamente, la verifica non può impedire il pagamento delle spese legali liquidate in favore del difensore distrattario, alle quali la Commissaria deve procedere secondo quanto stabilito dalla sentenza del TAR n. 541/2024. Il dispositivo si limita a fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissaria ad acta, senza sostituirla né definire diversamente il giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 48-bis d.P.R. 602/1973
norma di portata generale, priva di eccezioni, che impone la verifica della posizione fiscale del beneficiario prima del pagamento di somme superiori a diecimila euro
La verifica si applica anche ai pagamenti derivanti da provvedimenti giurisdizionali di condanna ai sensi della legge Pinto; in caso di inadempimento, l’amministrazione non procede al pagamento e segnala la posizione all’agente della riscossione.
art. 72-bis d.P.R. 602/1973
atto di pignoramento dei crediti verso terzi
È richiamato insieme all’art. 48-bis quale base del potere dell’agente della riscossione di agire sui crediti spettanti al beneficiario inadempiente.
art. 5-quinquies, commi 1 e 2, l. 89/2001
È stato invocato dal ricorrente, ma l’ordinanza non ne esplicita una diversa interpretazione né lo considera idoneo a escludere l’applicazione dell’art. 48-bis.
art. 99 c.p.a.
È richiamato indirettamente attraverso il riferimento al principio dell’Adunanza plenaria sul contenuto composito del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- La verifica prevista dall’art. 48-bis d.P.R. 602/1973 si applica, in linea generale, anche al pagamento di somme dovute in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di condanna relativi all’equa riparazione per irragionevole durata del processo.
- L’esclusione della verifica fiscale per ragioni connesse alla tutela convenzionale della vita e della dignità personale opera soltanto in presenza di indennità o indennizzi destinati a soddisfare esigenze primarie, quali sostentamento, cure o riabilitazione; tale eccezione non si estende ordinariamente all’indennizzo ex legge Pinto.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può determinare gli obblighi conformativi gravanti sull’amministrazione e sul commissario ad acta anche con riguardo agli adempimenti fiscali preliminari al pagamento del credito riconosciuto dal titolo esecutivo.
- Le spese legali liquidate direttamente in favore del difensore distrattario costituiscono una posta distinta rispetto al credito principale del beneficiario e devono essere pagate al difensore secondo il titolo giudiziale, senza essere assoggettate alla verifica riferita alla posizione fiscale del beneficiario.
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